Cassazione Civile, Ordinanza n. 13153/2024 del 13/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno 2007, con cui l'Amministrazione finanziaria ha imputato a una persona fisica il reddito d'impresa accertato in capo a una società a responsabilità limitata, ritenendolo il reale dominus della società e, quindi, l'effettivo possessore dei redditi prodotti dall'ente interposto. La società presentava plurime irregolarità fiscali, tra cui mancata corrispondenza tra sede legale e domicilio fiscale, omessa o irregolare presentazione della dichiarazione dei redditi e assenza di scritture contabili obbligatorie. La CTR ha confermato l'accertamento valorizzando le dichiarazioni di numerosi amministratori di condomìni clienti, dalle quali risultava che il ricorrente gestiva in via esclusiva l'attività e i rapporti commerciali, mentre l'amministratore di diritto era irreperibile e l'altro socio era deceduto. Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 12 della L. n. 212/2000 per asserito difetto di contraddittorio, sostenendo che il PVC formato nei confronti della società era stato utilizzato contro di lui senza la sua partecipazione; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., lamentando l'inesistenza dei presupposti per qualificarlo come imprenditore occulto o dominus della società.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il termine dilatorio e le garanzie dell'art. 12 dello Statuto del contribuente si applicano alle verifiche, accessi e ispezioni svolti nei confronti del soggetto sottoposto a controllo, mentre nel caso di specie il PVC era stato redatto all'esito di una verifica nei confronti di un terzo ed era quindi un atto istruttorio esterno; inoltre, l'art. 7 dello Statuto consente che l'atto impositivo sia motivato per relationem su atti non già conosciuti, purché allegati, come avvenuto. Ha inoltre escluso la violazione del diritto di difesa alla luce dei principi UE richiamati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui mirava a rimettere in discussione l'accertamento di fatto del giudice di merito, e comunque infondato nel merito: la CTR ha correttamente applicato l'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, fondando la prova indiziaria del totale asservimento della società sull'insieme degli elementi raccolti, mentre il contribuente non ha fornito prova contraria dell'assenza di interposizione o della mancata percezione dei redditi. Conseguentemente, le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine dilatorio di sessanta giorni e le correlate garanzie partecipative si applicano solo a verifiche, accessi o ispezioni svolti nei confronti del contribuente destinatario dell'accertamento; non si estendono a un PVC redatto nei confronti di un terzo e utilizzato poi per motivare l'avviso notificato ad altro soggetto.
L'atto impositivo può essere motivato per relationem su un altro atto, purché quest'ultimo, se non già conosciuto, sia allegato all'atto richiamante.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Non impedisce all'Amministrazione di utilizzare constatazioni e qualificazioni giuridiche già compiute in procedimenti riguardanti terzi, a condizione che siano portate a conoscenza del contribuente e siano contestabili effettivamente davanti al giudice.
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Consente l'imputazione del reddito d'impresa al soggetto che abbia gestito uti dominus la società interposta, quale effettivo possessore del reddito, quando sia provato il totale asservimento della società all'interponente.
La prova dell'interposizione e della gestione occulta può fondarsi su presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e consentano di desumere il fatto ignoto secondo un criterio di normalità e probabilità.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare surrettiziamente l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura di violazione di norme sostanziali è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il termine di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente opera soltanto quando il PVC provenga da verifiche svolte direttamente nei confronti del contribuente poi destinatario dell'accertamento; se il verbale deriva da attività istruttoria resa verso un terzo, esso può essere utilizzato dall'Ufficio purché sia allegato o comunque portato a conoscenza dell'interessato e questi possa contestarlo nel giudizio.
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima quando l'atto richiamato sia conoscibile dal destinatario, senza che sia necessario il previo coinvolgimento di quest'ultimo nella formazione dell'atto istruttorio originario se questo riguarda un terzo.
- Nell'interposizione fittizia o nella gestione occulta di società di capitali, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici e un quadro indiziario complessivo, senza necessità di prova diretta assoluta; il contribuente, a sua volta, deve fornire prova contraria dell'assenza di interposizione o della mancata percezione dei redditi.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, se la motivazione risulta congrua e logicamente coerente.
- Ai fini della prova presuntiva, è sufficiente che il fatto ignoto risulti desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente probabile secondo l'id quod plerumque accidit, non essendo richiesta una necessità causale assoluta.
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