Sentenza del 03/04/2025 n. 8819 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La F. S.r.l. aveva chiesto il 17 ottobre 2018 il rimborso dell’IVA assolta sulle bollette di energia elettrica per il periodo 12 agosto-2 dicembre 2016, sostenendo che il fornitore avesse incluso indebitamente nella base imponibile gli oneri generali di sistema elettrico (OGSE), che la società riteneva somme dovute per legge e riscosse per conto terzi, non corrispettivi del servizio. Poiché svolgeva prevalentemente attività esente, affermava di non poter detrarre l’IVA e di essere rimasta incisa dall’imposta. Formatasi una decisione tacita di diniego, la società ha impugnato il diniego: la CTP di Milano ha respinto il ricorso con sentenza n. 533/2022 e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha rigettato l’appello. In cassazione, la società ha contestato, con due motivi, la qualificazione degli OGSE come costi/corrispettivi dei fornitori e la loro inclusione nella base imponibile IVA, richiamando la normativa nazionale ed europea. L’Agenzia, con ricorso incidentale, ha contestato anzitutto la legittimazione della cliente a chiedere direttamente al Fisco il rimborso dell’IVA pagata in rivalsa e, inoltre, l’omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza biennale ex art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia: di regola, il cliente che ha pagato l’IVA in rivalsa non può chiederne direttamente il rimborso all’Amministrazione finanziaria, ma deve rivolgersi al fornitore con un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito. L’azione diretta è ammessa eccezionalmente se il recupero dal fornitore è concretamente impossibile o eccessivamente difficile; non basta il rischio astratto che il fornitore riceva molte richieste. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso principale di SNAI per difetto di legittimazione e assorbito il secondo motivo incidentale, relativo alla decadenza biennale. La sentenza d’appello è stata cassata senza rinvio. Pur senza incidere sull’esito concreto, la Corte ha enunciato nell’interesse della legge, ex art. 363 c.p.c., che gli OGSE sono maggiorazioni tariffarie cogenti, ma non tributi: costituiscono corrispettivo contrattuale collegato alla fornitura e rientrano nella base imponibile IVA. Le spese di ogni fase e grado sono state integralmente compensate, per la novità e complessità delle questioni. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’eventuale versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 30-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Quel che rileva è il fatto che il sistema interno è orientato nel senso che il rapporto obbligatorio in materia di IVA è incentrato sulla esistenza del suddetto rapporto esclusivamente tra l'amministrazione finanziaria e il cedente/prestatore, sicché è quest'ultimo il debitore dell'imposta e solo questi, salvo le ipotesi eccezionali, può attivarsi per richiedere il rimborso.
Nel rapporto ordinario, il rimborso dell’IVA indebitamente versata al Fisco spetta al cedente o prestatore, titolare del rapporto tributario con l’Amministrazione. Il cessionario che ha pagato l’imposta in rivalsa deve normalmente chiedere la restituzione al proprio fornitore; può agire direttamente contro il Fisco solo in circostanze eccezionali, concrete e dimostrate, in cui il recupero dal fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile.
In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo mezzo, mentre il ricorso principale va dichiarato inammissibile.
La Corte può enunciare nell’interesse della legge un principio di diritto su una questione di particolare importanza anche quando il ricorso è inammissibile e il principio non modifica l’esito della controversia concreta.
Art. 3, commi 10 e 11, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79
Gli oneri generali di sistema elettrico (c.d. "OGSE" o "OGDS"), in quanto maggiorazioni tariffarie inserite ex lege nei contratti di utenza stipulati dai distributori di energia elettrica in stretta correlazione alla prestazione da eseguire in favore dell'utente del servizio, ancorché abbiano carattere cogente, non rivelano natura tributaria, ma di corrispettivo contrattuale, sicché rientrano nella base imponibile ai fini IVA.
Gli oneri generali di sistema, pur previsti dalla legge e obbligatori, sono componenti tariffarie connesse alla fornitura e non prelievi tributari. La loro natura corrispettiva comporta che siano inclusi nella base imponibile IVA.
Art. 39, comma 3, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
Ne deriva che, pur a fronte dell'obbligatorietà che ne connota il versamento, gli OGdS si configurano, in nuce, alla stregua di componenti tariffarie, atte ad integrare i corrispettivi del servizio di distribuzione, tanto da essere indefettibilmente inserite nei contratti stipulati da distributori e venditori aventi ad oggetto il servizio di somministrazione e trasporto dell'energia elettrica sino ai punti di prelievo dei clienti finali.
La previsione legale che pone gli oneri a carico dei clienti finali e ne disciplina la ripartizione non li trasforma in tributi: essi restano componenti della tariffa e del corrispettivo del servizio elettrico.
Art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Sono assoggettabili all'IVA, ai sensi dell' art. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 , tutte le prestazioni di servizio quale che ne sia la fonte; in particolare sono imponibili tutte le operazioni "verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte".
Una prestazione economicamente corrispettiva può essere imponibile IVA anche quando l’obbligo di pagamento deriva dalla legge e non soltanto da un accordo negoziale. Poiché gli OGSE integrano il corrispettivo della fornitura energetica, concorrono alla base imponibile.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti processuali previsti dalla legge, il ricorrente principale è tenuto all’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Chi acquista beni o servizi e paga IVA in rivalsa non può normalmente domandarne il rimborso direttamente al Fisco: deve chiedere la restituzione al fornitore, titolare del rapporto tributario con l’Amministrazione.
- L’azione diretta del cliente contro l’Amministrazione è eccezionale e richiede che l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di recuperare dal fornitore sia concreta ed effettiva; un rischio meramente ipotetico o astratto non è sufficiente.
- La natura obbligatoria di un onere non basta a qualificarlo come tributo. Occorre valutare la sua funzione, il collegamento con il servizio e la destinazione delle somme: un onere collegato alla prestazione e destinato al funzionamento di uno specifico sistema può essere un componente tariffario corrispettivo.
- Se un onere costituisce corrispettivo o componente della tariffa del servizio, esso rientra normalmente nella base imponibile IVA, anche quando è imposto dalla legge e riscosso separatamente in bolletta.
- La Cassazione può enunciare un principio di diritto nell’interesse della legge su una questione rilevante anche quando dichiara inammissibile il ricorso: tale principio ha funzione nomofilattica, ma non altera l’esito processuale della causa.
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