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Legge

L.R. Veneto 9/2005

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005.

Normativa regionaleL.R. Veneto 9/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge finanziaria annuale della Regione Veneto per il 2005: definisce il quadro finanziario, rifinanzia interventi in vari settori e introduce misure puntuali in sanità, trasporti, sviluppo economico, sociale e istruzione. Molte disposizioni sono limitate al 2005 o al biennio/periodi indicati; alcune si applicano dal 1° gennaio 2005 o dal 1° marzo 2005.

Legge finanziaria regionale Veneto 2005

Legge finanziaria regionale Veneto 2005

Il provvedimento definisce la manovra finanziaria della Regione del Veneto per l’esercizio 2005 e reca numerosi interventi settoriali in ambito sanitario, sociale, infrastrutturale, agricolo, economico e scolastico. Molte previsioni hanno efficacia circoscritta al 2005 o a periodi specifici del 2005-2006.

Quadro finanziario e fondi speciali

La legge fissa per il 2005 il limite massimo del ricorso al mercato finanziario in competenza a euro 496.769.000,00. Dispone inoltre i rifinanziamenti di leggi settoriali e l’ammontare dei fondi speciali per il triennio 2005-2007, secondo le tabelle allegate, stabilendo che tali quote possono essere usate solo per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.

Interventi in agricoltura, filiera lattiero-casearia e servizi connessi

La Regione finanzia progetti per la promozione di marchi di qualità nelle produzioni lattiero-casearie, destinati a consorzi di tutela, organismi associativi rappresentativi di DOP e IGP e, in via subordinata, imprese di trasformazione inserite in progetti di filiera. Il contributo può coprire fino al 75% della spesa ammissibile ed è subordinato al parere di compatibilità della Commissione CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel BURV. Per il 2005 è autorizzata una spesa di euro 1.570.000,00.

L’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura può accedere a mutui e altre forme di indebitamento per le spese di investimento, con limite complessivo delle annualità di ammortamento non superiore al 10% delle entrate correnti. La Giunta regionale può inoltre avvalersi dell’Agenzia, mediante convenzioni, per la gestione di fondi comunitari, nazionali o regionali e delle attività connesse all’erogazione di aiuti; per il 2005 la relativa spesa è coperta con risorse del FSE e cofinanziamenti del bilancio regionale.

La Regione introduce anche la riscossione della tassa fitosanitaria, dal 1° gennaio 2005, per i controlli documentali, di identità e fitosanitari sulle importazioni di vegetali e prodotti vegetali indicati dalla normativa comunitaria. Il tributo è riscosso tramite la struttura regionale competente e la Giunta disciplina modalità e procedure.

Partecipazioni e sviluppo economico innovativo

In materia di Veneto Nanotech, la Giunta determina annualmente il concorso alle spese generali di funzionamento della società, sulla base di una relazione programmatica annuale. La Regione autorizza inoltre interventi di ricerca nel settore delle nanotecnologie e dell’alta innovazione tecnologica, da attuare in ambito di accordi di programmazione negoziata e con soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica; la spesa autorizzata per il 2005 è pari a euro 2.000.000,00.

Infrastrutture viarie, mobilità e trasporti

La legge prevede un finanziamento aggiuntivo complessivo di euro 150.000.000,00, da erogare in dieci anni, per l’aggiornamento del piano triennale di adeguamento della rete viaria; per il bilancio pluriennale 2005-2007 è stanziata una quota annua di euro 15.000.000,00. È inoltre previsto un contributo complessivo di euro 20.000.000,00 per le opere viarie complementari alla Pedemontana Veneta, da assegnare a Veneto Strade S.p.A., di cui 4 milioni nel 2005 e 16 milioni nel 2006.

Ai comuni sono concessi contributi per la progettazione di parcheggi scambiatori finalizzati alla riduzione dell’inquinamento urbano, con spesa autorizzata di euro 2.000.000,00 per il 2005. È inoltre previsto il finanziamento di interventi per il transito gratuito di veicoli oltre 7 tonnellate nei tratti metropolitani delle autostrade, tramite convenzioni con le società autostradali e gli enti locali, fino a euro 1.500.000,00.

Per il trasporto pubblico locale nei comuni in zona A sono assegnati alle province euro 6.000.000,00, ripartiti per metà in base alla popolazione e per metà all’estensione territoriale. Le risorse possono essere usate autonomamente dagli enti affidanti anche per servizi sperimentali in aree a domanda debole. L’entrata in vigore di una disciplina di riordino del trasporto pubblico locale viene differita al 1° gennaio 2006, e comunque non prima della legge di riordino di settore.

Sono previsti euro 500.000,00 per il 2005 per avviare un programma pluriennale di qualificazione del servizio ferroviario regionale e euro 300.000,00 per uno studio di fattibilità del nuovo collegamento ferroviario Venezia-Chioggia in parallelo alla Romea Commerciale.

Sanità, ticket, disavanzi e liquidità

La legge amplia l’esenzione per reddito dal ticket sui farmaci ai nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 12.000,00. Inoltre, dal 1° marzo 2005 e in via sperimentale per dodici mesi, vengono escluse dalla compartecipazione le prestazioni ambulatoriali chirurgiche e le prestazioni ambulatoriali diagnostico-terapeutiche invasive.

