Cassazione Civile, Ordinanza n. 01298/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato nel 2014 a un barista addetto al locale "Caffè Letterario", inserito in un ramo d'azienda concesso in affitto e poi oggetto di una sequenza di retrocessioni e subentri. La Corte d'appello aveva dichiarato nullo il licenziamento per violazione dell'art. 2112 c.c., ma aveva negato il ripristino del rapporto in capo alla società cessionaria subentrata in un secondo momento, ritenendo che dopo la seconda retrocessione vi fosse stata una soluzione di continuità nell'attività per oltre un anno. Il lavoratore ricorre per cassazione sostenendo che la Corte territoriale abbia errato nel negare la prosecuzione del rapporto e la reintegrazione, perché mancava una risoluzione del rapporto con la società subentrante e vi sarebbe stata continuità aziendale. La società cessionaria propone ricorso incidentale contestando, a sua volta, l'applicazione dell'art. 2112 c.c. al passaggio del ramo d'azienda e lamentando che il lavoratore sia rimasto alle dipendenze della cedente per 74 giorni dopo la prima retrocessione; deduce inoltre una censura sulle spese. La società proprietaria dell'immobile contesta anche la decisione sulla garanzia, sostenendo l'esistenza di una clausola compromissoria arbitrale che avrebbe attratto la controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del lavoratore e i ricorsi incidentali delle altre parti. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nella parte in cui aveva applicato l'art. 2112 c.c. alla prima fase di circolazione del ramo d'azienda, ma ha confermato il diniego del ripristino del rapporto perché, dopo la successiva retrocessione, vi era stata un'interruzione della continuità gestionale dell'attività per oltre un anno e non era stata proposta alcuna domanda nei confronti della società proprietaria/cedente. Ha inoltre escluso che in cassazione potesse riesaminarsi la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito. Sono state respinte anche le censure incidentali sulla pretesa inoperatività dell'art. 2112 c.c., sulla compensazione delle spese e sulla clausola compromissoria, ritenendo quest'ultima non ostativa al contenzioso di lavoro e comunque interpretata in modo non censurabile in sede di legittimità. Spese compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Si applica ai trasferimenti d'azienda e anche alla cessazione dell'affitto d'azienda con retrocessione, purché vi sia continuità dell'entità economica e dell'attività imprenditoriale; l'interruzione della continuità gestionale esclude nel caso concreto la prosecuzione automatica del rapporto con il successivo soggetto.
Richiamato dal ricorrente come norma correlata alla tutela contro il licenziamento, ma la censura è stata respinta in quanto fondata sulla pretesa violazione dell'art. 2112 c.c.
Richiamato dal lavoratore per chiedere la reintegrazione e le conseguenze risarcitorie; la domanda non è stata accolta perché esclusa la permanenza del rapporto con il soggetto indicato.
La censura sulle spese è stata respinta; la compensazione resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito in presenza di giusti motivi.
Richiamati dalla società proprietaria per sostenere l'operatività della clausola compromissoria e della competenza arbitrale; la Corte ha escluso che tale clausola ricomprendesse il contenzioso lavoristico o comunque ha ritenuto non censurabile l'interpretazione adottata dal giudice di merito.
art. 25 Cost.
Invocato dalla società proprietaria in relazione al foro/arbitrato pattizio, senza esito favorevole.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico delle parti ricorrenti, ove dovuto.
Massime di principio
- In materia di trasferimento d'azienda, la tutela di cui all'art. 2112 c.c. opera quando il complesso organizzato conserva la propria identità e vi sia continuità nell'esercizio dell'attività economica, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico impiegato.
- La retrocessione del ramo d'azienda all'originario concedente, seguita da immediato subentro di un nuovo affittuario, può integrare un fenomeno rilevante ai fini dell'art. 2112 c.c.; tuttavia l'interruzione della continuità gestionale dell'attività esclude che il rapporto di lavoro prosegua automaticamente verso il nuovo soggetto.
- La verifica dei presupposti fattuali del trasferimento d'azienda e della continuità dell'entità economica è accertamento di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti storici già compiuta dal giudice di merito.
- La clausola compromissoria o il foro convenzionale, se di origine pattizia, non impediscono di per sé la trattazione giudiziale di controversie connesse e, comunque, l'interpretazione della clausola è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'errore di diritto, non potendosi proporre un mero riesame della lettura accolta dal giudice di merito.
- La compensazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito quando ricorrono giusti motivi o reciproca soccombenza, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.
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