Cassazione Civile, Ordinanza n. 21852/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società tre atti impositivi e sanzionatori: un avviso di accertamento per l'anno 2004 fondato sullo scostamento da uno studio di settore, con rettifica di reddito d'impresa, valore della produzione netta e volume d'affari ai fini IRES, IRAP e IVA; un ulteriore avviso per omessa effettuazione di ritenute a titolo d'imposta del 12,50% sugli utili corrisposti a persone fisiche residenti titolari di partecipazioni non qualificate; e un atto di contestazione di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute non operate. I ricorsi della società erano stati accolti in primo grado e gli appelli dell'Agenzia respinti in CTR. In Cassazione l'Agenzia denunciava, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331/1993, conv. in L. n. 427/1993, e dell'art. 2697 c.c. Tuttavia, la resistente aveva nel frattempo depositato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del D.L. n. 119/2018, con prova dell'integrale pagamento delle somme dovute; nessuna parte aveva chiesto trattazione entro il termine utile e non risultava un diniego dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.L. n. 119/2018 e ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la controversia era stata definita in via agevolata con pagamento integrale degli importi dovuti. Le spese sono rimaste a carico della parte che le aveva anticipate. È stata inoltre esclusa l'attestazione per il raddoppio del contributo unificato, poiché la definizione del giudizio non rientrava tra i casi previsti dalla norma richiamata e l'Agenzia risultava ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il paradigma processuale invocato nel ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331 del 1993, conv. in L. n. 427 del 1993
Norma richiamata dalla ricorrente come parametro della censura sull'accertamento fondato sugli studi di settore.
Norma richiamata dalla ricorrente come parametro sulla ripartizione dell'onere della prova.
art. 6, comma 8, D.L. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018
Ha consentito la presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie.
art. 6, comma 10, terzo periodo, D.L. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018
Ha determinato la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020 in presenza della domanda di definizione agevolata.
art. 6, commi 12 e 13, D.L. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018
In mancanza di istanza di trattazione e di diniego dell'Amministrazione entro i termini, la Corte ha tratto da tali disposizioni la conseguenza dell'estinzione del processo; il comma 13 è richiamato anche per la cessazione della materia del contendere e per le spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso l'applicazione dell'attestazione del raddoppio del contributo unificato perché la definizione del giudizio non corrisponde a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 158, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la prenotazione a debito del contributo unificato dell'Agenzia delle Entrate.
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012
Richiamato unitamente all'art. 158 D.P.R. n. 115/2002 per la prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata di una controversia tributaria, accompagnata dall'integrale pagamento di quanto dovuto, può determinare l'estinzione del giudizio di legittimità e la cessazione della materia del contendere.
- Se, dopo la sospensione prevista dalla disciplina della definizione agevolata, nessuna parte chiede la trattazione entro il termine stabilito e non risulta un diniego dell'Ufficio, il processo si estingue.
- Quando la controversia si chiude per definizione agevolata e non per rigetto dell'impugnazione, non trova applicazione l'attestazione del raddoppio del contributo unificato prevista per inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale.
- Le spese seguono il regime speciale previsto dalla norma sulla definizione agevolata, restando a carico della parte che le ha anticipate.
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