Cassazione Civile, Sentenza n. 1390/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, fideiussori della Terzi Fratelli s.r.l., erano stati ingiunti al pagamento di euro 312.660,13 più interessi; l'opposizione al decreto ingiuntivo era stata rigettata in primo e in secondo grado. Dopo che la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso con ordinanza n. 26901/2020, i ricorrenti hanno chiesto la revocazione ex artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c., sostenendo che nella memoria depositata il 27 maggio 2020 avevano eccepito la nullità delle fideiussioni sottoscritte l'8 marzo 2004 perché contenenti clausole vietate dall'art. 2 della legge n. 287/1990, e che tale nullità, rilevabile d'ufficio, non era stata esaminata dalla Corte nella ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'errore di fatto invocato per la revocazione debba riguardare atti interni al giudizio di legittimità; invece la questione della nullità delle fideiussioni è causa determinante della sentenza di merito e richiede accertamenti e valutazioni di fatto preclusi in sede di legittimità, pertanto avrebbe dovuto essere dedotta con i rimedi ordinari. Anche qualora la nullità potesse essere rilevata d'ufficio in Cassazione, si tratterebbe comunque di una questione di diritto e non di un errore di percezione idoneo alla revocazione. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese processuali della resistente (liquidate in euro 8.000,00 più spese forfettarie 15%, esborsi euro 200 ed accessori di legge); è stata inoltre data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2 legge n. 287/1990
La nullità invocata è fondata sulla presunta presenza di clausole vietate ai sensi di tale norma; la Corte non esamina il merito della nullità perché essa incide sulla decisione di merito e richiede accertamenti non consentiti in sede di legittimità.
art. 391-bis c.p.c.
Norma che disciplina la revocazione per errore di fatto delle sentenze di cassazione; la Corte richiama il principio che tale revocazione è ammessa solo per errori concernenti atti interni al giudizio di legittimità esaminabili direttamente dalla Corte.
art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c.
Prevede la revocazione per errore di fatto; la Corte specifica che non è applicabile quando l'errore concerne atti e prove propri del merito che avrebbero dovuto essere dedotti con i mezzi di impugnazione ordinari.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
comma 1-quater e comma 1-bis
Richiamato in relazione all'obbligo, a carico del ricorrente soccombente, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- La revocazione ex artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c. è ammessa solo per errori di fatto relativi ad atti interni al giudizio di cassazione e non per questioni che incidevano sulla decisione di merito e richiedono nuovi accertamenti di fatto.
- La nullità di contratti o fideiussioni che sia stata causa determinante della sentenza di merito deve essere fatta valere nei gradi di merito o con ordinari mezzi di impugnazione; introdurla per la prima volta in cassazione è in genere inammissibile se necessita di valutazioni di fatto.
- In sede di cassazione sono ammissibili questioni di diritto pure e questioni rilevabili d'ufficio che non richiedono nuove prove o accertamenti; se la questione è esclusivamente giuridica e suscettibile di decisione in via favorevole, la Corte può valutarla, altrimenti la questione va rimessa al merito.
- La presentazione tardiva o in cassazione di memorie che introducono nuove fattispecie rischia di rendere il ricorso inammissibile e può comportare condanna alle spese e altri oneri (es. contributo unificato).
- Quando si deduce la nullità per clausole vietate da norme speciali, è preferibile dedurla e documentarla già nel processo di merito per consentire l'esame probatorio e le valutazioni necessarie.
Testo integrale
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