Cassazione Civile, Ordinanza n. 31330/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla variazione catastale presentata da una società proprietaria di un immobile destinato ad attività turistico-ricettiva, con indicazione di una certa rendita, poi rettificata dall'Ufficio a seguito di sopralluogo mediante avviso di accertamento con aumento della rendita. La rettifica era fondata sull'inclusione, nella stima catastale, di 220 case mobili presenti nel campeggio, valutate singolarmente dall'Ufficio come costruzioni rilevanti ai fini catastali. La società ha impugnato l'atto sostenendo che tali mobil-home dovessero essere escluse dalla stima ai sensi della disciplina sugli "imbullonati", perché funzionali al processo produttivo turistico-ricettivo e prive di autonoma rilevanza catastale. In cassazione ha proposto quattro motivi: violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015 per l'esclusione delle mobil-home dalla disciplina degli imbullonati; nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica e violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992 e 111 Cost.; omesso esame di fatti decisivi circa la funzione produttiva e la variabilità delle unità mobili; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, difetto di motivazione dell'avviso e violazione dell'art. 29 del r.d. 1142/1949 in tema di saggio di redditività.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le case mobili utilizzate nell'attività turistico-ricettiva debbano essere considerate ai fini della stima catastale, poiché costituiscono unità abitative autonome, stabili e dotate di impianti, idonee a contribuire direttamente alla capacità reddituale dell'immobile. Perciò non rientrano negli "imbullonati", riservati a macchinari, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo e privi di autonoma abitabilità o redditività. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo per la presenza di doppia conforme di merito, richiamando il limite di cui all'art. 348-ter c.p.c., e ha comunque ritenuto infondate le ulteriori doglianze. Sul quarto motivo ha affermato che il saggio di fruttuosità per gli immobili di categoria D è determinato uniformemente al 2% e che la censura sul diverso moltiplicatore introdotto dal D.L. 201/2011 non incide sul criterio di capitalizzazione. Condanna alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208
"A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
Le mobil-home destinate all'ospitalità non sono assimilabili ai beni esclusi dalla norma, perché non sono meri impianti o attrezzature del processo produttivo ma unità abitative autonome con funzione reddituale propria.
Richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica; la Corte non ha accolto la censura.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato per contestare la motivazione della sentenza tributaria; censura respinta.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno del vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della CTR.
Utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge nei primi e nel quarto motivo; non è stata ravvisata alcuna violazione.
Parametro del motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente; non accolto.
Parametro del motivo per omesso esame di fatti decisivi; il motivo è stato dichiarato inammissibile per doppia conforme.
In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione se non si dimostra la divergenza tra le rationes decidendi delle due sentenze di merito.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia; la censura è stata respinta.
art. 29 r.d. n. 1142/1949
"Il saggio di interesse da attribuire al capitale fondiario..."
Il saggio di capitalizzazione per gli immobili di categoria D è ricondotto a un criterio uniforme e non discrezionale; la pretesa di un saggio inferiore non è stata accolta.
Richiamato dalla parte per sostenere che il mutato moltiplicatore avrebbe inciso anche sul saggio di redditività; la Corte ha escluso tale effetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002; rileva per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della stima catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, restano esclusi dalla rendita solo macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo; non possono invece essere esclusi beni che, per autonomia funzionale e abitativa, contribuiscono direttamente alla redditività dell'immobile.
- Le mobil-home inserite in strutture turistico-ricettive, se stabilmente collegate ai servizi e dotate di autonomia abitativa, vanno trattate come costruzioni rilevanti ai fini catastali e non come semplici beni strumentali del ciclo produttivo.
- In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in cassazione se il ricorrente non dimostra che le due decisioni abbiano fondato il giudizio su ragioni di fatto diverse.
- Il saggio di capitalizzazione applicabile agli immobili di categoria D è ricavato secondo criteri normativi uniformi e non può essere rimesso a una diversa quantificazione discrezionale del giudice sulla base di letture alternative del moltiplicatore catastale.
- La censura di omessa pronuncia o di motivazione apparente non è fondata quando la sentenza di merito affronti, anche implicitamente, la questione decisiva e renda comprensibile la ratio della decisione.
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