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Sentenza

Sentenza del 03/04/2025 n. 8891 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia nasce dalla cartella di pagamento notificata da Riscossione Sicilia Spa il 19 settembre 2014 per IRES e IVA relative al 2010, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972. Respinto il ricorso dalla Commissione tributaria provinciale di Catania, la società ha impugnato la decisione; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha però dichiarato l’appello inammissibile perché ritenuto privo di motivi specifici e ripetitivo delle difese di primo grado. In cassazione la società ha contestato tale declaratoria e ha inoltre dedotto: l’irregolare partecipazione dell’Agenzia delle Entrate al primo grado, per tardività dell’intervento; la mancata rimessione della causa al primo giudice per asserita violazione del contraddittorio; e, nel merito, l’esenzione della società dall’IRES in ragione del regime di trasparenza, nonché la necessità di contraddittorio preventivo per l’IVA.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo: l’appello tributario può assolvere l’onere di specificità anche riproponendo le ragioni già esposte in primo grado; nel caso concreto, inoltre, conteneva critiche sufficientemente argomentate alla sentenza. Ha dichiarato inammissibili gli altri tre motivi perché riguardavano il merito, che la CGT di secondo grado non aveva esaminato. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, per un nuovo giudizio e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata decisa la fondatezza della pretesa tributaria né delle questioni sull’intervento dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • Art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario, pertanto, l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l'Amministrazione finanziaria o il contribuente si limitino a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado.

    La specificità dei motivi d’appello tributario non richiede necessariamente argomentazioni nuove o una formulazione diversa da quella del primo grado: può bastare la riproposizione delle ragioni già dedotte, purché l’atto consenta di individuare le contestazioni rivolte alla decisione impugnata.

  • Art. 342 c.p.c.

    Nel processo tributario, pertanto, l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l'Amministrazione finanziaria o il contribuente si limitino a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado.

    Nel giudizio tributario il criterio speciale dell’art. 53 del D.Lgs. 546/1992 prevale sulla disciplina generale dell’art. 342 c.p.c. per valutare la specificità dell’appello.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle ragioni già formulate in primo grado non determina, da sola, l’inammissibilità per difetto di specificità: occorre valutare se l’atto, nel suo complesso, individui le critiche alla decisione impugnata.
  • La cassazione per erronea declaratoria d’inammissibilità dell’appello non comporta una decisione automatica sul merito della controversia: le questioni non esaminate dal giudice di secondo grado possono essere dichiarate inammissibili in cassazione e restare affidate al giudice di rinvio.
  • La decisione non stabilisce se fossero dovuti IRES e IVA, né risolve le contestazioni sulla partecipazione dell’Agenzia delle Entrate al primo grado; tali questioni non vanno considerate accolte o respinte nel merito.

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