Cassazione Penale, Sentenza n. 27994/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di sostanza stupefacente in quantità di circa 23 grammi, già riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha dedotto nullità del procedimento per omessa notifica al difensore fiduciario del decreto di giudizio immediato e dell'avviso di udienza, sostenendo che ciò avesse inciso sulla vocatio in ius e sul diritto a chiedere riti alternativi. Con il secondo motivo ha censurato la tenuta logica e giuridica dell'affermazione di responsabilità, sostenendo che gli indizi valorizzati dai giudici di merito non fossero gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 192 c.p.p., perché lo stupefacente era stato rinvenuto in un casolare abbandonato accessibile a chiunque e mancava un elemento oggettivo di collegamento con la sua persona. Con il terzo motivo ha lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo carenza motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il decreto di giudizio immediato era stato regolarmente notificato all'imputato, che l'art. 456, comma 3, c.p.p. non prevede la notifica al difensore del decreto ma solo l'avviso di udienza, e che non vi era stato alcun concreto pregiudizio difensivo, anche perché il giudice di primo grado aveva poi rimesso l'imputato in termini per la richiesta di riti alternativi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, rilevando che la motivazione di merito era logica e coerente nel collegare la detenzione dello stupefacente ai dati fattuali del rinvenimento in prossimità dell'abitazione e della presenza di materiale per il confezionamento in uno spazio recintato accessibile solo dall'imputato. Ha infine reputato infondato il terzo motivo, perché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato sulla base dell'assenza di elementi positivi e dei numerosi precedenti penali, con pena determinata in modo analitico e conforme ai criteri dell'art. 133 c.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma applicata per la riqualificazione e la conferma della responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità.
art. 456, comma 3, c.p.p.
Il decreto di giudizio immediato deve essere notificato all'imputato; al difensore spetta l'avviso di udienza, non la notifica del decreto.
art. 97, comma 4, c.p.p.
Richiamato per la presenza all'udienza di un difensore nominato d'ufficio in sostituzione, senza che ciò abbia determinato pregiudizio difensivo.
art. 458, comma 1, c.p.p.
Il termine di quindici giorni dalla notifica per richiedere riti alternativi decorre dalla notificazione all'imputato; nel caso concreto non fu rispettato.
art. 192 c.p.p.
Richiamato per contestare la valutazione degli indizi; la Corte afferma che gli elementi di fatto erano gravi, precisi e concordanti e che la censura mirava a una rivalutazione del merito.
art. 133 c.p.
Usato come parametro per ritenere congrua la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali e dell'assenza di elementi favorevoli.
Massime di principio
- In tema di giudizio immediato, la notifica del decreto all'imputato è sufficiente a garantire l'esercizio delle facoltà difensive, inclusa la richiesta di riti alternativi; la mancata notifica al difensore del decreto non integra di per sé nullità se al difensore è stato comunque comunicato l'avviso di udienza e non risulta un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- La nullità processuale non può essere affermata in assenza di una effettiva lesione del contraddittorio o delle prerogative difensive, specie quando il giudice di merito abbia successivamente rimesso la parte in termini per esercitare le facoltà previste dalla legge.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio: la censura è inammissibile se mira soltanto a sostituire una diversa lettura degli elementi di fatto a quella logicamente argomentata dai giudici di merito.
- La responsabilità per detenzione di stupefacente può essere desunta da un quadro indiziario convergente fondato sulla localizzazione del rinvenimento, sulla disponibilità esclusiva di aree pertinenti all'imputato e sulla presenza di materiale compatibile con il confezionamento della droga, purché la motivazione escluda ragionevolmente la riferibilità a terzi.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando sia motivato con riferimento a elementi ostativi concreti, come i precedenti penali e l'assenza di aspetti favorevoli, e la determinazione della pena risulti coerente con i criteri legali di commisurazione.
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