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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22308/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ghezzi impugnava la sentenza civile del Tribunale di Firenze n.1880/2006 (condanna al risarcimento di €4.959,30 a favore di Romiti per sottrazione di beni pignorati) proponendo revocazione ai sensi dell'art.395 nn.2 e 4 c.p.c.: n.2 per la presunta falsità delle prove emersa nel procedimento di revisione penale che aveva portato all'assoluzione (Corte d'appello di Genova 2013), n.4 per errore di fatto. Chiedeva inoltre, in via autonoma, che fosse accertata l'insussistenza del credito di Romiti e la restituzione delle somme riscosse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il ricorrente aveva limitato la domanda al sindacato in sede di revocazione ma non aveva allegato e prodotto negli atti elementi e documenti idonei a dimostrare la falsità delle prove (onere di cui all'art.366 n.6 c.p.c.), precludendo così alla Corte la verifica della fondatezza della doglianza. Quanto al secondo motivo, la Corte l'ha ritenuto infondato: Ghezzi non aveva proposto in modo autonomo e specifico l'accertamento dell'insussistenza del credito come effetto diretto della revisione penale, e la corte territoriale aveva implicitamente ritenuto tale domanda assorbita dalla valutazione negativa della revocazione. Pertanto il ricorso è stato respinto; non sono state adottate statuizioni sulle spese del giudizio di legittimità, il resistente non avendo difeso in questa sede.

Norme richiamate

  • art. 388 c.p.

    Norma richiamata nel capo di imputazione originario (sottrazione di beni pignorati), contestata in sede penale ma non oggetto diretto del giudizio di legittimità in esame.

  • art. 395 n. 2 c.p.c.

    Fondamento della domanda di revocazione per falsità delle prove; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia allegato/documentato adeguatamente la falsità e pertanto la domanda è stata ritenuta infondata/inammissibile nella parte dedotta in cassazione.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Revocazione per errore di fatto; la Corte territoriale ha ritenuto che l'errore dedotto poteva essere rilevato sulla base della sentenza e dunque fosse materia di tempestivo gravame, non di revocazione.

  • art. 336 co. 2 c.p.c.

    Riferito dal ricorrente come possibile effetto diretto della revisione penale sul processo civile; la Corte di Cassazione ha rilevato che Ghezzi non aveva articolato una domanda autonoma fondata su tale disposizione e quindi non poteva essere pronunciata in maniera autonoma.

  • art. 574 co. 4 c.p.p.

    "l’impugnazione dell’imputato contra la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato"

    Norma generale sulle estensioni degli effetti dell'impugnazione penale: la Corte ha ritenuto prevalente, nel caso di revisione, la norma speciale dell'art.639 c.p.p. quando la parte civile non è stata coinvolta nella revisione.

  • art. 639 c.p.p.

    "la corte di appello quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione [...] ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento il carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione"

    Norma speciale: la Corte d'appello di Genova ha limitato l'ordine di restituzione alle sole somme relative alle spese processuali perché la parte civile (Romiti) non era stata citata nel giudizio di revisione; la sentenza di revisione non è opponibile alla parte civile non costituita e dunque non estende automaticamente gli effetti al risarcimento liquidato in separato giudizio civile.

  • art. 636 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'obbligo di citazione della parte civile nel giudizio di revisione; la mancata citazione ha impedito alla parte civile di partecipare e quindi ha limitato gli effetti della revisione nei suoi confronti.

  • art. 601 c.p.p.

    Norma procedurale relativa al giudizio di revisione: la mancata partecipazione della parte civile ha inciso sull'opponibilità della sentenza revocatoria rispetto a quella parte.

  • art. 96 c.p.c.

    Norma citata nel corso del procedimento di merito (condanna per responsabilità aggravata); non decisiva nel giudizio di legittimità qui esaminato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamata dal ricorrente per lamentare omissione di pronuncia su domande accessorie; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata omissione, poiché la domanda dell'attore era stata ritenuta assorbita dall'accertamento negativo sulla revocazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Richiamato come possibile vizio dedotto in cassazione (omessa applicazione di norme); la Corte ha valutato i profili in combinato con i limiti di specificità e allegazione richiesti per il ricorso per cassazione.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e onere di specificità delle censure: la Corte ha applicato il principio secondo cui il ricorrente deve indicare e, se necessario, allegare gli atti dai quali emergono i fatti dedotti in cassazione (qui: prova della falsità). La mancata allegazione ha reso inammissibile la doglianza.

  • art. 369 co. 2 n. 4 c.p.c.

    Richiamato nel contesto dei documenti prodotti in sede di merito: la Corte ricorda che, se il documento è nel fascicolo di parte, il ricorrente deve indicare la sede processuale in cui è reperibile per assolvere l'onere di allegazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata circa la trattazione in camera di consiglio e rinvio a udienza pubblica; procedimento processuale seguito nella fase di legittimità.

Massime di principio

  • La sentenza di revisione penale a favore dell'imputato non produce automaticamente effetti estensivi sulla sentenza civile di condanna al risarcimento quando la parte civile non è stata citata nel giudizio di revisione: in tal caso prevale l'applicazione della norma speciale (art.639 c.p.p.) che limita l'opponibilità della revisione alle parti chiamate nel giudizio di revisione.
  • Per ottenere la revocazione di una sentenza civile per falsità di prove (art.395 n.2 c.p.c.) è indispensabile allegare e, se necessario, produrre negli atti processuali elementi documentali specifici che dimostrino la falsità: il giudice di legittimità richiede la sussistenza di prove documentali puntuali ai sensi dell'art.366 c.p.c.
  • L'errore di fatto deducibile ai sensi dell'art.395 n.4 c.p.c. non è utilizzabile quando l'errore avrebbe potuto essere tempestivamente dedotto in appello sulla base degli stessi atti o della sentenza; in tal caso la via corretta è l'impugnazione ordinaria.
  • Chi intende ottenere effetti civili diretti dalla revisione penale (es. accertamento dell'insussistenza del credito e restituzione somme) deve proporre una domanda autonoma e specifica in sede civile o articolare la domanda di revocazione in termini tali da includere espressamente tale richiesta; la mera menzione della revisione penale non è sufficiente.
  • In Cassazione vige il principio di autosufficienza del ricorso: le doglianze devono essere specifiche, con indicazione puntuale degli atti e dei documenti posti a fondamento; l'omissione rilevante può comportare l'inammissibilità del motivo.
  • La partecipazione della parte civile al procedimento penale di revisione è fondamentale per rendere opponibile la sentenza di revisione rispetto a quella parte; se la parte civile non è stata chiamata non può, di regola, subire le conseguenze estensive della revisione in ordine al risarcimento.

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