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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01251/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un giornalista che aveva agito per ottenere, in via principale, l’accertamento della subordinazione del rapporto svolto per una società editoriale prima e per altre società successive, l’inquadramento nel CCNL giornalisti come capo servizio, il pagamento di differenze retributive e la declaratoria di illegittimità del recesso con conseguente ripristino del rapporto e risarcimento del danno. I giudici di merito avevano ritenuto che non vi fosse un mero avvicendamento in un appalto, ma un trasferimento d’azienda tra la precedente e la subentrante, con applicazione dell’art. 2112 c.c. e illegittimità del recesso intimato dalla cedente. La società subentrante ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 2112 c.c., sostenendo che il subentro nell’appalto non potesse integrare trasferimento d’azienda e che l’acquisizione del personale non valesse a tal fine; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 8 L. n. 604/1966 e 18 L. n. 300/1970, oltre all’art. 2112 c.c., contestando le conseguenze del recesso e la legittimazione del soggetto che lo aveva intimato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto l’apparente veste di violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale circa l’esistenza di un complesso organizzato di beni e personale idoneo a integrare trasferimento d’azienda; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata e perché introduceva una questione non trattata nei gradi di merito, senza adeguata allegazione della sua precedente deduzione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, rilevando che il primo motivo investiva una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata, mentre il secondo motivo era non pertinente alla ratio decidendi e introduceva una questione nuova non risultante trattata nei giudizi di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003

    vigente alla data dei fatti di causa

    La norma è richiamata dalla ricorrente per sostenere che il subentro di un nuovo appaltatore con acquisizione del personale non integri trasferimento d’azienda; la Corte, però, non entra nel merito della sua applicazione perché reputa la censura inammissibile, trattandosi di contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2112 c.c.

    La Corte territoriale aveva ritenuto che il recesso fosse collegato unicamente al trasferimento d’azienda e dunque illegittimo ai sensi della norma; in cassazione la verifica dei presupposti fattuali per l’applicazione dell’art. 2112 c.c. è considerata giudizio di merito, insindacabile se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio.

  • art. 8 legge n. 604/1966

    vigente alla data del licenziamento

    È evocato dalla ricorrente per sostenere che il recesso dovesse soggiacere alla tutela obbligatoria e non reale; la Corte dichiara la censura inammissibile perché non coerente con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata.

  • art. 18 legge n. 300/1970

    vigente alla data del licenziamento

    Richiamato insieme all’art. 8 L. 604/1966 per contestare le conseguenze del recesso; la Corte non esamina il merito del tema, ritenendo la questione estranea al decisum e non trattata nei precedenti gradi.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente ha formalmente prospettato il primo motivo come violazione di legge; la Corte osserva che la doglianza, in realtà, mira a rivalutare i fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il secondo motivo è formulato anche in relazione al vizio motivazionale; la Corte lo dichiara inammissibile perché non attinente alla ratio decidendi e perché introduce un tema nuovo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • La qualificazione di un avvicendamento tra appalti come trasferimento d’azienda dipende da un accertamento di fatto sulla presenza di un complesso organizzato di beni e risorse umane, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria.
  • Una censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che presuppongono accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; chi le solleva deve dimostrare specificamente di averle già dedotte e indicare l’atto processuale in cui ciò è avvenuto.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè con la concreta ragione giuridica posta a fondamento della decisione.
  • L’accertamento dei presupposti di applicazione dell’art. 2112 c.c. richiede la verifica concreta della continuità dell’entità economica organizzata e della sua trasmissione, verifica rimessa al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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