Cassazione Civile, Ordinanza n. 19812/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e i ruoli esattoriali relativi a omesso pagamento di tasse automobilistiche, tassa smaltimento rifiuti e IRPEF. La censura era centrata sulla dedotta omessa notifica sia della comunicazione preventiva sia delle cartelle di pagamento sottostanti, di cui egli affermava di essere venuto a conoscenza solo tramite accesso presso l’ente di riscossione. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, il ricorso per cassazione era affidato a due motivi: con il primo si denunciava violazione degli artt. 2719 e 2697 c.c., assumendo che l’ente non avesse provato la notifica perché aveva prodotto sole copie fotostatiche delle relate e degli avvisi di ricevimento, già specificamente disconosciute dal contribuente; con il secondo si denunciava violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973 e 137 c.p.c. e seguenti, sostenendo l’inesistenza della notifica per impossibilità di verificare, dalla sola copia della ricevuta di ritorno, che l’attività fosse stata compiuta da un soggetto legittimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha affermato che il disconoscimento della conformità di una copia all’originale, per essere efficace, deve essere chiaro, specifico e circostanziato, non potendo risolversi in contestazioni generiche o di stile; nella specie la contestazione era stata reputata generica. Inoltre ha ribadito che, in tema di notifica della cartella esattoriale effettuata ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, la prova del perfezionamento della notifica e della data è data dalla produzione dell’avviso di ricevimento, senza necessità di produrre la copia della cartella. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che la notifica diretta degli atti dell’amministrazione finanziaria a mezzo posta è legittima e non richiede l’intervento dell’ufficiale giudiziario né la relazione di notificazione ex art. 148 c.p.c. Ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti costituite.
Norme richiamate
La contestazione della conformità di una copia all’originale deve essere specifica, chiara e circostanziata; contestazioni generiche non sono sufficienti a privare la copia di efficacia probatoria.
La parte che contesta la prova documentale deve allegare e dimostrare in modo adeguato le ragioni della difformità o dell’inesistenza del documento originale, secondo le regole sull’onere della prova.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Per la notifica della cartella esattoriale a mezzo posta, la prova del perfezionamento e della data è assolta mediante l’avviso di ricevimento; non è necessaria la produzione della copia della cartella.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale disciplina della notificazione degli atti tributari, in combinazione con l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
La notifica diretta a mezzo posta degli atti dell’amministrazione finanziaria non presuppone, nei casi considerati, l’intervento dell’ufficiale giudiziario né la relazione di notificazione.
Non è richiesta la relazione di notificazione quando la notifica degli atti dell’amministrazione finanziaria avviene direttamente per posta.
La cartella pervenuta all’indirizzo del destinatario si presume conosciuta da quest’ultimo, salvo prova di essersi trovato senza colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14
Richiamata a fondamento della legittimità della notifica diretta degli atti dell’amministrazione finanziaria tramite servizio postale.
d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 3, conv. dalla L. 13 maggio 1988, n. 154
Richiamato come base normativa della notifica diretta degli atti a mezzo posta.
L. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, comma 1
Richiamata a sostegno della legittimazione della notifica diretta a mezzo del servizio postale.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla notifica di cartelle esattoriali e atti della riscossione, la produzione dell’avviso di ricevimento è sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notificazione e la relativa data, senza necessità di produrre la copia integrale dell’atto notificato.
- Il disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità tra copia e originale deve essere espresso in modo specifico e circostanziato, indicando le difformità materiali o documentali; contestazioni generiche non eliminano l’efficacia probatoria della copia.
- La notifica diretta degli atti dell’amministrazione finanziaria o dell’agente della riscossione a mezzo posta è ammissibile e non richiede, di regola, l’intervento dell’ufficiale giudiziario né la redazione della relazione di notificazione ex art. 148 c.p.c.
- Quando l’atto risulta spedito e pervenuto all’indirizzo del destinatario, opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo con prova dell’impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.
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