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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22307/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugna gli accertamenti sull'esistenza di operazioni intracomunitarie (cessioni di prodotti alcolici in regime di sospensione d'accisa ed esenzione IVA), sostenendo di essere in possesso del terzo esemplare del Documento Amministrativo di Accompagnamento (DAA3) per ciascuna spedizione, e deducendo che quindi le merci sarebbero effettivamente giunte a destinazione. L'Amministrazione aveva invece rilevato che l'autorità fiscale rumena aveva annotato solo un 'accettato' (messaggio di arrivo) senza il successivo 'messaggio di risultato del controllo' e che non risultava perfezionata la procedura di appuramento prevista dalla normativa comunitaria e nazionale. La società ha altresì censurato la motivazione della sentenza di merito (insufficienza/omesso esame di elementi difensivi) e la valutazione probatoria operata dal giudice, lamentando violazioni di norme sul riparto dell'onere della prova e sui diritti di difesa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, secondo la normativa comunitaria e nazionale applicabile, ai fini dell'appuramento del buon esito della spedizione in regime sospensivo è necessario il ricevimento del DAA3 con l'apposita casella c) contenente l'attestazione di ricezione redatta e firmata dal destinatario o suo rappresentante, nonché il ritorno del documento controfirmato dall'Ufficio delle Dogane competente al deposito mittente. La Corte ha affermato che la mera annotazione «accettato», il visto doganale sul DAA3 o la ricezione di una copia/fax non sono equivalenti al perfezionamento della procedura di appuramento e non provano, di per sé, l'effettiva consegna della merce. Inoltre il giudice di merito ha valutato un complesso di elementi probatori (dichiarazioni dei presunti vettori, riscontri sulle targhe, attestazioni della Società autostrade sui transiti, elementi relativi all'inoperatività o al fallimento di ditte di trasporto, movimenti bancari ecc.) ritenendoli convergenti e sufficienti a fondare la presunzione che le merci non siano giunte a destinazione e che vi sia stata una cessione ad operatori nazionali in evasione IVA/accise. Le doglianze sulla motivazione e sul riparto dell'onere della prova sono state dichiarate inammissibili o infondate, essendo in gran parte dirette a una rivalutazione del merito; la Corte ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui la Cassazione non è idonea a sindacare una mera insufficienza motivazionale se non ricorrono i vizî estremi della 'motivazione apparente' o della 'mancanza assoluta di motivi'. Per tutte queste ragioni il ricorso è stato rigettato e le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • Direttiva 92/12/CEE

    Disciplina previgente sulle accise cui si fa riferimento come abrogata dalle successive norme; contesto storico-normativo dell'iter di recepimento e modifica

  • Direttiva 2008/118/CE

    Ha introdotto la nuova disciplina sulle accise e ha contribuito all'evoluzione verso strumenti elettronici (e-DA), rilevante per il quadro normativo successivo

  • Regolamento (CE) n. 684/2009

    Norma comunitaria che, insieme alla Direttiva 2008/118/CE, ha modificato il regime precedente; inserita nel quadro di riferimento delle modalità di documentazione dei trasferimenti in regime sospensivo

  • D.lgs. n. 48/2010

    Recepisce in Italia le novità comunitarie (e-DA) e modifica il Testo Unico delle Accise (d.lgs. n.504/1995), ma la normativa sostanziale applicabile al caso era ancora quella previgente al momento dei fatti

  • D.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise - TUA), art.6

    Stabilisce che la circolazione interna e comunitaria dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo deve avvenire con il documento di accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria; sottolinea il carattere vincolante del DAA

  • Regolamento 25/03/1996 n. 210 (art.2, art.3, art.4)

    Prevede l'emissione in quattro copie del DAA, definisce il ruolo del terzo esemplare (DAA3) che scorta la merce e stabilisce che il buon fine della spedizione è appurato con la ricezione del DAA3 contenente l'attestazione in casella c) firmata dal destinatario; disciplina l'obbligo dello speditore di comunicare il mancato arrivo entro tre mesi e consente l'uso di una copia via fax solo ai fini dello svincolo della cauzione, senza efficacia probatoria equivalente all'originale controfirmato

  • Regolamento (CEE) 2917/92

    Riferimento storico-normativo all'introduzione della disciplina che regola il settore ai fini della circolazione interna dei prodotti assoggettati ad accisa

  • Direttiva n.12/92/CEE, art.19 par.5

    Richiama l'obbligo di comunicazione del mancato arrivo dell'esemplare DAA3 da parte dello speditore nei termini previsti

  • Codice di procedura civile, art.384 u.c.

    Richiamato per la correzione parziale della motivazione; disciplina atti e provvedimenti relativi alle decisioni di merito

  • Codice di procedura civile, art.360 (principali numeri invocati)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi proposti, molti dei quali miravano a una rivalutazione del merito ovvero a censurare una mera insufficienza motivazionale

  • Costituzione, art.111 comma 6

    Richiesta di motivazione adeguata del provvedimento giurisdizionale; la Corte ha affermato che la motivazione della sentenza di merito non era 'apparente' ma rispettava il minimo costituzionale

  • Codice civile, art.2697

    Norma sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'Amministrazione abbia assolto l'onere probatorio attraverso un compendio probatorio convergente e riscontri documentali

  • Codice civile, art.1269

    Richiamato nel contesto delle movimentazioni bancarie e delle eccezioni sulla diversa indicazione del soggetto pagante; la Corte ha osservato che la semplice discrepanza non prova in automatico la veridicità delle operazioni dichiarate dalla contribuente

Massime di principio

  • Per provare l'arrivo della merce in regime sospensivo è necessario il DAA3 compilato con la casella c) contenente l'attestazione di ricezione redatta e firmata dal destinatario (o suo rappresentante) e il documento deve essere controfirmato dall'Ufficio delle Dogane competente e rispedito al deposito mittente: tali formalità sono essenziali e non sostituibili da documenti privati
  • La semplice annotazione di 'accettato', il visto doganale sul DAA3 o la ricezione di una copia/fax non equivalgono al perfezionamento della procedura di appuramento e dunque non sono idonee da sole a provare la consegna della merce
  • La copia/fax del DAA3 può servire ai soli fini dello svincolo della cauzione ma non costituisce prova equivalente dell'avvenuta consegna ai fini fiscali
  • In difesa contro accertamenti di operazioni inesistenti occorre esibire documentazione ufficiale e controfirmata (originale del DAA3 con casella c) e timbri/contrassegni doganali), oltre a riscontri accessori (dichiarazioni vettori, evidenze di transito come targhe e attestazioni autostradali, documentazione bancaria coerente con le fatture)
  • Se manca il DAA3 perfezionato, lo speditore deve comunicare il mancato arrivo all'ufficio competente entro i termini prescritti (tre mesi) per evitare conseguenze sull'onere probatorio e sulla posizione fiscale
  • In sede di Cassazione, le censure volte a una semplice rivalutazione del merito o a lamentare una insufficienza di motivazione sono in gran parte inammissibili: è necessario dimostrare un vizio di motivazione grave (motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi, contrasti inconciliabili) o una violazione di legge chiaramente riscontrabile dal testo della sentenza

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