Cassazione Civile, Ordinanza n. 19282/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la correzione del dispositivo della sentenza n. 22311/2023, inserendo dopo le parole "come per legge" la frase ", da distrarsi in favore dell’avv. Roberto Gaetani ex art. 93 cod. proc. civ.". Ha inoltre disposto l’annotazione della correzione sull’originale della sentenza. Non è stata regolata alcuna spesa del procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel precedente giudizio di cassazione la Corte aveva rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale, condannando in solido le parti soccombenti al pagamento delle spese in favore della parte vittoriosa; nel dispositivo, però, era stata omessa la pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario, che aveva dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari. Il difensore della parte vittoriosa ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, chiedendo che il dispositivo fosse integrato con la formula di distrazione ex art. 93 c.p.c. Le controparti intimate non hanno svolto difese. La questione giuridica affrontata riguarda il rimedio esperibile in caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese: la Corte ha ritenuto che non si tratti di domanda autonoma, ma di omissione correggibile con il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle pronunce della Cassazione ex art. 391-bis c.p.c.
Norme richiamate
"da distrarsi in favore dell’avv. Roberto Gaetani ex art. 93 cod. proc. civ."
L’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario, se omessa nel dispositivo, deve essere recepita mediante correzione del provvedimento.
Il rimedio per l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è il procedimento di correzione degli errori materiali, non gli ordinari mezzi di impugnazione.
La procedura di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Nel giudizio definito dalla sentenza da correggere era stata depositata memoria contenente la richiesta di distrazione.
art. 93, secondo comma, c.p.c.
La soluzione è coerente con il meccanismo previsto dalla norma per il caso in cui sia dimostrato il pagamento o l’anticipazione delle spese e degli onorari dal difensore.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese non integra una domanda autonoma, ma un errore/omissione emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali.
- La correzione del dispositivo è il rimedio appropriato quando la parte vittoriosa abbia tempestivamente chiesto la distrazione delle spese e il giudice abbia omesso di provvedervi, poiché consente di integrare il provvedimento in modo rapido e coerente con la funzione di ottenere un titolo esecutivo in favore del difensore distrattario.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali può essere utilizzato anche per emendare pronunce della Corte di cassazione.
- In caso di accoglimento del ricorso per correzione di errore materiale, la Corte può disporre l’integrazione del dispositivo senza rinvio e senza statuire sulle spese del relativo procedimento, quando non vi sia attività difensiva delle controparti.
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