Cassazione Civile, Sentenza n. 1418/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso l'atto di vendita del 9 dicembre 2008 del compendio immobiliare di proprietà della società DGF (di cui la ricorrente era socia), sostenendo che la vendita a prezzo molto inferiore al valore reale aveva diminuito il valore della sua quota sociale e quindi ledeva il suo credito/diritto alla liquidazione della quota. La ricorrente rilevava anche un collegamento familiare tra gli azionisti delle due società come elemento di consapevolezza del terzo acquirente circa il pregiudizio arrecato.
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente escluso il presupposto dell'azione revocatoria, ossia l'esistenza di un credito da tutelare in termini tali da poter essere pregiudicato dall'atto impugnato (il valore della quota era stato già accertato in sede di accertamento tecnico preventivo ante vendita e risultava pari a circa euro 12.700, sicché la vendita non poteva aver arrecato il pregiudizio dedotto). Inoltre la Corte di Cassazione ha censurato il ricorso per carenze tecniche (mancata produzione/individuazione di atti e documenti ai sensi dell'art. 366 c.p.c.) e per aver tentato una rivalutazione di fatto non consentita in sede di legittimità. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di cassazione e degli oneri accessori, con indicazione del contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
L'azione revocatoria richiede l'esistenza di un credito del ricorrente (anche se contestato) la cui garanzia patrimoniale sia stata diminuita dall'atto impugnato; nel caso in esame la Corte ha ritenuto assente o non dimostrato tale pregiudizio rispetto al valore della quota già accertato
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Norma invocata nel gravame per motivi di legittimità; la Corte ha rilevato che il motivo di cassazione era in realtà un riesame di fatto non consentito e perciò inammissibile
art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
Richiede che il ricorso indichi gli atti e i documenti ai quali si fa riferimento e li produca; la Corte ha rilevato la mancata osservanza di tali obblighi rendendo il ricorso carente
Decreto utilizzato per la liquidazione delle spese di giudizio in Cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l'ulteriore versamento del contributo unificato in determinate ipotesi; la Corte ha dato atto che ricorrono le condizioni per il suo pagamento da parte della ricorrente
Massime di principio
- L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. richiede la sussistenza di un credito concreto del ricorrente la cui garanzia patrimoniale sia stata effettivamente compromessa dall'atto impugnato; non è uno strumento idoneo a censurare in via diretta atti di amministrazione societaria quando esistono rimedi societari specifici.
- Un credito litigioso può essere oggetto di azione revocatoria, ma il ricorrente deve comunque dimostrare che, anche considerato il contenzioso, l'atto ha effettivamente ridotto la capacità di soddisfazione del credito.
- Se il valore del diritto (es. quota di liquidazione) è stato già determinato giudizialmente prima dell'atto impugnato, è difficile dimostrare che la successiva alienazione abbia aggravato la posizione del creditore rispetto a quanto già accertato.
- In Cassazione non è consentito il riesame di fatti e prove: il ricorso deve limitarsi a censure di diritto e rispettare gli obblighi di indicazione e produzione degli atti e dei documenti evocati ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
- La mera circostanza che l'acquirente sia legato da rapporti familiari con i soci della cedente non basta, senza ulteriori prove, a dimostrare la consapevolezza dolosa del pregiudizio; è necessario provare la conoscenza e la volontà di partecipare alla frode.
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