Cassazione Civile, Sentenza n. 1413/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) violazione di norme processuali e di prescrizione (art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.; art.167, 168-bis, 99 e 112 c.p.c.; artt.2934 e 2946 c.c.), lamentando che la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile per tardività l'eccezione di prescrizione relativa a due effetti cambiari, nonostante i convenuti si fossero costituiti tempestivamente in primo grado (costituzione del 27/12/2012 dopo il rinvio dell'udienza al 17/01/2013), per cui andava dichiarata la prescrizione dei crediti cambiari; (2) violazione degli artt.2901 e 2743 c.p.c. e questioni sostanziali relative all'azione revocatoria (azione pauliana): i ricorrenti contestavano che il diritto azionato fosse ormai estinto o impossibilitato ad essere fatto valere, che non vi fosse scientia fraudis dato che i beni erano gravati da ipoteca bancaria, e che l'ipoteca non era stata rinnovata ma comunque sussistevano profili che avrebbero dovuto escludere la revocatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la tempestività dell'eccezione di prescrizione. La Cassazione ha osservato che, per effetto del rinvio dell'udienza ai sensi dell'art.168-bis c.p.c., la costituzione dei convenuti il 27/12/2012 era tempestiva rispetto alla nuova udienza del 17/01/2013, pertanto l'eccezione di prescrizione andava esaminata. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.
Usato come base giuridica del ricorso per cassazione per presunta violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto fondato il motivo che denunciava applicazione erronea di norme processuali.
art. 167 c.p.c.
Richiamato come presidio procedurale in tema di costituzione e svolgimento del giudizio; la sentenza evince l'importanza della corretta applicazione delle norme che regolano la fissazione e il rinvio delle udienze.
art. 168-bis c.p.c.
La Corte ha interpretato che il rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi di questa norma (quinto comma) comporta che i termini per la tempestiva costituzione della parte devono essere valutati rispetto alla nuova data; la costituzione del 27/12/2012 è dunque tempestiva rispetto all'udienza del 17/01/2013.
art. 99 c.p.c.
Richiamato in relazione agli effetti della costituzione e alla decorrenza dei termini processuali; la questione è stata valutata insieme alle norme sul rinvio e sulla tempestività delle eccezioni.
art. 112 c.p.c.
Citato nell'insieme delle norme procedurali la cui corretta applicazione era oggetto del motivo di cassazione; la Corte ha ritenuto che l'errata valutazione della tempestività costituisse vizio di diritto.
art. 2934 c.c.
Norma del codice civile richiamata in tema di decorrenza e misura delle azioni di esecuzione dei crediti; evocata nell'ambito della discussione sulla natura e durata dei diritti cambiari e di credito.
art. 2946 c.c.
Riferita alla prescrizione del credito; la Corte ha ritenuto che, non essendo stata esaminata l'eccezione di prescrizione (erroneamente dichiarata tardiva dalla Corte d'appello), si dovesse consentire che la stessa venga valutata nel nuovo giudizio di merito.
art. 2901 c.c.
Norma relativa all'azione revocatoria (azione pauliana) richiamata nel secondo motivo: la questione circa la possibilità di esperire la revocatoria rispetto a trasferimenti del 2007 rispetto a crediti con titoli esecutivi antecedenti è stata sollevata, ma la Corte di cassazione ha assorbito il motivo senza decidere nel merito.
art. 2743 c.p.c.
Richiamato in relazione agli effetti esecutivi dei titoli cambiari; la questione è stata parte del secondo motivo, non decisa dalla Cassazione che ha preferito assorbire tale motivo.
art. 2847 c.c.
Citato dai ricorrenti in ordine alla durata/estinzione dell'ipoteca (ventennio): la Corte non ha esaminato definitivamente la questione sostanziale essendo intervenuta la cassazione per vizio procedurale.
Massime di principio
- Se l'udienza viene rinviata ai sensi dell'art.168-bis c.p.c., i termini per valutare la tempestività della costituzione delle parti vanno calcolati rispetto alla nuova data: una costituzione effettuata entro i termini previsti prima dell'udienza rinviata può essere considerata tempestiva rispetto alla nuova udienza.
- L'eccezione di prescrizione, se effettivamente sollevata in modo tempestivo nel primo grado, deve essere esaminata dal giudice di merito; l'omessa valutazione di un'eccezione processuale tempestiva può costituire motivo di cassazione per violazione di norme processuali.
- In impugnazione, la dichiarazione di inammissibilità di un'eccezione per presunta tardività va motivata con riferimento corretto alle date e ai rinvii delle udienze; errori di calcolo o di interpretazione dei termini possono determinare l'annullamento della decisione.
- Quando si difende con eccezioni di natura sostanziale (es. prescrizione di crediti cambiari), è importante documentare e produrre le date rilevanti (scadenze dei titoli, date di udienza e di costituzione) per poter dimostrare la tempestività dell'eccezione.
- Se in un caso sono sollevate sia questioni procedurali rilevanti sia questioni sostanziali (es. scientia fraudis in azione revocatoria), la Corte di cassazione potrebbe decidere prima sulle questioni procedurali rilevanti (che possono incidere sulla rinnovazione del giudizio) e assorbire quelle sostanziali, rimandando la decisione al giudice di merito.
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