Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22292/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano l'utilizzo, da parte dell'Agenzia e ritenuto legittimo dalla CTR, di dati e notizie richiesti agli intermediari finanziari sulle cosiddette operazioni "extra conto" per gli anni 2004-2006. Sostenevano che per i periodi anteriori al 1° gennaio 2006 le operazioni extra conto utilizzabili ai fini degli accertamenti bancari fossero solo quelle transitate nell'Archivio Unico Informatico (AUI) e comunque soggette alla soglia di rilevanza di €12.500 prevista dalla normativa antiriciclaggio, e quindi che molte delle informazioni acquisite e impiegate dall'Ufficio (e duplicate dall'AUI per il 2006) fossero illegittime. Altri censure riguardavano l'uso dei dati AUI per l'accertamento presuntivo (art.32 DPR 600/73), l'errata ripartizione dell'onere della prova, e l'erronea qualificazione fiscale dei redditi (art.47 TUIR, art.67 DPR 600/73).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: la soglia di €12.500 prevista dalla disciplina antiriciclaggio non limita i poteri di acquisizione e controllo ex art.32 DPR 600/73; le norme introdotte per l'AUI e per la rilevazione anagrafica dei rapporti (disposizioni operate dal 1° gennaio 2006) non ostano all'utilizzo legittimo di informazioni finanziarie acquisite dall'Amministrazione; l'uso dei dati AUI per il 2006 è legittimo; le censure sull'onere della prova e sulla qualificazione reddituale sono inammissibili o non specifiche; infine, è stata confermata l'operatività della presunzione di distribuzione di utili extracontabili alla luce della ristretta compagine societaria (Pastorello socio al 90%), gravando sul socio l'onere di fornire prova contraria. Il ricorso è stato quindi rigettato e i ricorrenti condannati alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 14-ter, legge 248/2005 (richiamato/contestato)

    I ricorrenti richiamavano la norma per sostenere limiti all'utilizzo di operazioni non transitate in conto; la Corte ha ritenuto il richiamo non pertinente rispetto ai poteri di accertamento previsti dall'art.32 DPR 600/73

  • art. 14-ter (richiamato nel ricorso)

    Il richiamo alla disposizione è stato ritenuto non pertinente per gli anni 2004-2005 rispetto all'esercizio dei poteri di indagine previsti dall'art.32 DPR 600/73

  • art. 7, commi 6 e 7, d.P.R. 605/1973

    La normativa sull'anagrafe dei rapporti (comma 6 in vigore dal 1° gennaio 2006) impone obblighi di rilevazione degli identificativi e consente l'utilizzo dei dati anagrafici dall'anno 2006; non impedisce l'acquisizione di informazioni finanziarie ex art.32 per periodi anteriori

  • art. 32, d.P.R. 600/1973

    Gli strumenti di controllo e acquisizione documentale previsti dall'art.32 non sono soggetti alla soglia quantitativa di €12.500 prevista dalla disciplina antiriciclaggio; l'art.32 consente l'acquisizione di dati, notizie e documenti anche relativi a rapporti non transitati in conto

  • art. 7 d.lgs. 56/2004 (disciplina antiriciclaggio)

    La soglia di €12.500 disciplinata dall'art.7 concerne la limitazione della circolazione del contante e degli obblighi di segnalazione antiriciclaggio, non i poteri di accertamento tributario ex art.32; perciò tale soglia non impedisce le verifiche fiscali

  • d.l. n.143/1991 convertito nella L. 197/1991

    Norma storica che ha introdotto il divieto di trasferimento di contante/titoli al portatore oltre soglia (originariamente 20 milioni di lire), poi ricollegata alla disciplina antiriciclaggio e alla soglia di €12.500, ma non limitativa dell'esercizio dei controlli fiscali

  • art. 2, comma 14-bis, d.l. 30 settembre 2005 n.203

    Ha disposto l'efficacia delle disposizioni sul rilevamento anagrafico dei rapporti dal 1° gennaio 2006, rafforzando gli obblighi di tenuta dei dati identificativi da parte degli intermediari finanziari

  • artt. 2697 e 2727 c.c.

    Norme sulla ripartizione dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto le censure dei ricorrenti generiche e non sufficienti a dimostrare vizio nella distribuzione dell'onere probatorio o carenza istruttoria

  • art. 47 T.U.I.R. e art. 67 DPR 600/1973

    Ragionamenti relativi alla qualificazione dei redditi da partecipazione (imposizione solo per il 40% per i dividendi, art.47 TUIR) sono stati ritenuti non adeguatamente specificati e quindi inammissibili nella doglianza

Massime di principio

  • La soglia di €12.500 prevista dalla normativa antiriciclaggio riguarda limiti alla circolazione del contante e obblighi di segnalazione/registrazione (AUI), ma non limita autonomamente i poteri di indagine e acquisizione documentale dell'Amministrazione finanziaria ex art.32 DPR 600/73.
  • Per i periodi successivi al 1° gennaio 2006 i dati anagrafici e le informazioni contenute nell'AUI sono acquisibili e utilizzabili dall'Amministrazione, senza che la loro presenza renda automaticamente illegittimo l'uso di tali dati in sede di accertamento.
  • Le informazioni finanziarie su operazioni "extra conto" non transitate in conto possono essere acquisite e utilizzate ai fini fiscali se ottenute con le procedure previste dall'ordinamento; l'esistenza di archivi diversi (AUI, anagrafe rapporti, database interni) non invalida di per sé le informazioni se corrispondenti e rilevanti.
  • La presunzione di distribuzione di utili extracontabili opera quando la titolarità delle azioni e l'assetto organizzativo sono concentrati in una ristretta cerchia (base sociale ristretta); in tal caso grava sul socio l'onere di provare che i maggiori utili non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti.
  • Le doglianze generiche o non specificamente circostanziate in ordine alla prova, alla quantificazione dei redditi o alla scelta del regime fiscale sono inammissibili: in sede di legittimità è necessario indicare con precisione i profili di diritto e di fatto censurati.
  • Eventuali duplicazioni di dati tra l'Anagrafe dei rapporti e l'AUI non determinano automaticamente la nullità degli elementi probatori: la valutazione della rilevanza e congruenza delle fonti resta rimessa al giudice di merito, salvo vizi di legittimità specificamente indicati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.