Cassazione Civile, Ordinanza n. 19723/2026 del 14/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2013, con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione costi esposti in dichiarazione e relativi a fatture emesse da una società subappaltatrice, ritenute prive di idonea documentazione a dimostrare l’effettivo sostenimento dei costi. In fatto, l’impresa del contribuente era inserita in un rapporto di appalto e subappalto per lavori edili: la società originaria appaltatrice era subentrata quale appaltatrice, ma anche subappaltatrice per le opere residue; il contribuente aveva emesso fatture verso la committente e aveva ricevuto fatture da altra società, per importi rilevanti. L’Ufficio aveva chiesto documentazione contabile e bancaria, ma non l’aveva ritenuta idonea; il giudice regionale ha confermato la ripresa, valorizzando la tardiva produzione in giudizio di documenti relativi al rapporto contrattuale, ai pagamenti e ai lavori, e ritenendo non assolto l’onere probatorio ex art. 109, comma 5, t.u.i.r. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR accolto l’eccezione di tardiva produzione documentale, sostenendo che la preclusione non operasse perché i documenti non erano stati specificamente richiesti e perché l’invito era stato formulato nell’ambito di un contraddittorio ex art. 5 d.lgs. 218/1996, non di un questionario, senza adeguato avvertimento sulle conseguenze; 2) violazione dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r., assumendo che, ove si consideri anche la documentazione prodotta in giudizio, i costi dovevano essere riconosciuti come inerenti e documentati, pur in difetto di prova bancaria dei pagamenti; 3) violazione dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, una volta registrate le fatture e provata l’esecuzione delle opere, spettava all’Amministrazione dimostrare la fittizietà dei costi, onere che non sarebbe stato assolto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti della motivazione, affermando che la disciplina dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 va letta in senso restrittivo alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale e della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 137/2025. Ha precisato che l’inutilizzabilità in sede contenziosa opera solo per documenti oggetto di specifica richiesta dell’Ufficio, univocamente favorevoli al contribuente, non già in possesso dell’Amministrazione, e sempre che l’Ufficio provi la corrispondenza puntuale tra quanto richiesto e quanto prodotto tardivamente; resta invece ferma la possibilità per il contribuente di provare una causa non imputabile della mancata esibizione. Poiché la sentenza impugnata aveva applicato la preclusione in modo non conforme a tali criteri, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, che dovrà riesaminare l’utilizzabilità dei documenti alla luce dei suddetti presupposti e provvedere anche sulle spese. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La preclusione probatoria per la mancata esibizione documentale opera in modo restrittivo: riguarda solo documenti specificamente richiesti, univocamente favorevoli al contribuente, non già in possesso dell’Amministrazione; la prova della corrispondenza tra richiesta e produzione tardiva grava sull’Ufficio, mentre il contribuente può dedurre e provare la non imputabilità della mancata esibizione.
art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.)
La deduzione dei costi resta subordinata all’onere del contribuente di provarne l’esistenza, l’inerenza e l’esatta quantificazione; la valutazione va però compiuta tenendo conto della documentazione utilizzabile nel giudizio.
Richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell’onere della prova; la Corte non decide nel merito sul punto perché il motivo è assorbito, ma richiama il principio per cui l’onere di provare la preclusione ex art. 32 e la corrispondenza documentale grava sull’Amministrazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di deduzione dei motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del primo motivo per la denunciata violazione processuale.
art. 5 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Il ricorrente ha dedotto che l’invito era stato formulato nel contesto del contraddittorio previsto da questa norma e non come questionario ex art. 32 d.P.R. 600/1973; la Corte ne tiene conto solo come dato fattuale del motivo.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 4
Richiamato in motivazione come limite alla richiesta di documenti già in possesso dell’Amministrazione.
Massime di principio
- La preclusione alla produzione documentale in giudizio prevista dall’art. 32 d.P.R. 600/1973 non ha portata automatica e generalizzata: richiede una richiesta specifica e puntuale dell’Ufficio, con avvertimento delle conseguenze della mancata esibizione, e opera soltanto per documenti effettivamente corrispondenti alla richiesta.
- Sono esclusi dalla sanzione di inutilizzabilità i documenti non univocamente favorevoli al contribuente, i documenti a contenuto misto e quelli già nella disponibilità dell’Amministrazione, anche tramite banche dati accessibili all’Ufficio.
- Nel giudizio tributario, l’Amministrazione che eccepisce la tardiva produzione documentale deve provare la corrispondenza tra i documenti richiesti in sede amministrativa e quelli poi prodotti in giudizio; il contribuente, dal canto suo, può superare la preclusione dimostrando una causa a lui non imputabile della mancata tempestiva esibizione.
- La deducibilità dei costi d’impresa richiede prova dell’esistenza, dell’inerenza e della quantificazione del costo; tuttavia, tale verifica deve essere svolta solo sui documenti utilizzabili, non potendo il giudice fondare il rigetto su documenti esclusi per una preclusione applicata in modo non conforme ai presupposti di legge.
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