Cassazione Civile, Ordinanza n. 00319/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dall'azione di un pensionato volta a ottenere la restituzione delle somme trattenute sul trattamento pensionistico dall'ente previdenziale a titolo di contributo di solidarietà nel periodo 2012-2016. Il giudice di merito aveva riconosciuto la restituzione delle trattenute eseguite nel periodo 2014-2016 e aveva respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'ente anche per il periodo 1.1.2012-30.4.2014, applicando la prescrizione ordinaria decennale e ritenendo che non operasse la prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c. perché il credito del pensionato non era liquido ed esigibile, essendo contestata la legittimità delle trattenute. La Cassa ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4 e 2946 c.c., anche in relazione all'art. 16 del regolamento di previdenza della Cassa, sostenendo che l'importo fosse determinato e liquido fin dall'origine, poiché dai cedolini risultavano con precisione sia l'ammontare dei ratei pensionistici sia le trattenute operate, e che quindi dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato la soluzione della Corte d'appello. Ha richiamato un recente orientamento di legittimità relativo a fattispecie sovrapponibili, secondo cui l'azione di restituzione delle trattenute operate dall'ente previdenziale a titolo di contributo di solidarietà è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella breve quinquennale ex art. 2948 c.c. La ragione è che, quando il pensionato percepisce ratei decurtati da un prelievo unilaterale e illegittimo, la differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto non può dirsi "pagabile" e non integra un credito liquido ed esigibile. La Corte ha inoltre distinto questa azione dalla domanda di riliquidazione di un trattamento pensionistico in godimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare in cassazione violazione o falsa applicazione di legge.
la prescrizione breve quinquennale non si applica al credito azionato, perché la somma richiesta non è liquida ed esigibile nei termini richiesti dalla norma.
si applica la prescrizione ordinaria decennale all'azione di restituzione delle trattenute indebite operate dall'ente previdenziale.
art. 16 del regolamento di previdenza della Cassa
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla disciplina del credito e della prescrizione, ma non ritenuto decisivo rispetto alla qualificazione del diritto azionato.
richiamato per la proposta del relatore depositata e comunicata alle parti nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'azione di restituzione di trattenute operate unilateralmente e illegittimamente su ratei pensionistici è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale quando la pretesa non riguarda una somma già liquida ed esigibile, ma il ripristino della prestazione nella sua integrità.
- La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. presuppone crediti periodici già determinati e pagabili; essa non si applica quando la controversia investe la legittimità stessa del prelievo e la conseguente quantificazione della differenza da restituire.
- Va distinta la domanda di riliquidazione di un trattamento pensionistico dalla domanda di ripetizione delle somme trattenute indebitamente dall'ente previdenziale: nel secondo caso il credito restitutorio non coincide con il meccanismo di calcolo del rateo e non è, per ciò solo, soggetto alla prescrizione breve.
- In presenza di un orientamento di legittimità già consolidato su fattispecie analoghe, la medesima soluzione va estesa ai casi con eadem ratio.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.
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