Cassazione Civile, Ordinanza n. 17748/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2009-2011 emessi da un comune, contestando: la carenza di motivazione e l’omessa allegazione degli atti richiamati; la qualificazione dei terreni come edificabili, sostenendo che fossero terreni agricoli coltivati dal figlio in forza di un contratto di affitto agrario regolarmente registrato e che, comunque, mancasse un valido strumento attuativo urbanistico; l’illegittimità del regolamento comunale richiamato negli avvisi; la legittimità delle sanzioni; nonché, con il secondo motivo di ricorso per cassazione, l’erronea applicazione delle norme sull’onere della prova e sulle presunzioni, assumendo che il comune non potesse fondare l’accertamento del valore venale dei terreni sulla sola delibera comunale di determinazione dei valori delle aree fabbricabili, specie a fronte di specifiche contestazioni e di una consulenza di parte che indicava un valore inferiore.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondato il rilievo sulla natura agricola del fondo e sulla conduzione diretta: il contribuente risultava cancellato dall’elenco degli imprenditori agricoli dal 2003 per pre-pensionamento, e il beneficio ICI per terreni agricoli spetta solo a chi trae dal lavoro agricolo la fonte esclusiva di reddito; inoltre, la detenzione da parte dell’affittuario non vale a escludere la soggettività passiva del proprietario/possessore. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, affermando che le delibere comunali che fissano i valori venali delle aree fabbricabili hanno natura presuntiva e non vincolante, sono superabili con prova contraria e il giudice tributario può disapplicarle incidentalmente ex art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992; la CTR aveva quindi errato nel ritenere necessario impugnare la delibera davanti al giudice amministrativo. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 504 del 1992
ai fini ICI rileva la destinazione agricola del terreno e, per l’agevolazione, la conduzione diretta da parte del contribuente; il possesso va inteso in senso riferito al soggetto passivo del tributo.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992
il trattamento agevolato per i terreni agricoli spetta solo ai coltivatori diretti o imprenditori agricoli che traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito.
la pretesa tributaria basata su presunzioni deve essere sorretta da elementi presuntivi che possono essere superati dalla prova contraria del contribuente; il tema riguarda la ripartizione dell’onere probatorio.
art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997
le delibere comunali di determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili fungono da presunzioni semplici e non hanno valore cogente.
art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992
il giudice tributario può disapplicare incidentalmente l’atto amministrativo rilevante ai fini della decisione, senza necessità di impugnazione davanti al giudice amministrativo.
il presupposto dell’ICI è il possesso del bene.
individua i soggetti passivi del tributo, proprietario o possessore.
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203 del 2005
richiamato come disposizione di interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. 504/1992 in tema di edificabilità delle aree.
art. 36, comma 2, d.l. n. 223 del 2006
richiamato come disposizione di interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. 504/1992 in tema di edificabilità delle aree.
Massime di principio
- In materia di ICI, il beneficio per i terreni agricoli presuppone non solo la destinazione agricola del fondo, ma anche la conduzione diretta da parte del contribuente avente i requisiti soggettivi richiesti dalla legge; se il proprietario ha cessato l’attività agricola ed è stato cancellato dagli elenchi di categoria, l’agevolazione non spetta.
- La mera concessione del terreno in affitto a un terzo, anche se coltivatore diretto, non attribuisce rilievo alla detenzione dell’affittuario ai fini del presupposto del tributo, che resta ancorato al possesso/soggettività passiva del proprietario o possessore.
- Ai fini ICI, l’edificabilità dell’area deriva dalla qualificazione urbanistica contenuta nel PRG secondo la disciplina di interpretazione autentica; la mancata approvazione di strumenti attuativi o la loro decadenza non escludono di per sé la natura edificabile del terreno.
- Le delibere comunali che determinano per zone omogenee i valori venali delle aree fabbricabili hanno natura di presunzioni semplici e non vincolano il giudice né il contribuente; possono essere superate da specifiche allegazioni e prove contrarie, anche tramite consulenza tecnica di parte.
- Il contribuente che contesti il valore attribuito dal Comune non è tenuto a impugnare la delibera in sede amministrativa: il giudice tributario può disapplicarla incidentalmente quando occorra decidere sulla legittimità della pretesa fiscale.
- Quando l’amministrazione fonda l’accertamento su criteri presuntivi predeterminati, il suo onere probatorio si considera assolto in via iniziale, ma la presunzione è relativa e resta sempre ammessa la prova contraria del contribuente.
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