Cassazione Civile, Sentenza n. 22377/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'acquisto per usucapione di una porzione di cortile comune incorporata nel suo garage e, in subordine, la restituzione del garage e lo sgombero delle cose lasciate dalle controparti. Le resistenti avevano chiesto in riconvenzionale che la costruzione realizzata sull'area comune fosse dichiarata di proprietà comune. In primo grado il Tribunale rigettò la domanda di usucapione e accolse la riconvenzionale; la Corte d'appello confermò il rigetto dell'appellante ritenendo che la costruzione sorgente su suolo comune fosse comune per accessione (art. 934 c.c.), che non sussisteva possesso esclusivo e che non era allegata né provata la concreta esistenza delle cose da rimuovere nella parte originaria del garage.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Vincenzo Morgese. Ha dichiarato inammissibile la censura che mirava a rimproverare la sentenza di primo grado direttamente in cassazione e ha ritenuto infondata la doglianza sull'omesso esame di fatti decisivi, poiché la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato che il ricorrente non aveva indicato né provato quali cose dovessero essere rimosse né la loro presenza attuale. La Suprema Corte ha confermato il principio che la costruzione su bene comune diviene comune per accessione e ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate in euro 4.000,00 per compensi oltre spese forfettarie del 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge; è stata inoltre richiamata l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.115/02 per un eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 934 cod. civ.
La costruzione edificata sul suolo comune diviene comune per accessione; ciò giustifica la declaratoria di comunione dell'opera realizzata su area comune.
Sezioni Unite, sent. n. 3873/2018
Principio giurisprudenziale richiamato secondo cui l'opera su suolo comune si acquista per accessione e, pertanto, si consolida la titolarità comune dell'opera stessa.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5
Il sindacato della Cassazione sulla motivazione è estremamente limitato: è ammissibile solo per anomalie gravi (mancanza materiale della motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione incomprensibile) o per omesso esame di un fatto storico decisivo adeguatamente indicato dal ricorrente.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Richiamato in relazione al vizio dell'omesso esame di fatto controverso e decisivo; la cassazione richiede che il fatto sia individuato testualmente e dimostri la decisività.
art. 380-bis c.p.c.
Norma procedurale utilizzata per la rimessione alle pubbliche udienze quando non sussiste evidenza decisoria, consentendo poi l'ulteriore fase istruttoria scritta prima della decisione.
artt. 366 e 369 c.p.c.
Richiamati i criteri procedurali che regolano l'indicazione degli atti e dei fatti dedotti in ricorso e memoria, necessari per fondare le censure sulla mancata considerazione di fatti decisivi.
art. 54 d.l. 22/6/2012 n.83 conv. in legge 7/8/2012 n.134 (riforma art.360)
La riforma ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al 'minimo costituzionale', restringendo le ipotesi di cassazione per vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12
Prevede, se applicabile ratione temporis, l'obbligo per il ricorrente del versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di determinate condizioni processuali; richiamata in relazione al ricorso proposto dopo il 30/01/2013.
Massime di principio
- La costruzione realizzata su suolo comune si acquista per accessione e diviene cosa comune: chi agisce per usucapione su una porzione di area comune deve dimostrare possesso esclusivo e continuato; la mera autorizzazione ai lavori o la partecipazione ai lavori non è indice di possesso esclusivo.
- Per ottenere in via subordinata lo sgombero o la restituzione di beni lasciati da terzi in un locale altrui, è necessario allegare e provare con precisione quali sono le cose da rimuovere e la loro attuale presenza; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- In cassazione non è possibile sollevare censure dirette esclusivamente contro la decisione di primo grado; il ricorso deve impugnare la sentenza di appello e non può sostituirsi al rimedio ordinario contro il primo giudicato.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione è molto limitato: per far valere un vizio motivazionale occorre dimostrare una reale mancanza, apparente o incomprensibilità della motivazione, o l'omesso esame di un fatto storico decisivo adeguatamente indicato e provato.
- Le spese processuali seguono la soccombenza; il ricorrente che perde in Cassazione può essere condannato a rimborsare compensi e spese e può essere soggetto ad ulteriori contributi unificati previsti dalla normativa vigente.
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