Cassazione Civile, Sentenza n. 1405/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di liquidazione per la perdita delle agevolazioni "prima casa" e l'imposta di registro relativi a un atto notarile del 3 gennaio 2006. La contribuente deduceva che il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi era dipeso dall'inerzia/ritardo del Comune di Roma nel dar seguito alla prima istanza di cambio di residenza (presentata il 27.02.2007 e reiterata il 26.07.2007), nonché criticava profili procedurali e di nullità degli atti impositivi. Inoltre propose ricorso per revocazione per presunto contrasto con una decisione passata in giudicato (sent. n. 618/2013). In sede di appello la CTR ritenne che l'iscrizione anagrafica si fosse perfezionata solo il 7 gennaio 2009 (oltre i 18 mesi) e che la prova addotta (iscrizione universitaria 2005) non fosse idonea a prevalere sul dato anagrafico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i due ricorsi per cassazione (RG 14434/2015 e RG 11477/2016). Ha rigettato entrambi i ricorsi riuniti. In particolare la Corte: (i) ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, i primi due motivi del ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità della revocazione nella parte in cui la CTR aveva interpretato erroneamente l'art. 64 d.lgs. 546/92; tuttavia le restanti censure (omesso esame dell'istanza cautelare, questioni di sottoscrizione dell'avviso, contestazione delle spese) sono state ritenute infondate o inammissibili; (ii) sul merito della perdita delle agevolazioni prima casa ha confermato che non risultano provate, in modo idoneo, circostanze impeditive non imputabili alla ricorrente (la decorrenza anagrafica del trasferimento è risultata successiva al termine di 18 mesi e il diniego comunale non fu impugnato), e che la semplice iscrizione universitaria antecedente non è sufficiente a prevalere sul dato anagrafico. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e la ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64, comma 1
"Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c.."
La Corte interpreta l'art. 64 nel senso che la revocazione ordinaria può essere proposta anche quando non è possibile contestare in Cassazione l'accertamento di fatto (ossia non per semplice scadenza dei termini processuali), quindi la pendenza di un ricorso per cassazione non esclude automaticamente la revocazione; la novella d.lgs. 156/2015 rinforza tale lettura.
Codice di procedura civile, art. 398, comma 4
La sospensione del procedimento di legittimità (o del termine per proporlo) in pendenza di revocazione non è automatica: il giudice della revocazione può sospendere su istanza di parte se non ritiene la revocazione manifestamente infondata; in mancanza di atto di sospensione i due giudizi decorrono autonomamente.
Codice di procedura civile, art. 335
Rinvio analogico per giustificare la riunione dei ricorsi per cassazione relativi a distinti provvedimenti connessi alla stessa vicenda (es. decisione d'appello e decisione sulla revocazione).
Codice di procedura civile, art. 395
Disciplina i casi di revocazione ordinaria; la Corte ricorda che alcuni motivi di revocazione (es. contrasto con precedente giudicato o vizi di nullità dell'atto) rientrano nella fattispecie di cui all'art. 395 e possono essere valutati secondo i limiti previsti.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. cc
La modifica normativa è considerata persuasiva nel senso di ampliare l'ammissibilità della revocazione in relazione alle sentenze d'appello delle commissioni tributarie, contribuendo alla interpretazione favorevole alla revocazione anche quando sia pendente il ricorso per cassazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 4
Riguarda la notificazione tramite messo autorizzato dall'amministrazione; la Corte richiama la giurisprudenza (anche S.U. n. 40453/2021) secondo cui la natura non terza del messo non preclude l'equiparazione della notificazione a quella a mezzo ufficiale giudiziario, purché la parte notificante abbia svolto le attività richieste nei termini.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Nota II-bis alla Parte I)
La disciplina delle agevolazioni "prima casa": per ottenere l'agevolazione è richiesto il requisito anagrafico (residenza nel comune o impegno a trasferirla entro 18 mesi). La Corte ribadisce che la residenza anagrafica ha prevalenza sulle risultanze fattuali e che la prova di cause di forza maggiore richiede elementi concreti e specifici.
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18, comma 2
Regolamento anagrafico: la decorrenza della nuova residenza è legata alla dichiarazione di trasferimento e all'iscrizione anagrafica formale; il dato anagrafico ha forza probatoria preponderante rispetto a elementi 'di fatto'.
Massime di principio
- Revocazione nel processo tributario: può essere ammessa anche quando non sia più possibile riesaminare in Cassazione l'accertamento di fatto, pertanto la pendenza di un ricorso per cassazione non esclude automaticamente la revocazione; tuttavia la sospensione del giudizio di legittimità non è automatica e richiede provvedimento del giudice della revocazione.
- Notifiche effettuate dal messo autorizzato: la giurisprudenza considera rilevante che l'amministrazione abbia eseguito le attività necessarie per la notificazione nei termini; la notificazione tramite messo speciale può essere valutata analogamente a quella tramite ufficiale giudiziario, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite.
- Agevolazione 'prima casa' e requisito della residenza: il requisito è anagrafico; la semplice residenza di fatto o documenti di spesa (utenze, condominio) o iscrizioni universitarie antecedenti non prevalgono sul dato anagrafico ufficiale. Il termine di 18 mesi è elemento costitutivo della fattispecie e, se superato, l'onere probatorio circa una causa di forza maggiore grava sul contribuente.
- Onere di specificità in sede di gravame: questioni nuove o eccezioni (es. nullità per sottoscrizione) devono essere tempestivamente e specificamente dedotte nei gradi di giudizio competenti; deduzioni tardive o generiche rischiano di essere inammissibili.
- Prove e impugnazioni amministrative: se un provvedimento amministrativo (es. diniego di iscrizione anagrafica) non viene impugnato dall'interessato, la sua portata giuridica può precludere ricostruzioni successive in sede giudiziaria; l'inerzia processuale o amministrativa della parte ha effetti sul successo del ricorso.
- Liquidazione spese: per impugnare la liquidazione delle spese giudiziarie occorre specificità e indicazione del valore della controversia; generiche doglianze sulla mancata indicazione della norma applicata sono spesso inammissibili.
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