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Sentenza

Sentenza del 03/04/2025 n. 8895 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’impugnazione di una cartella di pagamento per IRPEF 2001, pari a 272.115,69 euro, conosciuta dal contribuente tramite estratto di ruolo. La CTP di Milano aveva dichiarato inammissibile il ricorso e la CTR della Lombardia aveva confermato tale esito, ritenendo incerta la data utile a verificarne la tempestività e rilevando inoltre che la cartella risultava ritualmente notificata. In Cassazione A.A. ha proposto sei motivi: (1) violazione delle norme sui termini d’impugnazione e tutela del contribuente, sostenendo che aveva acquisito l’estratto il 19 dicembre 2016 e depositato il ricorso il 22 dicembre 2016; (2) nullità della notifica per mancanza della prova dell’affissione alla porta in caso di irreperibilità relativa; (3) carenza di motivazione della cartella su interessi e sanzioni; (4) tardiva costituzione dell’agente della riscossione in appello e conseguente asserita non contestazione dei fatti; (5) omessa considerazione di precedenti giurisprudenziali; (6) motivazione apparente della sentenza d’appello. Nel corso del giudizio il contribuente ha documentato anche un pregiudizio concreto: il 9 gennaio 2017 gli era stato comunicato che non poteva ricevere un pagamento di una sentenza, a seguito delle verifiche ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto ammissibile l’impugnazione in ragione del pregiudizio documentato ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 602/1973, applicabile anche ai processi pendenti, ma ha respinto il ricorso nel merito. Il sesto motivo, preliminare, è stato dichiarato inammissibile: per contestare una motivazione d’appello resa per relationem occorreva indicare puntualmente la motivazione di primo grado condivisa e le critiche formulate in appello, elementi non adeguatamente riportati. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile quanto alle questioni di fatto sulla data di conoscenza e infondato nella parte in diritto: l’impugnazione dell’estratto di ruolo deve rispettare il termine generale dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992, decorrente dalla conoscenza dell’atto. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per mancata indicazione dei termini e della sede processuale in cui le relative doglianze erano state proposte; la Corte li ha comunque ritenuti da respingere. Il quarto motivo è inammissibile perché non chiarisce la rilevanza della tardiva costituzione; inoltre, la non contestazione non opera per le parti contumaci né per questioni giuridiche o valutazioni sulla tempestività, e mancava l’indicazione specifica dei fatti e della loro sede processuale. Il quinto motivo è inammissibile per genericità. La Corte ha quindi rigettato il ricorso; non ha disposto sulle spese di legittimità, non essendosi l’Agenzia svolta attività difensiva, e ha dato atto dei presupposti per l’eventuale versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l' art. 12 , comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall' art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021 , come convertito dalla L. n. 215 del 2021 ), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti

    La cartella che si assume non notificata o invalidamente notificata può essere impugnata direttamente solo nei casi previsti dalla disposizione e dimostrando il pregiudizio concreto derivante dall’iscrizione a ruolo. La norma si applica anche ai processi pendenti; nel caso concreto il pregiudizio risultava dalla mancata erogazione di un pagamento pubblico dopo una verifica ex art. 48-bis.

  • Art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    In caso affermativo, è previsto che i "soggetti pubblici" non procedano al pagamento e segnalino tale circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

    La verifica di un’inadempienza risultante da cartelle di pagamento può comportare il blocco del pagamento pubblico al beneficiario e la segnalazione all’agente della riscossione. Un simile effetto può costituire il pregiudizio concreto richiesto per l’impugnazione diretta nei casi previsti dall’art. 12, comma 4-bis.

  • Art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    avendo questa Corte ritenuto che il ricorso contro l'estratto di ruolo deve essere proposto nel rispetto del termine generale di cui all' art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , decorrente dalla conoscenza di tale atto, non assumendo rilevanza, in senso contrario, la facoltatività della relativa impugnazione

    Quando il contribuente sceglie di impugnare l’estratto di ruolo, deve rispettare il termine generale d’impugnazione, calcolato dalla conoscenza dell’atto. La facoltatività dell’impugnazione non elimina il termine, poiché resta possibile attendere e impugnare il successivo atto tipico notificato.

  • Art. 366, n. 6, c.p.c.

    in tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, il ricorrente, per far ritenere assolto l'onere ex art. 366 , n. 6, c.p.c., deve identificare sia il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, sia le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame

    Per denunciare efficacemente in Cassazione l’apparenza o l’inadeguatezza di una motivazione d’appello per relationem, il ricorrente deve riportare o identificare con precisione sia la parte della motivazione di primo grado recepita sia le specifiche critiche contenute nell’atto d’appello.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo non è impugnabile in quanto tale; la cartella non notificata o invalidamente notificata può essere contestata direttamente solo dimostrando uno dei pregiudizi specifici previsti dall’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 602/1973.
  • Il pregiudizio deve essere concreto e documentato: il blocco di un pagamento da parte di un soggetto pubblico a seguito della verifica prevista dall’art. 48-bis può soddisfare tale requisito.
  • Anche quando l’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammessa, il ricorso va proposto entro il termine generale decorrente dalla conoscenza dell’atto; la facoltà di attendere un successivo atto tipico non sospende né elimina tale termine.
  • In Cassazione, le censure che dipendono dalla ricostruzione dei fatti non possono essere prospettate genericamente come violazioni di legge; occorre inoltre indicare puntualmente dove e quando le questioni erano state dedotte nei precedenti gradi.
  • La motivazione d’appello per relationem non è di per sé apparente, ma la sua contestazione richiede di identificare la motivazione di primo grado recepita e le specifiche critiche mosse con l’appello.
  • La tardiva costituzione della controparte non determina automaticamente la non contestazione dei fatti: i fatti devono essere indicati con precisione e il principio non si estende alle valutazioni giuridiche, come la tempestività del ricorso.

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