Cassazione Civile, Ordinanza n. 19297/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da lavori edilizi eseguiti su un fabbricato di proprietà/gestione della committente, che lamentava vizi e difetti nelle opere, in particolare nei massetti cementizi, descritti come gravemente concavi e quindi non idonei alla successiva posa dei pavimenti. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte, con condanna di alcuni convenuti e rigetto delle pretese verso la fornitrice dei materiali. In appello la decisione veniva sostanzialmente confermata quanto all’esclusione di responsabilità della fornitrice. La committente ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la responsabilità della fornitrice dovesse essere affermata sulla base della documentazione tecnica e delle consulenze, che avrebbero attribuito anche a essa vizi informativi sulle qualità e sulle modalità di impiego del prodotto; con il secondo lamentava motivazione mancante o solo apparente, ritenendo che la Corte territoriale si fosse limitata a formule di stile. La resistente si costituiva per il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure: da un lato perché, per la parte relativa all’omesso esame e alla motivazione, operava la doppia conforme, con conseguente preclusione del vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.; dall’altro perché la doglianza di violazione di legge era formulata in modo generico e, comunque, mirava a una diversa valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era comprensibile e che il giudice di merito poteva discostarsi dalle risultanze della consulenza tecnica purché motivasse adeguatamente, come avvenuto nel caso concreto sulla base della testimonianza ritenuta attendibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile quando ricorre la doppia conforme di merito; inoltre la censura non può essere usata per ottenere un nuovo giudizio sul merito delle prove.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente le norme di legge asseritamente violate e confrontarle con la decisione impugnata; la mancata specificità rende inammissibile la doglianza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto, richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se investe l’erronea interpretazione della norma astratta; se invece mira a contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, la censura è inammissibile perché attiene al merito.
- Il vizio di omesso esame del fatto decisivo e quello di motivazione apparente non sono configurabili quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado con la stessa ratio, ricorrendo così la doppia conforme.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere l’iter logico della decisione; non è sufficiente che il giudice abbia scelto una ricostruzione probatoria diversa da quella auspicata dalla parte.
- Il giudice di merito può discostarsi dalle conclusioni di una consulenza tecnica, anche se percipiente, purché indichi gli elementi probatori e le ragioni logiche che lo hanno indotto a preferire altre risultanze.
- La censura in cassazione deve essere specifica: il ricorrente deve indicare puntualmente le norme violate e il contrasto tra precetto normativo e affermazioni della sentenza, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa degli errori denunciati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19279/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_civile · 14 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19280/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_civile · 14 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19282/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_civile · 14 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19285/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_civile · 14 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19295/2025 del 14/07/2025
- ordinanza_civile · 14 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19308/2025 del 14/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →