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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27998/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale del riesame di Milano aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP di Varese nei confronti dell'indagato in relazione a tre acquisti di cocaina, ciascuno di circa un chilogrammo, recapitata al domicilio da fornitori abituali nell'ambito di un traffico di stupefacenti; uno dei rifornimenti aveva determinato l'arresto in flagranza di un coindagato. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo: vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui il giudice del riesame aveva escluso l'idoneità degli arresti domiciliari, anche presso l'abitazione della compagna e con braccialetto elettronico, limitandosi a motivazione ritenuta meramente tautologica e non spiegando perché una misura meno afflittiva non fosse sufficiente a prevenire condotte recidivanti, né perché fosse inadeguato il controllo elettronico a distanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ricordato che, in materia di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge e alla manifesta illogicità interna della motivazione, senza possibilità di rivalutare i fatti o gli indizi. Nel merito ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame sia sulla concretezza sia sull'attualità delle esigenze cautelari: le modalità della condotta, la reiterazione di acquisti di notevole quantità di cocaina, i collegamenti con il narcotraffico, l'uso di linguaggio convenzionale e i pagamenti in contanti denotavano alta probabilità di reiterazione di reati della stessa specie e giustificavano la ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali; è stata inoltre disposta la trasmissione della decisione all'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p.

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2015, le esigenze cautelari richiedono una valutazione autonoma della concretezza e dell'attualità del pericolo di reiterazione, non essendo l'attualità un semplice riflesso della concretezza.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Poiché dalla decisione non consegue la rimessione in libertà dell'indagato, deve essere trasmessa copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dal comma 1-bis.

  • art. 94, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.

    È richiamato come disposizione cui il direttore dell'istituto penitenziario deve provvedere una volta ricevuta copia della decisione.

  • art. 325 c.p.p.

    È il rimedio azionato avverso l'ordinanza cautelare, nell'ambito del quale il controllo della Corte è limitato alla violazione di legge e alla manifesta illogicità della motivazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di misure cautelari personali non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto o degli indizi: il controllo di legittimità è circoscritto alla violazione di legge e alla manifesta illogicità della motivazione, da verificarsi internamente al provvedimento.
  • Ai fini delle esigenze cautelari, la concretezza del pericolo di reiterazione e la sua attualità sono requisiti distinti e autonomamente da accertare; l'attualità non coincide con l'imminenza di una specifica occasione delittuosa, ma può desumersi da elementi concreti relativi alla personalità dell'indagato e alle sue condizioni di vita.
  • La sussistenza di reiterate condotte di spaccio, l'inserimento stabile in circuiti criminali del narcotraffico, i collegamenti con fornitori abituali, l'uso di linguaggio convenzionale e l'esecuzione di pagamenti in contanti possono legittimare la prognosi di recidiva e giustificare la misura più afflittiva quando risultino inadeguate soluzioni meno restrittive, anche se assistite da controllo elettronico.
  • La valutazione sull'adeguatezza della misura cautelare deve dar conto delle ragioni per cui una misura domiciliare non sia idonea a neutralizzare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImbugnazioniSpaccio
RamiMisure cautelariProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieCarcere
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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