Cassazione Civile, Sentenza n. 1510/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il contenzioso riguardava la pretesa tributaria per la mancata applicazione, nella determinazione dell'IRAP per il 2006, della maggiorazione di aliquota stabilita da regioni (Veneto e Toscana). L'Agenzia contestava che il Banco avesse applicato l'aliquota ordinaria del 4,25% invece delle aliquote regionali maggiorate (Veneto 5,25%; Toscana 4,40%). Inoltre era contestato un omesso/tardivo versamento di un acconto, poi rinunciato dall'Amministrazione dopo compensazione. Il Banco ha impugnato in Cassazione (due motivi): (1) l'azione impositiva sarebbe stata esercitata con procedura impropria di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 invece che con accertamento motivato; (2) la legge regionale del Veneto (n. 9/2005) non poteva derogare alla sospensione statale dell'aumento IRAP per il 2006, in mancanza del presupposto (dissesto del servizio sanitario) previsto dallo statuto statale, e quindi la maggiorazione regionale non poteva applicarsi.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: l'uso della procedura di controllo automatizzato non era illegittimo nella specie, perché la contestazione si fondava sull'assenza di una norma regionale valida che derogasse alla sospensione statale. Ha invece accolto il secondo motivo: la legge regionale del Veneto non ha legittimamente derogato al regime di sospensione previsto dalle leggi statali per il periodo d'imposta 2006; conseguentemente la sentenza di merito è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale di secondo grado del Veneto perché ridetermini il debito tributario applicando l'aliquota del 4,75% (aliquota nazionale alternativa ritenuta applicabile alla luce della giurisprudenza). L'accoglimento del ricorso del Banco ha altresì assorbito il ricorso incidentale dell'Agenzia relativo all'esonero dalle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. La Corte ha inoltre disposto che il giudice del rinvio regoli le spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 36-bis
Attribuisce all'Amministrazione il potere di rettificare errori desumibili direttamente dalla dichiarazione (errori materiali e di calcolo rilevabili 'ictu oculi'); non è applicabile quando è necessaria un'indagine interpretativa o una valutazione giuridica, che richiedono un atto d'accertamento motivato.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - art. 16, comma 3 (richiamato)
Disciplina i poteri delle Regioni in ordine alla maggiorazione dell'aliquota IRAP; l'applicabilità delle maggiorazioni regionali è subordinata alla normativa statale e alle eventuali sospensioni disposte dalle leggi finanziarie.
Legge 23 dicembre 2004, n. 311 - art. 1, comma 175 (legge finanziaria 2005)
Fa parte della serie di disposizioni statali che hanno sospeso l'applicazione di aumenti IRAP disposti dalle Regioni per determinati anni; la sospensione statale impedisce l'operatività delle maggiorazioni regionali in assenza di preciso grado di autonomia normativa regionale valido per l'anno considerato.
Legge regionale Veneto n. 9/2005 - art. 23
Secondo la Corte la legge regionale, nella parte invocata per rendere operativa la maggiorazione IRAP per il 2006, non conteneva una disposizione specifica idonea a derogare correttamente alla sospensione statale; pertanto non poteva legittimare l'applicazione della maggiorazione per l'anno controverso.
Leggi statali di sospensione (L. n. 289/2002; L. n. 350/2003; L. n. 311/2004)
Queste leggi hanno sospeso, per vari anni, l'efficacia degli aumenti di aliquota IRAP stabiliti da regioni. Se la sospensione statale opera per l'anno considerato, la maggiorazione regionale non è applicabile salvo che la regione abbia adottato una disposizione specifica e valida compatibile con la sospensione.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - art. 45, comma 2 (richiamato in giurisprudenza)
Richiamata dalla giurisprudenza per individuare l'aliquota alternativa applicabile (es. 4,75% per taluni soggetti) nei casi in cui le maggiorazioni regionali siano sospese o irrimediabilmente inapplicabili.
Codice di Procedura Civile - art. 335 e art. 360 (rilevanti proceduralmente)
Art. 335 c.p.c.: consente la riunione di processi; Art. 360 c.p.c.: individua i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la violazione di norme di diritto).
Massime di principio
- La procedura di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 è utilizzabile solo per errori materiali e di calcolo desumibili direttamente dalla dichiarazione; se la contestazione richiede interpretazione normativa o valutazioni giuridiche, l'Amministrazione deve adottare un accertamento motivato.
- Una maggiorazione regionale dell'IRAP è operativa solo se non viene sospesa da specifiche disposizioni statali per l'anno di imposta considerato o se la regione ha legiferato in modo espresso e valido per derogare alla sospensione; in mancanza, la maggiorazione non può essere applicata.
- Se le maggiorazioni regionali risultano inapplicabili per effetto della sospensione statale, può trovare applicazione un'aliquota nazionale alternativa indicata dalla giurisprudenza (es. 4,75% nei casi simili esaminati dalla Corte).
- La sanzione tributaria può essere esclusa in presenza di obiettiva incertezza normativa: se la normativa è pacificamente controversa o incerta, il contribuente può essere esonerato dalle sanzioni.
- In caso di pronuncia di cassazione che incide solo su parte della decisione di merito, la causa viene rimessa al giudice di merito (CTR) per la rideterminazione del debito alla luce delle indicazioni della Corte di Cassazione.
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