Cassazione Civile, Ordinanza n. 29063/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva proceduto alla revisione parziale del classamento di un'unità immobiliare sita nella microzona Salario-Trieste del Comune di Roma, in applicazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, con conseguente aumento della rendita. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in appello dinanzi alla CTR Lazio, che aveva ritenuto l'atto non adeguatamente motivato. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. n. 241/1990, 7 L. n. 212/2000 e 1, comma 335, L. n. 311/2004, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso la sufficienza della motivazione dell'avviso di riclassamento. La Corte ha quindi dovuto verificare quale contenuto motivazionale sia necessario per la legittimità del riclassamento d'ufficio effettuato per microzona e se fosse sufficiente il solo richiamo ai presupposti normativi e allo scostamento tra valori medi di mercato e catastali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui, nei procedimenti di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione deve indicare in modo concreto e specifico gli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, non essendo sufficiente il mero richiamo alla microzona, al significativo scostamento dei valori medi o a formule generiche sulle caratteristiche del contesto urbano. La motivazione non può essere integrata in giudizio dall'Amministrazione, né può dirsi sufficiente per il solo fatto che il contribuente abbia potuto difendersi in giudizio. Poiché la CTR si era uniformata a tali principi, il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre rilevato che non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica della ricorrente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso
evocato come parametro del dovere di motivazione degli atti amministrativi
richiamato quale norma sul contenuto motivazionale degli atti tributari
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
disciplina la revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone con significativo scostamento dei valori medi
indicato come fonte degli elementi concreti rilevanti per la motivazione del classamento (qualità urbana, qualità ambientale, caratteristiche edilizie)
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per censurare la violazione e falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione in presenza di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato
art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 168/2016 conv. in L. n. 197/2016
richiamato come base della disciplina del contraddittorio camerale
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale d'ufficio effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione dell'atto deve essere concreta, specifica e riferita alla singola unità immobiliare, non potendo limitarsi a formule standard o al solo dato statistico dello scostamento di microzona.
- L'amministrazione deve indicare gli elementi fattuali che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, tra cui quelli attinenti alla qualità urbana, alla qualità ambientale e alle caratteristiche edilizie del fabbricato e dell'unità; il contribuente deve essere posto in condizione di comprendere ex ante le ragioni dell'atto.
- La legittimità della revisione per microzona, proprio perché operazione diffusa, richiede una motivazione rigorosa e non può essere affermata in via presuntiva sulla base della mera possibilità per il contribuente di difendersi in giudizio.
- La motivazione dell'atto impositivo non può essere integrata successivamente dall'Amministrazione nel giudizio di impugnazione: la verifica va compiuta sulla sufficienza originaria dell'atto.
- Il mero richiamo ai presupposti normativi dell'operazione e a espressioni di stile prive di specificità non soddisfa l'obbligo motivazionale, perché non consente di ricondurre in modo controllabile il risultato di classamento ai parametri richiesti dalla disciplina catastale.
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