Cassazione Civile, Ordinanza n. 19285/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo dell'ordinanza precedente, aggiungendo dopo la formula sulle spese la clausola di distrazione "quanto alla TIM s.p.a." in favore dell'avv. Angelo Vicinanza ex art. 93 c.p.c. Ha inoltre disposto che la correzione sia annotata sull'originale della pronuncia. Nessuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Un difensore di parte vittoriosa in un precedente giudizio di cassazione ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso l'ordinanza di legittimità che, nel rigettare il ricorso della controparte e nel condannarla al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, aveva omesso di disporre la distrazione delle spese, nonostante nel controricorso fosse stata formulata regolare istanza ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore, che dichiarava di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari. La ricorrente in correzione chiedeva quindi che il dispositivo venisse integrato con la distrazione delle spese limitatamente alla posizione della TIM S.p.A.; la controparte non svolgeva difese nel procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
"da distrarsi, quanto alla TIM s.p.a., in favore dell’avv. Angelo Vicinanza ex art. 93 cod. proc. civ."
La richiesta di distrazione delle spese del difensore antistatario, se omessa nel dispositivo, può essere integrata in sede di correzione; la distrazione non è trattata come domanda autonoma ma come questione accessoria da inserire nel provvedimento sulle spese.
artt. 287 e 288 c.p.c.
Il rimedio per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese è il procedimento di correzione degli errori materiali, non l'impugnazione ordinaria.
art. 391-bis c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
art. 93, secondo comma, c.p.c.
La norma è richiamata come coerente con il meccanismo di correzione quando la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, e non un vizio da far valere con i mezzi ordinari di impugnazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non ha autonomia di domanda sostanziale, ma costituisce un accessorio della condanna alle spese e può essere inserita o corretta nel dispositivo senza incidere sul merito della decisione.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile anche contro le decisioni della Corte di cassazione.
- In materia di spese processuali, quando il difensore abbia dichiarato di aver anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari, la distrazione può essere disposta o integrata nel provvedimento che regola le spese.
- Quando il ricorso per correzione è accolto, non è dovuta una autonoma pronuncia sulle spese del relativo procedimento, secondo l'indirizzo richiamato dalla Corte.
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