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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01301/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La lite nasce da una domanda di un lavoratore, dipendente di una società subentrata in un appalto di pulizia dei convogli ferroviari, volta a ottenere il pagamento di una somma una tantum prevista dalla contrattazione collettiva per la vacanza contrattuale nel settore mobilità. La società datrice era stata condannata in primo grado, in solido con la committente, al pagamento di euro 418,40, ritenuti dovuti a titolo di integrazione dell'importo già solo parzialmente corrisposto. In appello la società ha contestato, da un lato, la competenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, sostenendo che il lavoratore non avesse dimostrato la sussistenza del foro ex art. 413 c.p.c. e che non vi fosse una dipendenza aziendale nel luogo indicato; dall'altro, ha censurato l'interpretazione del CCNL mobilità e del verbale di accordo Agens-Ancp, sostenendo che l'una tantum dovesse essere riproporzionata ai soli mesi di servizio effettivamente prestati presso di essa e non gravare integralmente sul datore in carica al momento del rinnovo contrattuale, anche per periodi in cui il lavoratore aveva lavorato alle dipendenze di precedenti appaltatrici.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo corretta la competenza territoriale del Tribunale adito sulla base della nozione elastica di dipendenza aziendale e della mancata specifica contestazione della collocazione lavorativa allegata dal dipendente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'indennità una tantum per vacanza contrattuale ha natura correlata alla prestazione lavorativa e va corrisposta in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, salvo diversa pattuizione; non è quindi legittimo porre a carico del datore in carica al momento del rinnovo l'intero importo riferito anche a periodi lavorati presso altri datori. La sentenza impugnata è stata cassata sul punto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda originaria del lavoratore. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 413 c.p.c.

    La competenza territoriale nelle controversie di lavoro è alternativa tra i fori previsti dalla norma; la nozione di dipendenza aziendale è intesa in senso funzionale ed elastico, come luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, anche modesto, di beni organizzati per l'impresa.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'insufficienza delle allegazioni introduttive sulla competenza; la Corte non ne ha tratto un principio autonomo decisivo.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla contestazione della competenza e agli oneri difensivi della parte convenuta; non assume rilievo decisivo nella motivazione finale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere che l'onere di provare i fatti fondanti la competenza grava sull'attore; la Corte, pur respingendo il motivo, fonda la decisione soprattutto sulla concreta allegazione e non contestazione della dipendenza aziendale.

  • art. 1362 c.c.

    È il criterio ermeneutico invocato per contestare l'interpretazione della disciplina collettiva sull'una tantum; la Corte afferma che la lettura corretta deve valorizzare la correlazione con i mesi di servizio e la funzione dell'emolumento.

  • art. 384, n. 2, c.p.c.

    Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel contenzioso di lavoro, la dipendenza aziendale ai fini dell'art. 413 c.p.c. va intesa in modo funzionale: è sufficiente un luogo in cui il datore abbia organizzato, anche in misura minima, mezzi o strutture per l'esercizio dell'impresa.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale non può essere accolta quando la parte che la solleva non confuti specificamente la deduzione del lavoratore circa il luogo di effettiva prestazione, se tale luogo integra una dipendenza aziendale idonea ai sensi dell'art. 413 c.p.c.
  • L'indennità una tantum prevista dalla contrattazione collettiva per la vacanza contrattuale ha funzione di recupero, almeno parziale, del potere d'acquisto in relazione al periodo di mancato rinnovo e, salvo diversa pattuizione, deve essere riproporzionata ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento.
  • Non è giustificato addossare integralmente al datore di lavoro in carica al momento del rinnovo contrattuale somme riferite anche a periodi in cui il lavoratore ha operato alle dipendenze di precedenti datori, quando la fonte collettiva non preveda un diverso meccanismo di imputazione.
  • Quando la controversia non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, n. 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaCompetenzaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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