Cassazione Civile, Ordinanza n. 01258/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva convenuto più società operanti nella gestione di una testata giornalistica chiedendo: l’accertamento della natura subordinata del rapporto dal 2004 al 2011; il riconoscimento dell’inquadramento e della retribuzione secondo il CCNL giornalisti; il pagamento di differenze retributive; la declaratoria di nullità del recesso intimato da una delle società e la prosecuzione del rapporto con la società subentrante, con ripristino del rapporto e risarcimento del danno. Il tribunale aveva accolto in larga parte la domanda, ritenendo sussistente un trasferimento d’azienda tra la società cedente e la società subentrata, e la corte d’appello aveva confermato. La società subentrata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 2112 c.c., sostenendo che il semplice avvicendamento nell’appalto dei servizi redazionali non poteva integrare trasferimento d’azienda, poiché l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto non vale, di per sé, come cessione di azienda; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 8 l. n. 604/1966, 18 l. n. 300/1970 e 2112 c.c., sostenendo che il recesso era stato intimato da un soggetto diverso dalla ricorrente e che, comunque, la sanzione avrebbe dovuto essere obbligatoria e non reale. La Corte ha però rilevato che il primo motivo, formalmente di diritto, contestava in realtà una valutazione di fatto della corte territoriale sul passaggio di un complesso organizzato di beni (redazione, personale, collaboratori, luoghi e strumenti di lavoro) e non un mero cambio di appalto; quanto al secondo motivo, ha ritenuto la censura inammissibile perché non attinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata, essendo il giudizio di merito incentrato sul diritto del lavoratore a proseguire il rapporto con la cessionaria in applicazione dell’art. 2112 c.c. e non sulla qualificazione della tutela come reale o obbligatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto, già compiuta dai giudici di merito con motivazione congrua e non contraddittoria, sulla sussistenza di un trasferimento d’azienda. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della decisione impugnata ed introduceva una questione non trattata nei giudizi di merito, in assenza di specifica allegazione e localizzazione nel ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003
La disposizione è richiamata dalla ricorrente per sostenere che l’acquisizione del personale in caso di subentro nell’appalto non determina, di per sé, trasferimento d’azienda; la Corte non ne offre una diversa interpretazione di merito, ma osserva che la censura mirava in realtà a contestare l’accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito.
È la norma centrale della controversia: la Corte ribadisce che la verifica della sussistenza dei presupposti fattuali per la sua applicazione costituisce giudizio di merito, sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere la disciplina delle conseguenze del recesso; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non pertinente alla ratio decidendi.
Richiamato dalla ricorrente per prospettare la tutela reale o obbligatoria conseguente al recesso; la Corte non entra nel merito della questione perché la ritiene estranea alla decisione impugnata.
Viene evocato per qualificare i motivi di ricorso; la Corte evidenzia che il primo motivo, pur formalmente di violazione di legge, tendeva a una rivalutazione del fatto, mentre il secondo non si confrontava con la ratio decidendi.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La verifica circa la sussistenza di un trasferimento d’azienda, ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se la motivazione sia mancante, illogica o contraddittoria, non già per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
- Non integra un motivo ammissibile di violazione di legge la censura che, sotto la veste formale dell’errore di diritto, miri in realtà a contestare la ricostruzione fattuale della vicenda operata dai giudici di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ovvero introduca questioni nuove o non trattate nei gradi di merito senza adeguata allegazione e localizzazione processuale.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni che richiedano accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito; il ricorrente ha l’onere di dimostrare che la questione sia stata tempestivamente dedotta nei gradi precedenti e di indicare specificamente dove ciò sia avvenuto.
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