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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21852/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società tre atti impositivi e sanzionatori: un avviso di accertamento per l'anno 2004 fondato sullo scostamento da uno studio di settore, con rettifica di reddito d'impresa, valore della produzione netta e volume d'affari ai fini IRES, IRAP e IVA; un ulteriore avviso per omessa effettuazione di ritenute a titolo d'imposta del 12,50% sugli utili corrisposti a persone fisiche residenti titolari di partecipazioni non qualificate; e un atto di contestazione di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute non operate. I ricorsi della società erano stati accolti in primo grado e gli appelli dell'Agenzia respinti in CTR. In Cassazione l'Agenzia denunciava, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331/1993, conv. in L. n. 427/1993, e dell'art. 2697 c.c. Tuttavia, la resistente aveva nel frattempo depositato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del D.L. n. 119/2018, con prova dell'integrale pagamento delle somme dovute; nessuna parte aveva chiesto trattazione entro il termine utile e non risultava un diniego dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.L. n. 119/2018 e ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la controversia era stata definita in via agevolata con pagamento integrale degli importi dovuti. Le spese sono rimaste a carico della parte che le aveva anticipate. È stata inoltre esclusa l'attestazione per il raddoppio del contributo unificato, poiché la definizione del giudizio non rientrava tra i casi previsti dalla norma richiamata e l'Agenzia risultava ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La presentazione della domanda di definizione agevolata di una controversia tributaria, accompagnata dall'integrale pagamento di quanto dovuto, può determinare l'estinzione del giudizio di legittimità e la cessazione della materia del contendere.
  • Se, dopo la sospensione prevista dalla disciplina della definizione agevolata, nessuna parte chiede la trattazione entro il termine stabilito e non risulta un diniego dell'Ufficio, il processo si estingue.
  • Quando la controversia si chiude per definizione agevolata e non per rigetto dell'impugnazione, non trova applicazione l'attestazione del raddoppio del contributo unificato prevista per inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale.
  • Le spese seguono il regime speciale previsto dalla norma sulla definizione agevolata, restando a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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