Per il disavanzo sanitario 2004, nel 2005 sono destinati i gettiti derivanti dalla maggiorazione IRAP e dalla variazione delle aliquote dell’addizionale regionale IRPEF. La legge conferma la decorrenza degli effetti delle misure tributarie regionali già disposte con la legge regionale n. 29/2004.

È autorizzato il ricorso a operazioni di provvista finanziaria a breve termine per far fronte alle temporanee carenze di liquidità del servizio sanitario regionale, nei limiti complessivi di 350 milioni di euro. Il rimborso avviene con l’erogazione statale delle corrispondenti somme e gli oneri gravano sul bilancio sanitario regionale.

Interventi socio-sanitari, domiciliarità e disabilità

La Regione istituisce il fondo per la domiciliarità per finanziare interventi a favore di anziani non autosufficienti e persone con disabilità grave. Per il 2005 gli interventi continuano con le modalità gestionali del 2004; la Giunta deve definire linee guida per i piani locali della domiciliarità e i criteri di programmazione locale. A partire dal 2005 i servizi di assistenza personalizzata per la vita indipendente sono finanziati con una quota del fondo non inferiore a euro 4.000.000,00. È prevista una spesa complessiva di euro 62.515.000,00 per il 2005. Le vecchie discipline regionali e regolamentari richiamate sono abrogate al momento della pubblicazione del nuovo provvedimento della Giunta previsto dalla legge.

Sono previsti inoltre contributi per strutture residenziali innovative per la disabilità, con contributi in conto capitale fino al 50% o in conto interessi fino al 90% della spesa ammessa, e un fondo dedicato di euro 5.000.000,00.

Per le persone non autosufficienti nelle strutture residenziali extraospedaliere, le quote di rilievo sanitario sono incrementate del 5% rispetto al 2004, con condizioni sui limiti di aumento della retta alberghiera; per le persone con disabilità le quote sono aumentate della stessa percentuale. La Giunta deve determinare la quota di rilievo sanitario entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Sono previsti contributi per l’adeguamento di immobili destinati ad attività socio-turistiche di soggetti pubblici o del terzo settore: i contributi non possono superare il 70% della spesa ammissibile e l’immobile resta vincolato per 10 anni alla destinazione d’uso finanziata.

La Regione istituisce anche un servizio di sorveglianza sanitaria per lavoratori esposti ed ex esposti all’amianto, con linee guida per prevenzione e diagnosi precoce, prestazioni gratuite e programmi di informazione sanitaria.

Diritto allo studio e istruzione

Nelle more della piena attuazione del sistema statale sul diritto allo studio, la Regione concede contributi per l’acquisto dei libri di testo e per il trasporto scolastico pubblico agli studenti del Veneto. Per l’anno scolastico 2005-2006 il contributo libri può arrivare a euro 250,00 per studente per i nuclei con ISEE non superiore a euro 17.721,56; il contributo trasporto è riconosciuto agli stessi nuclei. Per il 2005 è autorizzata una spesa di euro 5.500.000,00.

La Regione partecipa inoltre al Consorzio universitario per le scienze motorie presso l’Università di Padova anche per il biennio 2005/2006, con contributi di euro 83.000,00 per il 2005 e euro 80.000,00 per il 2006.

Altre disposizioni settoriali e organizzative

La legge interviene sulla costituzione del diritto di superficie nella foresta del Cansiglio, disciplinando l’individuazione del costruttore, la gestione dei casi con più beneficiari e la possibilità di concessione per le quote non acquistate, con efficacia retroattiva dalla legge originaria del 1995 e con termini procedurali di 60 e 90 giorni dalla nuova entrata in vigore.

È introdotta una disciplina per l’Agenzia regionale veneta per i pagamenti in agricoltura sulle operazioni di indebitamento, e sono modificate norme relative a Veneto Nanotech, alla società Idrovie S.p.A. e all’organismo interregionale per il Po, prevedendo in quest’ultimo caso una quota del 10% per spese generali sulle risorse di investimento.

Sono inoltre previste risorse per un centro specialistico residenziale e diurno dedicato alla riabilitazione di pazienti con gravi patologie neuromotorie, affidato alla Fondazione Vincenzo Stefano Breda in raccordo con l’ULSS 16 e l’Azienda ospedaliera di Padova.

Regime transitorio, decorrenze e abrogazioni

Alcune misure hanno efficacia immediata o differita in date puntuali: la tassa fitosanitaria decorre dal 1° gennaio 2005; l’esenzione ticket sulle prestazioni ambulatoriali parte dal 1° marzo 2005 per dodici mesi; la disciplina sul trasporto pubblico locale richiamata dalla legge produce effetti dal 1° gennaio 2006 o comunque dopo la legge di riordino di settore.

Sono espressamente abrogati l’articolo 20 della legge regionale n. 8/1993 e l’articolo 59 della legge regionale n. 1/2004; per i procedimenti amministrativi già in corso in materia di diritto allo studio continuano a valere le norme previgenti alla data di entrata in vigore della legge.

Valutazione di attualità

Il provvedimento è una legge finanziaria annuale riferita all’esercizio 2005 e contiene numerose previsioni limitate a quell’esercizio o a finestre temporali ormai concluse. Pur restando utile per la ricostruzione storica di alcuni istituti, nel complesso è oggi da considerare superato e in larga parte non più operativo.

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