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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27999/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda il legale rappresentante di una società che gestisce un esercizio di somministrazione al pubblico, tratto a giudizio per tentata frode in commercio, perché nel locale erano detenuti prodotti alimentari surgelati mentre il menù esposto ai clienti indicava prodotti freschi, senza menzione della surgelazione. Il Tribunale aveva ritenuto integrato il tentativo ex artt. 56 e 515 c.p., ma aveva escluso la punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il pubblico ministero ha ricorso contro tale statuizione, sostenendo che il giudice avrebbe confuso i criteri del tentativo con quelli della particolare tenuità, attribuendo rilievo decisivo all’assenza di una trattativa con il cliente e al preteso danno lieve, nonostante si trattasse di reato di pericolo e di una scelta aziendale diffusa e non episodica. L’imputato ha proposto a sua volta ricorso, articolato in cinque motivi: ha contestato la motivazione sull’offensività e sulla configurabilità del tentativo, deducendo che mancassero la diversità qualitativa e l’efficacia decettiva, che non vi fosse stato alcun inizio di attività punibile perché non c’era stata alcuna presa di contatto con un avventore, e che la sentenza fosse illogica o apparente quanto all’elemento soggettivo e all’attribuzione della responsabilità al rappresentante legale, lamentando inoltre un automatismo incompatibile con il principio di personalità della responsabilità penale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato, ritenendo infondati tutti i motivi: ha affermato che la frode in commercio, nella forma tentata, sussiste già con la detenzione/destinazione alla vendita di prodotti difformi da quelli dichiarati, senza necessità di una trattativa con il cliente; ha inoltre ritenuto corretta e non illogica la motivazione sulla consapevolezza del rappresentante legale, desunta dalla politica aziendale e dalla formazione centralizzata del menù. Quanto al ricorso del pubblico ministero, il testo disponibile non consente di ricostruire con certezza la statuizione finale su tale impugnazione, perché la parte conclusiva del dispositivo risulta mutilata; emerge però che il pubblico ministero chiedeva l’annullamento con rinvio della statuizione di particolare tenuità. Siccome il dispositivo riportato è incompleto e contraddittorio, l’esito complessivo del giudizio sul ricorso del pubblico ministero non è determinabile con certezza dal testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    per la configurabilità del tentativo occorrono atti idonei e univocamente diretti alla commissione del reato; non è necessaria la contrattazione con il cliente se risulta la destinazione alla vendita del prodotto difforme.

  • art. 515 c.p.

    la frode in commercio tutela la lealtà degli scambi e si integra quando il bene è immesso o destinato al mercato con caratteristiche diverse da quelle pattuite o dichiarate, anche quanto alla qualità del prodotto alimentare (ad esempio, surgelato presentato come fresco).

  • art. 49, comma 2, c.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere l’assenza di punibilità/di offensività, ma la Corte ha escluso che ricorresse un vizio nella qualificazione del fatto come tentativo punibile.

  • art. 42, comma 2, c.p.

    richiamato per contestare l’automatismo nella responsabilità del legale rappresentante; la Corte ha ribadito che la responsabilità richiede la riferibilità soggettiva della condotta, qui desunta dalla politica aziendale e dalla mancata adozione di direttive o vigilanza.

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato dal pubblico ministero come erroneamente applicato dal Tribunale; la Corte richiama i criteri generali della particolare tenuità, ma il testo fornito non consente di conoscere con certezza la statuizione finale sul relativo ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.

    base normativa dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    norma processuale richiamata nelle conclusioni scritte del Procuratore generale in sede camerale.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel delitto di frode in commercio, il tentativo è configurabile quando sia accertata la destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quello dichiarato o pattuito, senza che sia necessaria l’effettiva conclusione della vendita o l’instaurazione di una trattativa con il cliente.
  • La qualità del bene rilevante ai fini dell’art. 515 c.p. comprende anche caratteristiche non essenziali ma decisive per l’utilizzabilità, il pregio o lo stato di conservazione del prodotto; per gli alimenti, la presentazione di prodotti surgelati come freschi integra la difformità penalmente rilevante.
  • Ai fini del tentativo, l’idoneità degli atti va valutata ex ante, secondo un giudizio di probabilità concreta, e la loro univocità richiede elementi fattuali dai quali risulti con sufficiente certezza il progetto criminoso, non essendo sufficiente un mero proposito.
  • Nel reato di frode in commercio il dolo è generico e può essere integrato dalla consapevolezza di offrire o detenere per la vendita merce difforme da quella dichiarata; nel contesto societario, il rappresentante legale può risponderne quando la prassi ingannevole sia espressione della politica aziendale o quando ometta di impartire istruzioni e vigilare sui dipendenti.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, dell’esiguità del danno o del pericolo e della non abitualità, senza confondere tale giudizio con quello sulla tipicità o sul tentativo; nei reati di pericolo la valutazione dell’offesa resta ancorata al momento della condotta.
  • La motivazione può ritenersi sufficiente anche se sintetica, quando consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico che collega gli accertamenti fattuali agli elementi costitutivi del reato e alla riferibilità soggettiva della condotta all’imputato.

Come è indicizzato

MaterieFrodeElemento soggettivoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiTentativoParticolare tenuità del fatto

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