Cassazione Civile, Ordinanza n. 24417/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
La controversia nasce da un concorso di progettazione per la nuova sede del Consiglio regionale di una regione. Alcuni componenti della commissione giudicatrice erano stati imputati, insieme ad altri, di falso in atto pubblico e turbativa di gara per avere, secondo l’impostazione poi recepita in sede civile, alterato la regolarità della procedura predisponendo il progetto vincitore e solo successivamente la graduatoria. La parte civile, che non aveva vinto il concorso ma aveva ottenuto in sede amministrativa la riformulazione della graduatoria con collocazione al secondo posto, ha agito in sede civile per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da perdita di chance. In primo grado civile la domanda era stata accolta parzialmente con liquidazione del danno e riconoscimento della perdita di chance come occasione seria di conseguire il primo posto. In cassazione, dopo un primo intervento rescindente che aveva censurato il metodo di stima della chance perché fondato su un confronto tecnico tra progetti riservato alla commissione, la causa è tornata alla corte d’appello che ha rideterminato la probabilità di successo nella misura del 10% e ha liquidato il danno patrimoniale e non patrimoniale. Con il ricorso principale la parte civile ha lamentato: violazione del giudicato esterno derivante dalla sentenza amministrativa; motivazione contraddittoria sulla consistenza della chance; omesso esame di fatti emersi dal processo penale; erronea individuazione della base di calcolo del danno patrimoniale; e, soprattutto, errore di diritto nel limitare rivalutazione e interessi fino alla data della precedente sentenza di appello e non fino alla pubblicazione della nuova sentenza. I convenuti hanno proposto ricorsi incidentali, contestando la sussistenza del giudicato interno sul danno morale, la quantificazione del danno patrimoniale, l’interpretazione del bando di gara e la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi dei ricorsi incidentali e tutti i motivi del ricorso principale salvo il quinto. Ha accolto il quinto motivo del ricorso principale, ritenendo che in materia di debito di valore la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi spettino fino alla data della liquidazione giudiziale, cioè fino alla pubblicazione della sentenza di rinvio, mentre dopo tale momento spettano soltanto gli interessi legali ex art. 1224 c.c. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale profilo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando dovuta la rivalutazione monetaria sulla somma capitale fino all'8 giugno 2023 e, da quella data al saldo, i soli interessi legali. Sono state confermate le statuizioni sulle spese dei precedenti gradi, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Il giudicato sostanziale opera solo se vi è coincidenza di soggetti, petitum e causa petendi tra le due azioni; in difetto, non può estendersi la preclusione del giudicato dalla decisione amministrativa alla domanda risarcitoria civile.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
I motivi di ricorso sono stati scrutinati secondo i diversi vizi dedotti; il controllo sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale e l'omesso esame riguarda solo fatti storici principali o secondari, decisivi e controversi.
La motivazione è viziata solo in presenza di mancanza assoluta, apparente, irriducibile contraddittorietà o obiettiva incomprensibilità, non quando la critica mira a una diversa valutazione del merito.
Dopo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, la causa è stata riassunta davanti al giudice civile per le sole pretese risarcitorie della parte civile.
Il giudizio è stato riassunto in sede civile a seguito della cassazione con rinvio limitata agli effetti civili.
Il danno non patrimoniale è stato riconosciuto e liquidato in via equitativa, ma tale statuizione non è stata oggetto dell'accoglimento finale.
Richiamato quale base del risarcimento del danno non patrimoniale derivante da reato.
Nel debito risarcitorio vanno ricompresi perdita subita e mancato guadagno; la rivalutazione e gli interessi servono a reintegrare integralmente il pregiudizio fino alla liquidazione.
Dalla pubblicazione della sentenza di liquidazione, cessata la natura di debito di valore, spettano i soli interessi moratori al tasso legale sino al saldo.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione parziale.
Le spese possono essere regolate tenendo conto dell'esito complessivo della lite; la cassazione parziale travolge anche il capo sulle spese e il giudice di rinvio può rinnovarne integralmente la disciplina.
Il principio espansivo fa sì che la cassazione parziale incida sulle statuizioni dipendenti, compresa quella sulle spese processuali.
Sono stati ravvisati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico delle parti ricorrenti incidentali.
Richiamato per definire il fatto storico principale o secondario rilevante ai fini del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.
Invocati dai ricorrenti incidentali per l'interpretazione del bando di gara, ma la censura è stata reputata inammissibile perché tendeva a una diversa valutazione del fatto.
artt. 9 e 10 del bando di gara
Hanno costituito la base per il calcolo del premio e del compenso del primo classificato, utilizzati per quantificare il danno patrimoniale da perdita di chance.
Richiamato nella contestazione penale di reati continuati.
Richiamato nella contestazione penale per concorso di persone nei reati.
Richiamato nella contestazione penale di falso materiale o ideologico in atto pubblico.
Richiamato nella contestazione penale di falso ideologico in atto pubblico.
Richiamato nella contestazione penale di turbata libertà degli incanti/gara.
Massime di principio
- Il giudicato esterno preclude la nuova decisione solo quando coincidono parti, petitum e causa petendi; una precedente controversia amministrativa sulla graduatoria di gara non si sovrappone necessariamente a una successiva azione civile risarcitoria per perdita di chance.
- Nella perdita di chance il danno-evento consiste nella perdita di una seria e concreta possibilità di conseguire il risultato sperato; il giudice può valutare la consistenza della chance, ma non può sostituirsi all'organo tecnico preposto a comparare i progetti o gli elaborati di gara.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi ristretto al minimo costituzionale: non basta una diversa lettura delle prove o una critica al ragionamento del giudice di merito.
- L'omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo fatti storici principali o secondari, decisivi e oggetto di discussione tra le parti; non consente di rivalutare il merito o di rimettere in discussione accertamenti già coperti da giudicato.
- Nel debito risarcitorio di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi spettano fino alla liquidazione giudiziale; dalla pubblicazione della sentenza di liquidazione il debito si converte in debito di valuta e sono dovuti i soli interessi legali sul capitale definitivamente liquidato.
- La cassazione parziale travolge anche le statuizioni dipendenti, comprese quelle sulle spese processuali, che possono essere nuovamente regolate dal giudice di rinvio in base all'esito finale della lite.
- L'interpretazione di un bando di gara non può essere rovesciata in cassazione mediante una mera richiesta di nuova valutazione del contenuto fattuale della lex specialis.
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