Cassazione Civile, Sentenza n. 22311/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia notificò a Luigi Caramiello, in qualità di erede di Salvatore Caramiello (ex socio accomandatario e liquidatore della CARAMIELLO COSTRUZIONI GENERALI S.a.s.), un avviso di accertamento per IVA relativo al 2013, derivante dalla mancata presentazione della dichiarazione societaria. In primo grado il ricorso fu dichiarato inammissibile; in appello la C.T.R. accolse il contribuente ritenendo viziata la motivazione dell'avviso per mancanza di allegati/documenti reperiti presso un terzo. L'Agenzia ricorse per cassazione sul profilo motivazionale; Luigi Caramiello presentò ricorso incidentale deducendo l'illegittimità della notifica, poiché la società era stata cancellata nel 2015 e l'avviso era stato notificato nel 2018 agli eredi del liquidatore deceduto anziché alla società (o al suo legittimo rappresentante), violando la disciplina sulla notificazione e la disciplina speciale che posticipa gli effetti dell'estinzione societaria per fini tributari.
La decisione
La Corte ha accolto i motivi del ricorso incidentale, ritenendoli fondati, con conseguente assorbimento del ricorso principale dell'Agenzia. Ha rilevato che, per effetto dell'art. 28, comma 4, D.Lgs. n.175/2014, la cancellazione della s.a.s. comporta solo un differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria; pertanto la società, per i rapporti tributari nel quinquennio, rimane soggetto destinatario degli atti e il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza. La notifica eseguita agli eredi del liquidatore deceduto è risultata nulla e non idonea a raggiungere lo scopo della notificazione. Di conseguenza la sentenza della C.T.R. è cassata e la causa decisa nel merito accogliendo il ricorso dell'originario destinatario dell'avviso; spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 24/9/2014, n. 175 - art. 28, comma 4
Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese
La Corte interpreta la norma come disposizione di natura sostanziale che posticipa gli effetti dell'estinzione societaria verso l'amministrazione finanziaria per cinque anni, facendo permanere la società come soggetto passivo fiscale e mantenendo i poteri rappresentativi del liquidatore.
Rilevato come norma sullo scioglimento e liquidazione delle società di persone; la sua efficacia sostanziale viene posticipata dall'art. 28 D.Lgs. 175/2014 ai fini fiscali.
D.P.R. 29/9/1973, n. 600 - art. 60, comma 1, lett. c)
Stabilisce il domicilio fiscale per la notificazione degli atti alle persone giuridiche/enti: la Corte afferma l'obbligo di notificare al domicilio fiscale della società ancora rilevante nel quinquennio, non agli eredi del liquidatore deceduto.
Codice Civile - art. 2284 (richiamo art. 2135)
Applicata per chiarire che, in caso di morte di un socio in una società in accomandita semplice, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi o procedere secondo quanto previsto dal contratto sociale; la morte del liquidatore non trasferisce automaticamente la rappresentanza societaria agli eredi.
D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - art. 21, comma 4
Richiamata in relazione alla conservazione dei documenti fiscali da parte della società; non esime tuttavia l'Amministrazione dall'eseguire la notificazione al soggetto corretto.
Codice di Procedura Civile - art. 145, comma 1 (modificato dalla l. n. 263/2005)
La norma consente la notificazione alternativa alla persona fisica che rappresenta la persona giuridica; la Corte osserva che anche tale facoltà avrebbe potuto essere utilizzata dall'Amministrazione, ma non lo fu, e non giustifica la notifica agli eredi privi di poteri.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 7
Riferita nella doglianza dell'Agenzia in relazione al dovere di motivazione degli atti; la Corte pero' ha deciso sul profilo della validità della notificazione più che sul merito motivazionale, assorbendo il motivo principale.
D.P.R. 29/9/1973, n. 600 - art. 42
Citato rispetto ai criteri di motivazione e di forma degli atti fiscali; la questione motivazionale originaria e' stata surrogata dalla rilevanza della invalidità della notificazione.
Massime di principio
- Se una società di persone (es. s.a.s.) viene cancellata dal Registro delle Imprese, ai soli fini tributari gli effetti dell'estinzione possono essere posticipati di cinque anni (art. 28 D.Lgs. 175/2014): nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria la società rimane soggetto destinatario degli atti.
- La notificazione di un atto impositivo relativo a debiti societari, effettuata agli eredi di un socio liquidatore deceduto invece che alla società o al suo rappresentante legittimo, è nulla: la morte del liquidatore non trasferisce automaticamente la rappresentanza agli eredi.
- L'Amministrazione, per evitare nullità, deve notificare gli atti al soggetto corretto (domicilio fiscale della società) ovvero, se previsto e opportuno, alla persona fisica che rappresenta la società nei termini della normativa processuale; notifiche ad eredi prive di titolarità non sono idonee.
- Il potere del liquidatore di rappresentanza persiste nel quinquennio rilevante per fini tributari; pertanto il liquidatore (se in vita o formalmente titolare) può ricevere e opporsi agli atti impositivi della società.
- Nel contenzioso tributario occorre verificare sempre, prima di procedere all'impugnazione o alla difesa, la regolarità formale della notificazione (soggetto destinatario, domicilio fiscale, eventuali effetti di norme speciali che sospendono l'estinzione).
- Quando emergono dubbi sulla legittimazione del destinatario della notifica, il difensore del contribuente può prospettare l'invalidità della notifica come motivo decisivo, potendo assorbire altri profili (es. motivazione) se la nullità si rivela insanabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 7 ago 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 22292/2024 del 07/08/2024
- Sentenza civile · 7 ago 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 22307/2024 del 07/08/2024
- Sentenza civile · 7 ago 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 22308/2024 del 07/08/2024
- Sentenza civile · 7 ago 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 22377/2024 del 07/08/2024
- Sentenza civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 22139/2024 del 06/08/2024
- Sentenza civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 22146/2024 del 06/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →