Sentenza del 03/04/2025 n. 8820 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso dell’IVA relativa alle annualità 2017/2018, ritenuta indebitamente applicata dai fornitori di energia elettrica anche sugli Oneri Generali afferenti al Sistema Elettrico (OGdSE). Impugnato il diniego dell’Agenzia, aveva ottenuto ragione dalla Commissione tributaria provinciale di Roma (sentenza n. 3579/26/2022); la Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, con sentenza n. 4866/11/2023, aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia, negando alla cessionaria la legittimazione a chiedere direttamente il rimborso all’Erario. In Cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 9 e 167 della direttiva 2006/112/CE, degli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo di poter agire direttamente contro l’Amministrazione; in subordine ha chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, invocando i principi di neutralità ed effettività dell’IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione di secondo grado. In via ordinaria, il cessionario che ritiene indebitamente addebitata l’IVA deve domandarne la restituzione al cedente con azione civilistica; è il cedente, quale soggetto passivo che ha versato l’imposta all’Erario, a poter chiedere il rimborso all’Amministrazione. L’azione diretta del cessionario è ammessa soltanto in ipotesi derogatorie, ad esempio quando il recupero dal fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile, oppure quando l’indebito dipenda dalla violazione di una direttiva chiara, precisa e incondizionata non trasposta o tardivamente trasposta, che non possa essere invocata nell’azione tra privati. Tali eccezioni non ricorrevano: gli OGdSE in questione non risultavano incompatibili con il diritto UE. La circostanza che la società fosse soggetto IVA e svolgesse operazioni esenti non le attribuiva legittimazione diretta verso l’Erario. Respinta anche la richiesta di rinvio pregiudiziale, poiché i principi rilevanti erano già stati chiariti dalla Corte di giustizia. Spese processuali compensate per la complessità e novità della questione. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’eventuale versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, artt. 9 e 167
La Corte ribadisce e conferma quella che, alla luce della lettura delle sentenze della Corte di giustizia, si ritiene una interpretazione giurisprudenziale corretta e compatibile con i principi unionali, ossia quella secondo cui l'azione di rimborso per ipotesi di versamento di Iva ritenuta non spettante debba essere azionata in via civilistica nei confronti del cedente, che è soggetto passivo d'imposta (e che a sua volta è legittimato a ripetere l'imposta non spettante dall'amministrazione finanziaria), salvo quelle ipotesi derogatorie per le quali l'utilizzatore finale, percosso dalla imposta che si ritiene indebitamente versata, non possa azionare utilmente una azione civilistica nei confronti del cedente.
La disciplina IVA, letta in conformità ai principi UE, non attribuisce normalmente al cessionario un’azione diretta di rimborso contro l’Amministrazione: il cessionario agisce verso il cedente, che è il soggetto passivo nei rapporti con l’Erario. La tutela diretta è eccezionale e limitata ai casi individuati dalla giurisprudenza unionale.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17 e 18
Pertanto, per l'imposta non dovuta la legittimazione attiva appartiene al cedente, non al cessionario, che è il soggetto percosso dall'imposta (nel rispetto del principio di neutralità). Questi è il cessionario/utilizzatore del bene ceduto, ma non il soggetto passivo verso l'amministrazione finanziaria. Il suo rapporto giuridico è stato instaurato con il cedente, non certo con l'Agenzia delle entrate, e su tale assetto non incide affatto che sia a sua volta un soggetto Iva, soprattutto quando, come in quella per cui è causa, si tratti di soggetto che pone in essere operazioni esenti.
Nel rapporto IVA, il cedente è il soggetto passivo tenuto verso l’Amministrazione e legittimato a chiedere il rimborso dell’imposta versata; il cessionario ha invece un rapporto diretto con il cedente e, in via ordinaria, deve rivolgere a quest’ultimo la domanda restitutoria. La natura di soggetto IVA del cessionario, anche se svolge operazioni esenti, non modifica tale ripartizione.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2
In questo caso, sebbene sia indiscutibile che il soggetto eventualmente obbligato alla restituzione dell'imposta non spettante sia l'erario, tuttavia nei suoi confronti ha legittimazione ad agire chi di quel rapporto è parte, e nel caso di specie tale soggetto va identificato in chi ha versato l'iva all'erario, perché soggetto passivo dell'imposta.
La controversia tributaria di rimborso deve essere promossa da chi è titolare del rapporto tributario con l’Amministrazione e ha versato l’imposta all’Erario. Il fatto che il costo dell’imposta sia stato trasferito al cessionario non lo rende, di per sé, parte del rapporto tributario.
Art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
La questione posta nel presente giudizio è stata già ampiamente esaminata dalla Corte di giustizia unionale e risolta nel senso già chiarito nelle argomentazioni sopra illustrate.
La Corte ha escluso il rinvio pregiudiziale perché ha ritenuto che la questione fosse già stata chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e che le argomentazioni della ricorrente non giustificassero una nuova interpretazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso originario.
Massime di principio
- Chi acquista beni o servizi e ritiene che il fornitore gli abbia addebitato IVA non dovuta deve normalmente chiedere la restituzione al fornitore mediante azione civilistica; non può rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate solo perché ha sopportato economicamente l’imposta.
- La legittimazione diretta del cessionario verso l’Erario è eccezionale: può rilevare quando recuperare l’importo dal fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile, oppure quando l’indebito derivi dalla violazione di una direttiva UE chiara, precisa e incondizionata non attuata correttamente, che non possa essere fatta valere nell’azione tra privati.
- Essere soggetto passivo IVA, o non poter detrarre l’imposta perché si effettuano operazioni esenti, non basta da solo a fondare un’azione diretta di rimborso contro l’Amministrazione: conta chi è titolare del rapporto tributario e ha versato l’imposta all’Erario.
- La mera contestazione dell’inclusione di una voce nella base imponibile non attiva automaticamente l’eccezione europea: occorre che ricorrano concretamente i presupposti derogatori riconosciuti dalla giurisprudenza UE. Nel caso deciso, gli OGdSE non erano stati ritenuti incompatibili con il diritto unionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 apr 2025Sentenza del 03/04/2025 n. 8819 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 apr 2025Sentenza del 03/04/2025 n. 8821 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 apr 2025Sentenza del 03/04/2025 n. 8828 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 apr 2025Sentenza del 03/04/2025 n. 8891 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 apr 2025Sentenza del 03/04/2025 n. 8895 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 apr 2025Sentenza del 03/04/2025 n. 2272 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →