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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01293/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla vicenda di una cessione di ramo d'azienda che era già stata dichiarata nulla nei precedenti gradi e nei precedenti giudizi di legittimità, con conseguente ordine di reintegra del lavoratore nel rapporto di lavoro originario. In esecuzione di tale ordine, l'istituto di credito dispose il trasferimento del dipendente da Napoli a Milano, qualificandolo come assegnazione conseguente al mutato assetto organizzativo. La Corte d'appello ritenne illegittimo il trasferimento e ordinò la riassegnazione a mansioni equivalenti presso la sede di Napoli. In Cassazione la banca articolò due motivi: con il primo, dedusse violazione degli artt. 1304 e 1372 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ignorato il diritto di profittare della transazione intervenuta tra il lavoratore e l'apparente cessionaria del ramo d'azienda; con il secondo, dedusse violazione degli artt. 2112 e 2103 c.c., contestando la conferma della nullità della cessione del ramo d'azienda e sostenendo che, decorso il tempo e mutata l'organizzazione aziendale, non sarebbe stato possibile ottemperare all'ordine di reintegra nelle originarie condizioni di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la transazione conclusa dal lavoratore con l'apparente cessionaria non era opponibile all'originario datore di lavoro, trattandosi di negozio inter alios acta e non essendo configurabile, nel caso concreto, una solidarietà passiva su cui far valere il diritto di adesione alla transazione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, richiamando il principio per cui il ramo d'azienda, ai fini dell'art. 2112 c.c., deve preesistere come entità economica funzionalmente autonoma e non può essere creato ad hoc in occasione del trasferimento; inoltre ha ribadito che, in caso di ordine giudiziale di reintegra, il lavoratore va reinserito nel luogo e nelle mansioni precedenti salvo trasferimento giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, onere che gravava sulla banca e che non è stato assolto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1304 c.c.

    È stato invocato dalla banca per sostenere l'adesione alla transazione fatta con uno dei soggetti coinvolti, ma la Corte ha escluso l'applicabilità della prospettata dinamica nel caso concreto.

  • art. 1372 c.c.

    La transazione ha efficacia tra le parti che l'hanno stipulata; non può essere opposta all'originario datore di lavoro quando sia intervenuta con soggetto diverso e in un contesto di nullità del trasferimento.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole del contratto/transazione vanno interpretate complessivamente, senza isolare singole previsioni in modo da vanificare le altre.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi nei confronti dell'originario datore di lavoro ha una sfera di efficacia distinta rispetto alla transazione stipulata con altro soggetto.

  • art. 2112 c.c.

    Il ramo d'azienda presuppone una preesistente entità economica organizzata e funzionalmente autonoma, che conservi la propria identità al momento del trasferimento; non basta una struttura creata ad hoc.

  • art. 2103 c.c.

    Il trasferimento del lavoratore, anche in esecuzione di una reintegra, richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; l'onere di allegazione e prova grava sul datore di lavoro.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per articolare i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • d.lgs. n. 276/2003, art. 32

    Richiamato nel quadro giurisprudenziale sulla nozione di ramo d'azienda, senza incidere sul principio della necessaria preesistenza dell'entità economica autonoma.

  • direttiva 2001/23/CE

    È richiamata per affermare che l'entità economica deve, prima del trasferimento, godere di autonomia funzionale sufficiente e conservare la propria identità.

  • artt. 4 e 36 Cost.

    Sono evocati a sostegno della necessità di una tutela oggettiva del lavoratore e contro assetti rimessi alla sola volontà del datore di lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • La transazione conclusa tra un lavoratore e un soggetto diverso dall'originario datore di lavoro, in un contesto di nullità del trasferimento del ramo d'azienda, non è opponibile a quest'ultimo se il testo negoziale riserva espressamente la prosecuzione dell'azione nei suoi confronti.
  • L'interpretazione del contratto deve essere complessiva: eventuali contraddizioni interne di una transazione vanno risolte all'interno del testo negoziale, senza espungere singole clausole.
  • Ai fini dell'art. 2112 c.c., il ramo d'azienda richiede una entità economica già esistente, organizzata e funzionalmente autonoma, che conservi la propria identità al momento del trasferimento; non è sufficiente una aggregazione costruita ad hoc dall'imprenditore.
  • L'ottemperanza a un ordine giudiziale di reintegra impone, di regola, il ripristino del lavoratore nel precedente luogo di lavoro e nelle mansioni originarie, salvo che il datore provi concrete e specifiche ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustifichino il trasferimento.
  • In giudizio, chi dispone il trasferimento del lavoratore deve allegare e provare in modo specifico le ragioni che lo sorreggono; la mera contestazione della fondatezza delle allegazioni avversarie non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoTrasferimento d'azienda
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicatoNullità

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