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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19295/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di appalto relativi a opere di urbanizzazione e bonifica di un lotto industriale. La società committente agiva per ottenere la restituzione di una somma di 22.500 euro, sostenendo che un pagamento fosse stato eseguito senza causa perché una fattura era stata emessa per errore nei suoi confronti, mentre i lavori si riferivano a un diverso soggetto del gruppo. La società appaltatrice eccepiva invece la compensazione con un proprio controcredito fondato su altra fattura relativa ad ulteriori lavori di bonifica. Il tribunale respingeva la domanda; la corte d'appello accoglieva il gravame della committente, ritenendo che il controcredito opposto non fosse dovuto dalla committente ma da altra società, e che l'accordo del 25.07.2005 avesse definito a forfait in 20.000 euro il corrispettivo per le opere di bonifica, chiudendo ogni pendenza. In cassazione la società appaltatrice deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione del principio di non contestazione e delle preclusioni ex art. 183 c.p.c., sostenendo che la controparte non avesse tempestivamente contestato il controcredito e la compensazione; 2) travisamento della prova, omesso esame di fatti decisivi e cattiva valutazione di fatture, preventivi, lettera del 26.06.2004, accordo del 25.07.2005 e CTU, per sostenere che le fatture riguardassero lavori diversi e che la fattura n. 104/2005 fosse anteriore all'accordo; 3) violazione dei criteri di interpretazione del contratto e delle norme sulla transazione e sulle presunzioni, per affermare che l'accordo del 25.07.2005 non fosse una chiusura tombale e che il credito residuo fosse comunque dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. della committente vi fosse già una contestazione sufficientemente chiara della compensazione e del presunto controcredito, sicché non sussisteva né la dedotta violazione del principio di non contestazione né l'omessa pronuncia su una questione processuale. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che essi miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudizio di legittimità. Ha ritenuto plausibile e immune da vizi logico-giuridici la lettura della corte d'appello, secondo cui entrambe le fatture attenevano ai medesimi lavori di bonifica del lotto 2 e l'accordo del 25.07.2005, qualificato come transazione tombale, aveva fissato il dovuto in 20.000 euro. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non era stato violato, poiché la contestazione del controcredito emergeva già dalla memoria istruttoria e dal documento allegato; inoltre non costituisce prova legale ma mero elemento di prova.

  • art. 183 c.p.c.

    Le preclusioni assertorie e istruttorie non risultavano violate nei termini dedotti, perché la contestazione era già ricavabile dalla prima memoria autorizzata; le doglianze sulla tardività erano infondate.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale denunciato è stato escluso per assenza del preteso errore procedurale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Le censure sul travisamento della prova e sull'omesso esame dei fatti decisivi sono state reputate inammissibili perché tendevano a ottenere una rivalutazione del merito.

  • artt. 115-116 c.p.c.

    La valutazione del materiale probatorio resta rimessa al giudice di merito, salvo errori di percezione o violazioni specifiche non riscontrate nel caso.

  • artt. 1362, 1363, 1367, 1371 c.c.

    I criteri ermeneutici non sono stati ritenuti violati, perché la corte di merito ha interpretato l'accordo del 25.07.2005 come transazione tombale coerentemente con il testo e il contesto.

  • art. 1965 c.c.

    L'accordo tra le parti è stato qualificato sostanzialmente come transazione, idonea a chiudere definitivamente i rapporti economici relativi ai lavori di bonifica.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni richiamate dalla ricorrente non potevano sovvertire una valutazione di merito già fondata su documenti e accordo transattivo.

  • art. 2729 c.c.

    Gli elementi presuntivi invocati non erano sufficienti a imporre una diversa ricostruzione del rapporto e del debito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova è stata implicitamente superata dalla ritenuta sufficienza degli elementi documentali e negoziali valorizzati in appello.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato richiamato ai fini del contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La contestazione di un controcredito o di una compensazione può risultare anche da una memoria difensiva e dai documenti ad essa allegati, senza necessità di formule sacramentali, quando dal complesso della difesa emerga chiaramente l'intenzione di negare il debito.
  • Il principio di non contestazione non opera come prova legale vincolante: il giudice di merito, se nuovamente investito della questione, può comunque valutare l'intero materiale probatorio ritualmente acquisito.
  • Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile, in via generale, con riferimento a questioni processuali.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, se non nei limiti rigorosi dell'anomalia motivazionale o dell'errore percettivo rilevante.
  • La fattura è un atto a contenuto partecipativo e può costituire elemento probatorio delle prestazioni eseguite solo se risulti accettata o non contestata nel corso del rapporto.
  • L'interpretazione di un accordo come transazione che definisce forfettariamente il rapporto economico è censurabile in cassazione solo se violi effettivamente i criteri legali di ermeneutica, non quando si contrapponga una mera lettura alternativa del testo.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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