Cassazione Civile, Sentenza n. 22146/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione ed errata applicazione degli artt. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2727 c.c.: si censura che la CTR non ha considerato e valutato adeguatamente i numerosi indizi offerti dall'Agenzia (in particolare l'entità dei mutui stipulati contestualmente alle compravendite e le dichiarazioni degli acquirenti sulla sotto-fatturazione) ai fini di verificare se sussistessero presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a fondare l'accertamento analitico-induttivo; si lamenta dunque un errore nella ripartizione e nel sindacato della prova senza chiedere una nuova valutazione globale del materiale probatorio.
La decisione
Il motivo è ritenuto fondato. La Corte ricorda che, dopo la modifica normativa (art. 24, comma 5, l. 88/2009), non sussiste più una presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo e valore normale; perciò lo scostamento tra prezzo dichiarato e valori OMI non può da solo giustificare la rettifica: occorrono ulteriori elementi indiziari gravì, precisi e concordanti. La CTR ha indebitamente svalutato gli elementi prodotti dall'Agenzia (mutui elevati rispetto al prezzo e dichiarazioni degli acquirenti) senza un loro adeguato incrocio con lo scostamento OMI. Per questi motivi la sentenza impugnata è cassata e rinviata alla Commissione tributaria regionale di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese; gli altri motivi sono assorbiti.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d)
Riferimento alle disposizioni sull'accertamento dei redditi d'impresa e al trattamento degli elementi indiziari: la Corte sottolinea che, dopo le modifiche successive, non si può basare l'accertamento solo sul raffronto con valori medi OMI ma servono indizi gravi, precisi e concordanti.
d.P.R. 633/1972, art. 54
Riferimento al quadro fiscale connesso alle rilevazioni IVA/operazioni immobiliari; richiamato nel contesto dell'accertamento fiscale del corrispettivo.
Codice Civile, art. 2697
Evoca il principio sull'onere della prova: chi afferma un fatto deve provarlo; la valutazione del giudice deve rispettare la ripartizione dell'onere probatorio.
Codice Civile, art. 2727
Riferimento alle regole sul valore probatorio dei documenti; utilizzato per il corretto apprezzamento delle scritture e delle dichiarazioni documentali prodotte.
Legge 88/2009, art. 24 comma 5
Norma che ha eliminato la presunzione legale di corrispondenza del corrispettivo al valore normale (retroattivamente), ripristinando l'obbligo di ricorrere a presunzioni semplici ma gravi, precise e concordanti.
D.L. 223/2006, art. 35 comma 3 (richiamato)
Richiamato quale norma che aveva introdotto, poi poi modificata, la presunzione relativa; la Corte richiama la storia normativa per spiegare il quadro probatorio applicabile.
Cass. Sez. 5, n. 9474 del 12/04/2017 (giurisprudenza)
Giurisprudenza citata a sostegno del principio che la presunzione legale è stata eliminata e che le conclusioni dell'accertamento devono fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti.
Cass. Sez. 5, n. 2155 del 25/01/2019 (giurisprudenza)
Richiamata per affermare che lo scostamento tra prezzo dichiarato e valori OMI non è di per sé sufficiente a fondare l'accertamento e che servono ulteriori elementi indiziari.
Cass. Sez. 5, n. 3202 del 05/02/2024 (giurisprudenza)
Richiamata per confermare che gli indici OMI hanno valenza orientativa e vanno integrati con riscontri probatori concreti e specifici sull'immobile oggetto di rettifica.
Massime di principio
- Lo scostamento tra prezzo dichiarato in atto e valori OMI, da solo, non basta a giustificare un accertamento analitico-induttivo: servono ulteriori elementi indiziari "gravi, precisi e concordanti".
- Elementi quali mutui ipotecari stipulati contemporaneamente all'acquisto per importi significativamente superiori al prezzo e le dichiarazioni degli acquirenti su sotto-fatturazione sono indizi rilevanti che devono essere valutati e incrociati con i valori OMI.
- Il giudice d'appello non può semplicemente svalutare tali indizi senza motivazione: deve valutare la gravità, precisione e concordanza del quadro indiziario e la corretta ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).
- Gli indici OMI hanno valore orientativo e statistico; occorrono riscontri concreti e specifici relativi all'immobile oggetto di rettifica per fondare una rettifica del valore.
- In casi analoghi l'Amministrazione deve documentare elementi integrativi (es. mutui, pagamenti, dichiarazioni, corrispondenza tra prezzo e garanzie) mentre il contribuente può contrastare fornendo spiegazioni e documenti che smentiscano la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Se il giudice omette di valutare o di incrociare gli indizi posti a fondamento dell'accertamento, la decisione può essere cassata e rinviata per un nuovo esame motivato.
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