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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19316/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente era destinataria di una cartella esattoriale relativa agli interessi dovuti per la sospensione dell’efficacia di un avviso di accertamento poi confermato, concernente redditi da partecipazione in una società di persone per gli anni d’imposta 2010, 2011 e 2012. Nei giudizi di merito aveva chiesto la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio relativo all’accertamento presupposto emesso nei confronti della società, sostenendo inoltre che una precedente sentenza passata in giudicato, con cui erano stati annullati il processo verbale di constatazione e l’avviso di accertamento societario per l’anno 2009, dovesse spiegare efficacia riflessa ed estendersi anche agli atti impositivi conseguenti nei confronti dei soci. Con il ricorso per cassazione ha articolato due motivi: 1) nullità della sentenza per omessa sospensione del giudizio in violazione delle norme sulla pregiudizialità e sulla sospensione necessaria/facoltativa; 2) violazione delle norme sul giudicato e sulla successione degli effetti degli atti impositivi, assumendo che l’annullamento definitivo dell’atto presupposto societario travolgesse anche la cartella e gli atti relativi ai soci.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il giudizio pregiudiziale richiamato risultava nel frattempo deciso. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché il giudicato invocato riguardava una questione di diritto sulla possibilità di sottoporre a imposizione una società estinta, non una questione di fatto coperta da efficacia preclusiva estensibile ad annualità diverse; inoltre non sussisteva una automatica estensione del giudicato agli atti relativi ai soci e ad anni d’imposta differenti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei vizi dedotti in cassazione: nullità processuale per omessa sospensione e violazione di legge per il giudicato esterno.

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria non è obbligatoria quando il rapporto di pregiudizialità tecnica non richiede una decisione con efficacia di giudicato della causa pregiudicante, salvo ipotesi espressamente previste.

  • art. 337, secondo comma, c.p.c.

    la sospensione può essere disposta in via facoltativa nei casi di pregiudizialità tecnica, ma non è dovuta quando la causa pregiudiziale non sia attualmente pendente.

  • art. 297 c.p.c.

    richiamato quale rimedio contro la sospensione disposta; conferma che la sospensione non necessaria non vincola il giudice quando non ricorrono i presupposti.

  • art. 336, secondo comma, c.p.c.

    richiamato in relazione al possibile conflitto tra giudicati sopravvenuto.

  • art. 39 d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla sospensione del processo tributario.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione alla stabilità del giudicato formale.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale preclude la riproposizione delle medesime questioni nei limiti di identità di soggetti, causa petendi e petitum, ma solo per accertamenti di fatto.

  • art. 2495 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere gli effetti della cancellazione della società e l’inesistenza di ulteriori accertamenti nei suoi confronti.

  • art. 29 d.l. 78/2010

    richiamato nel primo motivo, ma non accolto come base per la nullità dedotta.

  • art. 9, comma 1, lett. o), d.l. 156/2015

    richiamato nel primo motivo in tema di sospensione e coordinamento dei giudizi tributari.

  • art. 2945 c.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione agli effetti interruttivi/sospensivi sul decorso del termine.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • La sospensione del giudizio per pregiudizialità non è automaticamente obbligatoria: richiede un rapporto concreto e attuale con una causa pregiudicante effettivamente pendente; se la causa pregiudiziale è già definita o non è più in corso, manca l’interesse alla sospensione e il motivo diventa inammissibile.
  • Il giudicato esterno copre la decisione solo nei limiti dell’accertamento di questioni di fatto compiute tra le medesime parti e per identità di petitum e causa petendi; non si estende automaticamente alle conseguenze giuridiche né ad annualità diverse, salvo che l’atto presupposto sia davvero unico e la pronuncia ne abbia travolto in fatto la base comune.
  • In materia di impugnazioni tributarie relative a redditi di partecipazione, l’annullamento di un atto impositivo societario non comporta di per sé la caducazione di ogni successivo atto verso i soci: occorre verificare natura del giudicato, oggetto effettivo della precedente decisione e ambito temporale della pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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