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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03969/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario veicolo)

La controversia

La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione prefettizia con cui a un proprietario di veicolo è stata irrogata una sanzione pecuniaria, quale coobbligato in solido, per violazione dell'art. 218, comma 6, c.d.s. commessa dal conducente cui il mezzo era stato affidato. L'interessato ha proposto opposizione, respinta in primo grado, e poi appello al Tribunale, che ha confermato la sanzione. In cassazione ha articolato sei motivi: (1) erronea liquidazione delle spese di lite per applicazione di uno scaglione tariffario superiore e per riconoscimento di compensi anche per la fase decisionale, nonostante la sola partecipazione del Prefetto alle fasi di studio e costituzione; (2) violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. per il disconoscimento dei documenti prodotti dall'Amministrazione, mancata verificazione e omessa/insufficiente motivazione, anche sul tema della notificazione del verbale e della prescrizione; (3) violazione dell'art. 2719 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per mancata decisione sulla richiesta di produzione degli originali dei documenti; (4) violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 414 e 112 c.p.c. per l'omessa pronuncia sulle richieste istruttorie e per l'asserita inconsapevolezza circa l'impossibilità di circolazione del conducente; (5) violazione dell'art. 218, comma 6, c.d.s. e vizio motivazionale sulla sussistenza della violazione; (6) violazione dell'art. 3 l. n. 689/1981, dell'art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 196 c.d.s., per difetto dell'elemento soggettivo e per l'insussistenza della responsabilità solidale del proprietario. La Corte ha respinto tutti i motivi dal secondo al sesto. Ha ritenuto inammissibile la censura motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. nella sua formulazione relativa a insufficienza/contraddittorietà della motivazione, perché non più proponibile, e ha ritenuto infondati i profili di violazione di legge: il verbale di accertamento di infrazioni stradali è atto pubblico assistito da fede privilegiata fino a querela di falso; il disconoscimento e la verificazione ex artt. 214 ss. c.p.c. non sono il mezzo corretto per contestarne provenienza e attestazioni; la copia autentica notificata al trasgressore è idonea a fondare la prova; la responsabilità del proprietario/coobbligato ex art. 196 c.d.s. e la colpa presunta ex art. 3 l. n. 689/1981 restano integrate dalla consegna del veicolo a chi circolava senza titolo abilitativo, salvo prova contraria rigorosa della circolazione contro la sua volontà o di un concreto comportamento impeditivo della circolazione, prova che nel caso non è stata fornita. È stato invece accolto, in parte, il primo motivo limitatamente alle spese: era corretta la fascia di valore applicata, ma non spettavano al Prefetto i compensi per la fase decisionale, perché nel giudizio trattato con il rito emergenziale non erano state depositate note scritte; pertanto la Cassazione ha cassato la sentenza sul punto e ha deciso nel merito riducendo le spese del giudizio di appello a euro 1.620,00 oltre spese prenotate a debito.

La decisione

La Corte ha accolto solo parzialmente il primo motivo, limitatamente alla liquidazione delle spese di appello, e ha rigettato tutti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del capo sulle spese e, decidendo nel merito, ha ridotto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore del Prefetto alla somma di euro 1.620,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 218, comma 6, c.d.s.

    La violazione contestata rileva ai fini della sanzione amministrativa; la Corte conferma che la responsabilità del proprietario/coobbligato può essere affermata quando il veicolo sia stato affidato a conducente non abilitato, salvo prova contraria.

  • art. 196, comma 1, c.d.s.

    Il proprietario del veicolo risponde in solido, limitatamente al pagamento della sanzione pecuniaria, per la violazione commessa da chi conduce il mezzo, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.

  • art. 3, legge n. 689/1981

    Opera la colpa presunta nell'illecito amministrativo; il destinatario della sanzione deve fornire prova contraria dell'insussistenza dell'elemento soggettivo.

  • art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato dal ricorrente in relazione al giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative, ma non ritenuto ostativo alla decisione impugnata.

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. riguarda le scritture private e non i verbali di accertamento redatti da pubblico ufficiale.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non idoneo a incidere sulla fede privilegiata del verbale amministrativo.

  • art. 216 c.p.c.

    La verificazione del documento disconosciuto non è utilizzabile per contestare un verbale pubblico assistito da fede privilegiata; per tale contestazione è necessaria querela di falso.

  • art. 2719 c.c.

    La copia autentica del verbale notificata al trasgressore, se attestata conforme all'originale da pubblico ufficiale, è assistita da piena efficacia probatoria, contestabile solo con querela di falso.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte esclude violazioni rilevanti in relazione alla valutazione delle prove e alla considerazione delle risultanze documentali.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è configurabile omessa pronuncia quando si contesta la mancata ammissione di mezzi istruttori, trattandosi di profilo diverso dalla decisione su domande o eccezioni.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel lamentare l'omessa decisione sulle richieste istruttorie, senza fondamento nel caso esaminato.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione non è più deducibile nel testo vigente dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 12 preleggi

    Usato come canone ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale di accertamento fa fede privilegiata fino a querela di falso per la provenienza dal pubblico ufficiale e per i fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

  • DM n. 55/2014

    La liquidazione delle spese deve rispettare i parametri tabellari e lo scaglione corrispondente al valore della causa.

  • DM n. 37/2018

    Richiamato quale aggiornamento del DM n. 55/2014 ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 83 del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020

    Nel rito emergenziale Covid la mancata deposizione di note scritte incide sulle fasi remunerabili ai fini della liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Il verbale di accertamento di una violazione amministrativa redatto da pubblico ufficiale ha natura di atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso della provenienza, delle dichiarazioni rese e dei fatti attestati come avvenuti in presenza del verbalizzante; non è sufficiente il disconoscimento ex artt. 214 ss. c.p.c. per contestarlo.
  • Nelle opposizioni a sanzioni amministrative stradali, la responsabilità solidale del proprietario del veicolo ex art. 196 c.d.s. può essere affermata quando il mezzo sia stato affidato al conducente, salvo che il proprietario dimostri in modo concreto che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà o che egli abbia adottato specifiche misure idonee a impedirla.
  • Per superare la colpa presunta nell'illecito amministrativo, il destinatario della sanzione deve fornire una prova contraria rigorosa dell'assenza dell'elemento soggettivo; la mera ignoranza delle condizioni ostative alla guida del conducente non è sufficiente.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai limitato al 'minimo costituzionale': non sono più deducibili in cassazione il semplice difetto di sufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo le ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
  • In tema di spese processuali, la liquidazione deve rispettare il corretto scaglione di valore e può riconoscere solo le fasi effettivamente svolte o dovute nel caso concreto; se una parte non ha svolto attività riconducibile a una certa fase, il relativo compenso non è liquidabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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