Cassazione Civile, Ordinanza n. 19279/2025 del 14/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto tra una provincia (poi città metropolitana) e la società d'ambito partecipata per la gestione integrata dei rifiuti. L'ente territoriale aveva convenuto la società sostenendo di non aver mai formulato la richiesta formale di attivazione, nel 2009, di alcuni servizi nel proprio territorio e di non aver mai stipulato la convenzione prevista dallo statuto per i servizi a richiesta; chiedeva quindi di dichiarare nulla o invalida la delibera di approvazione del bilancio 2009 nella parte in cui iscriveva un credito verso la provincia e, comunque, di accertare che nulla fosse dovuto. La società si costituiva chiedendo il rigetto e, in riconvenzionale, il pagamento della fattura per i servizi eseguiti, in via principale a titolo contrattuale e in subordine ex art. 2041 c.c. Il Tribunale annullava la delibera e dichiarava inammissibile la riconvenzionale. In appello la società otteneva una parziale riforma: la Corte riconosceva che i servizi principali di raccolta/rimozione/conferimento rientravano in un'obbligazione ex lege, non subordinata a convenzione, e condannava l'ente al pagamento di parte del corrispettivo; per il solo servizio di pulizia delle spiagge riconosceva invece un indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. La città metropolitana ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione della disciplina sulla gestione integrata dei rifiuti e erronea interpretazione dello statuto sociale, sostenendo che la società non potesse erogare i servizi senza richiesta formale dell'ente e senza convenzione; (2) ultrapetizione, nullità della sentenza e vizio motivazionale, per asserita introduzione d'ufficio di un tema di nullità della clausola statutaria e per errata interpretazione dell'art. 6 dello statuto; (3) omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi sulla mancata stipula della convenzione per i servizi a richiesta. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale: (i) contestava il diniego degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 sulle somme riconosciute; (ii) contestava l'esclusione di utile d'impresa, spese generali e costi di gestione dal credito riconosciuto, sostenendo che tali voci dovessero gravare sugli enti soci. La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale.
La decisione
La Corte ha confermato la decisione d'appello nella parte in cui ha ritenuto che la gestione integrata dei rifiuti attribuisse alla società d'ambito un esercizio obbligatorio e non liberamente disattivabile dagli enti soci; ha inoltre confermato che, per i servizi principali, il credito della società trovava titolo in un'obbligazione ex lege, mentre per il solo servizio di pulizia delle spiagge operava la tutela dell'arricchimento senza causa. Ha respinto tutte le censure della città metropolitana, rilevando in particolare che: la doglianza sulla nullità della sentenza era inconferente; l'interpretazione dello statuto era questione di merito non censurata indicando specificamente le regole ermeneutiche asseritamente violate; non vi era omessa pronuncia, perché la Corte d'appello aveva espressamente affrontato la questione della mancata convenzione, distinguendo tra servizi principali e servizi a richiesta. Ha poi rigettato anche il ricorso incidentale, osservando che il rapporto non integrava una "transazione commerciale" ai fini del d.lgs. 231/2002 e che, quanto alle ulteriori voci di utile/spese generali/costi di gestione, la censura non colpiva specificamente le rationes decidendi della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente e sono stati dichiarati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato per entrambe le parti.
Norme richiamate
art. 200, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006
la gestione dei rifiuti urbani deve essere organizzata in ambiti territoriali ottimali mediante un servizio integrato e unitario, superando la frammentazione delle gestioni.
art. 201, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006
le regioni disciplinano la cooperazione tra enti locali e l'autorità d'ambito, alla quale partecipano obbligatoriamente gli enti locali ed è trasferito l'esercizio delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.
art. 23 d.lgs. 22/1997
richiamato come fonte del modello di ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani.
art. 22 l. 142/1990
richiamato per la possibilità di gestione dei servizi pubblici mediante società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
art. 160 l.r. Sicilia n. 25/1993
richiamato dalla ricorrente come disciplina delle funzioni provinciali in materia di raccolta di rifiuti fuori dal perimetro urbano.
richiamato dalla ricorrente incidentale per sostenere la validità ed efficacia della clausola statutaria, ma la Corte ha ritenuto inconferente la censura perché la sentenza d'appello non aveva statuito sulla nullità della clausola.
richiamati come canoni ermeneutici, ma la ricorrente non ha indicato specificamente quale regola fosse stata violata.
invocato per ultrapetizione, ma la Corte ha escluso che il giudice d'appello avesse deciso oltre la domanda.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per asserita motivazione contraddittoria/perplessa; la Corte ha escluso il vizio.
art. 111 Cost.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
usato per qualificare i vizi denunciabili; la Corte ha ribadito che le censure devono confrontarsi con le rationes decidendi e che il n. 5 concerne l'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
richiamato per il difetto di specificità/autosufficienza del ricorso incidentale, che non riportava il testo statutario.
applicato per riconoscere il compenso relativo al servizio di pulizia delle spiagge in mancanza di convenzione, limitatamente all'arricchimento effettivo e non alle aspettative di corrispettivo.
esclusa l'applicabilità perché il rapporto non costituiva una transazione commerciale tra imprese o tra impresa e pubblica amministrazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
indicati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti soccombenti.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di una clausola statutaria o contrattuale, il giudice di legittimità può intervenire solo se la censura indica specificamente la regola ermeneutica violata o un fatto decisivo omesso; non è consentita una mera contrapposizione di una diversa lettura del testo.
- Quando il ricorso per cassazione deduce ultrapetizione o omessa pronuncia, occorre verificare se il giudice di merito abbia effettivamente esaminato la questione: la censura è infondata se la decisione impugnata contiene una ratio decidendi sul punto, anche diversa da quella auspicata dalla parte.
- Nel sistema di gestione integrata dei rifiuti, l'istituzione dell'ambito territoriale ottimale e il trasferimento delle competenze all'autorità d'ambito escludono la libera gestione autonoma del servizio da parte dell'ente locale partecipante, per i servizi rientranti nel modello obbligatorio.
- La mancanza di convenzione non impedisce il riconoscimento del credito quando il servizio sia dovuto per legge; al contrario, per servizi non ricompresi nell'obbligazione legale, in assenza di un valido titolo contrattuale, può operare solo la tutela dell'arricchimento senza causa nei limiti dell'effettivo arricchimento e dell'impoverimento provato.
- La disciplina degli interessi moratori del d.lgs. 231/2002 si applica solo alle transazioni commerciali in senso proprio; non basta la mera partecipazione societaria o la presenza di un rapporto economico per configurare un contratto soggetto a quella disciplina.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura di motivazione contraddittoria non è più autonomamente configurabile nei termini previgenti, salvo l'ipotesi dell'omesso esame di un fatto decisivo o di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
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