Cassazione Civile, Ordinanza n. 22244/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di rimborso del 90% delle imposte IRPEF e ILOR versate per il triennio 1990-1992 da un soggetto colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l’accoglimento della domanda ritenendo che l’istanza potesse essere proposta anche dal sostituito e che non fosse maturata decadenza. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. 546/1992, perché il ricorso introduttivo sarebbe stato inammissibile per mancata indicazione del quantum e mancata prova del versamento delle somme chieste a rimborso; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 9, comma 17, l. 289/2002, dell’art. 1, comma 665, l. 190/2014 e delle norme UE sugli aiuti di Stato, poiché la CTR non avrebbe considerato che il contribuente percepiva redditi di partecipazione in società di persone, quindi redditi d’impresa, esclusi dal beneficio salvo compatibilità con il diritto UE e rispetto del regime de minimis; 3) violazione dell’art. 1, comma 665, l. 190/2014 come modificato nel 2017, sostenendo che il diritto al rimborso sarebbe limitato alle risorse stanziate e che tale limite varrebbe anche nei giudizi pendenti. Il contribuente intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché introduceva questioni di fatto non esaminate nei gradi di merito e comunque non risultava rispettato l’onere di specificità del ricorso per cassazione, né era stata prodotta o trascritta l’istanza di rimborso. Ha accolto il secondo motivo: ha ritenuto che i soci di società di persone, in quanto titolari per trasparenza di redditi d’impresa, rientrino tra i soggetti per i quali il beneficio fiscale del sisma è sospeso in attesa della verifica di compatibilità con il diritto dell’Unione europea; ha richiamato la decisione finale della Commissione europea sugli aiuti di Stato e ha affermato che occorre verificare se il rimborso richiesto sia compatibile con i principi UE e con il regolamento de minimis, con onere probatorio a carico del contribuente. Ha rigettato il terzo motivo, affermando che lo ius superveniens del 2017 riguarda la fase attuativa/esecutiva del rimborso e non incide sull’accertamento del diritto sostanziale in sede di cognizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al giudice di merito per il nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
artt. 18, 19 e 21 d.lgs. 546/1992
Richiamati dall’Agenzia per sostenere l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di specificità e di prova del credito restitutorio.
Richiamato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio sul diritto al rimborso e sulla compatibilità dell’agevolazione.
Norma sul beneficio fiscale per i soggetti colpiti dal sisma siciliano; per i soggetti con redditi d’impresa la sua applicazione è sospesa in attesa della verifica UE.
art. 1, comma 665, l. 190/2014
Disposizione che riconosce il diritto al rimborso dei maggiori importi versati, con esclusione dei soggetti che svolgono attività d’impresa finché non sia verificata la compatibilità con il diritto UE.
art. 16-octies d.l. 91/2017 conv. in l. 123/2017
Lo ius superveniens è stato ritenuto attinente alla fase di attuazione del rimborso e non alla sussistenza del diritto sostanziale.
art. 108, paragrafo 3, TFUE
La decisione della Commissione europea ha ritenuto i benefici fiscali incompatibili con questo divieto sugli aiuti di Stato non notificati.
art. 107, paragrafo 2, lett. b), TFUE
Rilevante per verificare la possibile compatibilità dell’aiuto in presenza di un nesso diretto tra danno da calamità e beneficio concesso.
artt. 24 e 3 Cost.
Invocati dal ricorrente in relazione ai limiti di risorse stanziate; la Corte ha escluso la violazione perché la limitazione opera nella fase esecutiva e non incide sul diritto sostanziale accertato in cognizione.
Richiamati per descrivere il potere di controllo del socio nella società di persone e fondare la qualificazione dei redditi di partecipazione come redditi d’impresa.
art. 117 Cost.
Citato come parametro interposto per il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
art. 11 Cost.
Citato come possibile parametro per la prevalenza del diritto UE.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto non trattate nei gradi di merito; la censura è inoltre inammissibile se il ricorso non rispetta l’onere di specificità, non producendo o trascrivendo i documenti decisivi e non indicando dove e quando siano stati dedotti nel merito.
- In materia di rimborsi fiscali connessi al sisma siciliano del 1990, i soggetti che conseguono redditi di partecipazione in società di persone sono equiparati, ai fini della disciplina del beneficio, a soggetti esercenti attività d’impresa, con conseguente necessità di verificare la compatibilità dell’agevolazione con il diritto dell’Unione europea e con il regime de minimis.
- La disciplina nazionale sul rimborso deve essere letta in coordinamento con la decisione finale della Commissione europea sugli aiuti di Stato: il giudice nazionale deve applicarla e, se necessario, disapplicare la norma interna incompatibile.
- Quando opera una sospensione del beneficio per ragioni di compatibilità europea, l’accertamento del diritto al rimborso presuppone che il contribuente dimostri la ricorrenza delle condizioni di compatibilità previste dal diritto UE.
- Le disposizioni sopravvenute che limitano le modalità di erogazione del rimborso in ragione delle risorse stanziate incidono sulla fase attuativa o esecutiva del credito e non sul suo accertamento in sede di cognizione, salvo diversa espressa previsione.
- In presenza di aiuti di Stato collegati a calamità naturali, occorre evitare la sovracompensazione del danno: il beneficio è compatibile solo se esiste un nesso chiaro e diretto tra danno subito e aiuto concesso oppure se ricorrono le condizioni del regolamento de minimis.
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