Cassazione Civile, Sentenza n. 1389/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza n. 9866/2020 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso incidentale contro la sentenza n. 22720/2017 del Tribunale di Roma (pronunciata ai sensi dell'art. 281-bis), con cui era stato rigettato l'appello e dichiarata infondata l'opposizione a ingiunzione (R.D. n. 639/1910). La ricorrente lamentava errori di fatto ed errata supposizione consistenti in: contraddittorietà insanabile tra parti decisive della motivazione e violazione del contraddittorio e del diritto di difesa; omissione di motivazione circa il significato di "reddito complessivo" (se netto o lordo) e conseguente illegittima interpretazione amministrativa; mancata considerazione della non contestazione del reddito complessivo netto (47.000 euro) e, in generale, errori decisivi nella ricostruzione dei fatti che avrebbero inciso sulla decisione di merito. Chiedeva la revoca dell'ordinanza impugnata, la cassazione della sentenza del Tribunale e la decisione della causa nel merito (anche secondo equità).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha richiamato i criteri dell'errore revocatorio (art. 395 cod. proc. civ., n.4): l'errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione deve emergere in modo evidente e documentalmente incontrovertibile, deve essere decisivo per la decisione, non deve riguardare punto controverso già valutato e non può limitarsi a censurare il ragionamento giuridico del giudice. La Corte ha ritenuto che le doglianze della ricorrente riguardassero essenzialmente valutazioni logico-giuridiche e contestazioni del percorso argomentativo (non errori di fatto immediatamente percettibili), non comprovate da documenti incontrovertibili; ha inoltre ritenuto che la presunta contraddizione tra decisione di inammissibilità e decisione sul merito non avesse inciso in modo tale da costituire errore revocatorio. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata disposta condanna alle spese contro la ricorrente (il Ministero non ha svolto difese). La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Fondamento formale del ricorso per revocazione della decisione della Corte; norma invocata dalla ricorrente per chiedere la revoca dell'ordinanza cassazionale
art. 395 cod. proc. civ., n. 4
Definisce l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione; la Corte applica i criteri stabilendo che l'errore deve essere evidente, documentalmente incontrovertibile, decisivo e non attinente a punto controverso già valutato
art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato come riferimento al motivo di impugnazione originario (vizio motivazionale/insanabile contraddittorietà) ma la Corte ha ritenuto che la censura relativa fosse, in realtà, di natura argomentativa e non configurasse errore di fatto
R.D. n. 639/1910, art. 2
L'atto di ingiunzione è qualificato come atto amministrativo che mette in mora il contribuente; la Corte osserva che l'opposizione all'ingiunzione comporta in ogni caso un accertamento sul merito del rapporto sostanziale
art. 113 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione da parte del giudice di pace dell'opportunità di applicare specifiche norme processuali per la risoluzione della controversia; la Corte rileva che la scelta applicativa rientra nelle funzioni valutative del giudice
art. 111, comma 2 Cost.
Il principio del giusto processo e del diritto di difesa è stato evocato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che non fosse provato un vizio processuale di tale evidenza da giustificare la revocazione
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'importo previsto dalla norma; collegato al dispositivo conclusivo
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 391-bis/395 c.p.c.) è ammessa soltanto quando l'errore sia evidente, documentalmente incontrovertibile e decisivo per la decisione: non è lo strumento per criticare la valutazione logico-giuridica del giudice.
- Le contestazioni relative alla motivazione (contraddittorietà tra parti decisive della sentenza) devono essere documentate in modo tale da dimostrare un errore materiale o fattuale incontrovertibile; altrimenti si tratta di doglianze sull'argomentazione che non giustificano la revocazione.
- Nel giudizio d'opposizione a ingiunzione l'accertamento riguarda comunque i fatti costitutivi del credito amministrativo: eccezioni sulla qualificazione di certo parametro (es. reddito lordo vs netto) sono questioni di merito e di interpretazione normativa, normalmente risolvibili in gravame o impugnazione ordinaria, non in revocazione.
- La mancata partecipazione o la carenza di difese dell'Amministrazione non equivale automaticamente a prova di non contestazione; per ottenere effetti di non contestazione è necessario che il verbale o gli atti processuali mostrino chiaramente l'assenza di contestazione documentale su punti essenziali.
- Se si ritiene che la decisione sia viziata per violazione del contraddittorio o diritto di difesa, occorre dimostrare in modo puntuale e documentale il pregiudizio (es. atti mancanti, omissione di discussione decisiva) per poter prospettare rimedi straordinari; altrimenti è preferibile ricorrere sui mezzi ordinari e sui dedotti profili di diritto.
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