Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01299/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una giornalista addetta all'ufficio di corrispondenza dall'estero. In una precedente fase rescindente la Cassazione aveva già affermato che, ai fini della tutela applicabile, il giudice di rinvio doveva verificare se vi fosse una evidente e facilmente verificabile insussistenza dei presupposti del licenziamento e, solo in caso positivo, valutare la non eccessiva onerosità della reintegrazione; inoltre aveva ritenuto che l'attività svolta integrasse quella di corrispondente estero secondo il contratto collettivo giornalistico. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva però applicato solo la tutela risarcitoria, dichiarando risolto il rapporto dal 30 aprile 2015 e condannando la società al pagamento di 24 mensilità. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che il giudice di rinvio non aveva correttamente applicato la tutela reintegratoria; che aveva erroneamente escluso dal calcolo della retribuzione globale di fatto alcune voci retributive (straordinario, indennità contrattuali IR e IA); e la società ha proposto ricorso incidentale sostenendo l'inammissibilità della domanda di riconoscimento della qualifica di corrispondente estero nel rito speciale applicato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale alla luce di due sopravvenute sentenze della Corte costituzionale che hanno inciso sull'art. 18, comma 7, Statuto dei lavoratori: una volta accertata l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice deve disporre la reintegrazione del lavoratore, senza alcuna facoltà di scelta tra tutela ripristinatoria e tutela meramente economica. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, rilevando la genericità e l'insufficienza delle allegazioni e dei conteggi relativi alle voci retributive pretese, e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, perché la questione sull'inammissibilità della domanda di qualificazione era già stata definita nella precedente pronuncia rescindente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà applicare la tutela reintegratoria e determinare il risarcimento sulla base della già accertata illegittimità del licenziamento e della retribuzione globale di fatto già individuata, provvedendo anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, legge n. 300/1970

    La tutela reintegratoria si applica quando il licenziamento è illegittimo secondo i presupposti accertati dal giudice e, nel sistema risultante dalle pronunce costituzionali richiamate, non è subordinata a una scelta discrezionale tra reintegra e sola tutela economica una volta accertata l'insussistenza del fatto.

  • art. 18, comma 5, legge n. 300/1970

    Resta applicabile la tutela esclusivamente risarcitoria quando non ricorrono i presupposti per la reintegrazione.

  • art. 18, comma 7, legge n. 300/1970

    Dopo gli interventi della Corte costituzionale, se il fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo è insussistente, il giudice deve disporre la reintegrazione, senza più una mera facoltà di scelta.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma tale vincolo cede rispetto allo ius superveniens derivante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicabile.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che pretende l'inclusione di specifiche voci nella retribuzione globale di fatto deve allegare e provare in modo adeguato i relativi presupposti e importi.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla valutazione del materiale allegato non può fondarsi quando la questione sia stata comunque esaminata dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia se il giudice ha esaminato la questione relativa alle voci retributive contestate, anche respingendola per genericità.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione delle clausole collettive va compiuta secondo i criteri ermeneutici legali, ma la censura non è ammissibile se difetta una puntuale base allegatoria e contabile.

  • art. 132 c.p.c.

    La dedotta nullità per motivazione mancante o apparente non sussiste quando la decisione espone le ragioni del rigetto o dell'inammissibilità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico della decisione; nel caso di specie il motivo è stato ritenuto inidoneo a scalfire la decisione impugnata.

  • art. 1, legge n. 92/2012

    Il rito speciale applicato alla controversia è stato invocato dalla parte datoriale per sostenere l'inammissibilità di alcune domande, ma l'eccezione è stata dichiarata inammissibile in questa sede.

  • art. 1, comma 42, lett. b), legge n. 92/2012

    È la disposizione che ha modificato l'art. 18, comma 7, poi colpita in parte dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • art. 5 c.c.n.l. 10 gennaio 1959

    Per la qualifica di corrispondente dall'estero occorre che l'attività presenti continuità di trasmissione delle notizie, carattere elaborato e generale delle stesse e analogia funzionale con il redattore.

  • art. 7 c.c.n.l. giornalistico

    Le voci retributive richiamate nei conteggi devono essere individuate in modo specifico e non solo in forma sintetica, anche quando derivano dalla contrattazione collettiva.

  • art. 16 c.c.n.l. giornalistico

    Le indennità contrattuali richiamate devono essere determinate secondo i parametri previsti dalla disciplina collettiva e adeguatamente allegate.

  • art. 421 c.p.c.

    Il potere istruttorio officioso non sana la carenza di specificità delle allegazioni e dei conteggi posti a base della domanda.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della sentenza deve essere presente e intellegibile; nel caso concreto la censura è stata comunque disattesa.

  • art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale comporta, se dovuto, il raddoppio del contributo unificato a carico della parte.

  • art. 371 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione l'originario ricorrente non può proporre un ulteriore ricorso incidentale in replica su questioni già decise, pena l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quando il giudice accerti l'insussistenza del fatto posto a base del recesso, la tutela applicabile è la reintegrazione del lavoratore, non essendo più rimessa al giudice una scelta discrezionale tra tutela ripristinatoria e tutela esclusivamente economica.
  • Nel giudizio di rinvio, il principio di diritto enunciato dalla Cassazione vincola il giudice, ma deve prevalere lo ius superveniens quando una successiva pronuncia della Corte costituzionale rende illegittima la norma applicabile e modifica il regime sanzionatorio.
  • Chi pretende l'inclusione di specifiche voci nella retribuzione globale di fatto deve formularne allegazione e prova in modo preciso, indicando base contrattuale, voce retributiva, criterio di quantificazione e importi; la genericità dei conteggi legittima il rigetto o l'inammissibilità della censura.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia esaminato la questione controversa, anche per respingerla in ragione della genericità delle allegazioni o dell'insufficienza probatoria.
  • Nel rito di cassazione, l'ulteriore ricorso incidentale in replica non è ammissibile e le questioni già definite in una precedente pronuncia rescindente non possono essere riespresse come nuovo motivo incidentale.
  • Per la qualifica giornalistica di corrispondente dall'estero rileva la sostanza dell'attività svolta: elaborazione di notizie, continuità della trasmissione e attualità generale delle informazioni, non la mera esistenza di una struttura formale o pluripersonale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.