Cassazione Civile, Ordinanza n. 06543/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società per l’anno d’imposta 2008, emesso all’esito di una verifica generale presso la sede sociale. L’Ufficio contestava costi indeducibili, indebita detrazione IVA riferita a fatture per operazioni inesistenti, costi non inerenti o non di competenza temporale, indebite deduzioni IRAP, maggiori ricavi da rimanenze e sottofatturazione di vendite, con conseguente recupero a tassazione del maggior reddito accertato. La CTR aveva confermato l’annullamento dell’atto limitandosi, però, a ritenere provata dalla contribuente l’effettività dei pagamenti a favore delle società indicate nelle fatture, valorizzando documentazione contabile e dichiarazioni della parte. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso solo sul tema delle fatture per operazioni inesistenti omettendo di pronunciarsi sugli altri rilievi dell’accertamento; 2) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione meramente apparente; 3) violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’effettività delle operazioni e la deducibilità dei costi non potevano essere dimostrate con assegni, dichiarazioni di parte e documenti generici, e che mancava la prova della corretta registrazione IVA delle fatture.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la sentenza di appello aveva omesso di pronunciarsi su diversi rilievi dell’avviso di accertamento estranei al solo tema delle fatture per operazioni inesistenti. Ha poi accolto anche il secondo e il terzo motivo, rilevando che, in tema di operazioni inesistenti documentate da fatture, l’onere probatorio segue la regola per cui spetta inizialmente all’Amministrazione dimostrare il difetto dei presupposti per deduzione e detrazione anche mediante presunzioni semplici; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova della legittimità del costo e della detrazione IVA, non bastando la mera regolarità formale delle scritture o l’evidenza dei pagamenti. La sentenza impugnata si era discostata da tali principi, valorizzando solo i pagamenti e trascurando la verifica della registrazione delle fatture ai fini IVA. La decisione d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
La sentenza di merito deve pronunciare su tutte le domande e su tutti i rilievi devoluti; l’omessa decisione su parte dell’accertamento integra vizio denunciabile in cassazione.
La motivazione non può ridursi a formule meramente apparenti o a un richiamo generico alle difese di parte.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La decisione del giudice tributario deve contenere una motivazione effettiva e non solo apparente.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La deducibilità dei costi presuppone i requisiti di legge, che non risultano dimostrati da mere evidenze contabili se l’operazione è contestata come inesistente.
L’onere della prova si distribuisce così: l’Ufficio deve provare il difetto dei presupposti della deduzione/detrazione, anche per presunzioni; poi il contribuente deve dimostrare la legittimità del costo e dell’IVA detratta.
art. 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La legittimità della detrazione IVA richiede la corretta tenuta/annotazione della documentazione contabile prevista dalla norma; in mancanza, la detrazione può essere recuperata.
Massime di principio
- In materia di fatture relative a operazioni inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, che hanno piena dignità probatoria.
- Una volta che l’Ufficio abbia fornito elementi idonei a contestare l’effettività dell’operazione, il contribuente deve provare la fonte legittima del costo o della detrazione IVA; non sono sufficienti la regolarità formale delle scritture contabili né la prova del pagamento, poiché tali elementi possono essere compatibili anche con operazioni fittizie.
- Ai fini della detrazione IVA, il contribuente deve esibire la documentazione contabile legittimante e, in particolare, la corretta registrazione delle fatture; in difetto, la detrazione va considerata indebita.
- Il giudice di merito che esamini un avviso di accertamento deve pronunciarsi su tutti i rilievi specificamente devoluti, non potendo limitarsi a uno solo di essi se l’atto impositivo contiene autonome riprese a tassazione.
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