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Sentenza

Sentenza del 03/04/2025 n. 8821 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso dell’IVA relativa agli anni 2016-2018, che i fornitori di energia elettrica avevano applicato anche sugli Oneri Generali afferenti al Sistema Elettrico (OGdSE). I dinieghi dell’Agenzia erano stati impugnati davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva riunito e respinto i ricorsi con sentenza n. 4214/01/2021; la Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, con sentenza n. 1662/21/2023, aveva invece accolto l’appello. In cassazione l’Agenzia, con un unico motivo, ha dedotto la violazione degli artt. 17 e 18 del DPR n. 633/1972, contestando soprattutto che il cessionario potesse chiedere direttamente all’Amministrazione il rimborso dell’IVA pagata in rivalsa. La Corte ha ritenuto preliminare e assorbente la questione della legittimazione, senza dover decidere se gli OGdSE dovessero concorrere alla base imponibile IVA.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia e cassato senza rinvio la sentenza d’appello, rilevando che la società non era legittimata a chiedere direttamente all’Agenzia il rimborso dell’IVA addebitata dal fornitore: di regola, il destinatario deve domandare la restituzione al prestatore o fornitore tramite l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito. L’azione diretta contro l’Amministrazione è ammessa solo in circostanze eccezionali, tra cui l’impossibilità o eccessiva difficoltà di recuperare l’importo dal fornitore e, secondo il principio richiamato dalla Corte, il caso in cui l’indebito derivi dal contrasto con una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non attuata o non correttamente attuata, che non possa essere invocata nell’azione tra privati. La Corte ha escluso che tale eccezione ricorresse per gli OGdSE, non ravvisando un’incompatibilità di questi oneri con il diritto dell’Unione. Ha inoltre negato la necessità di un rinvio pregiudiziale alla CGUE. Poiché la carenza di legittimazione rendeva inammissibile fin dall’origine il ricorso introduttivo, la cassazione è avvenuta senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c. Spese integralmente compensate per ogni fase e grado, in ragione della complessità e novità della questione.

Norme richiamate

  • Artt. 17 e 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

    La carenza di legittimazione del consumatore finale ad agire direttamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria è costantemente affermata anche dalla Corte di legittimità.

    Nel caso esaminato, le disposizioni in materia di rivalsa e detrazione IVA non attribuiscono al cessionario, per il solo fatto di avere sopportato l’imposta addebitata dal fornitore, il diritto di chiederne direttamente la restituzione all’Agenzia. La regola è che il rimborso sia richiesto al fornitore, salvo le limitate eccezioni riconosciute dal diritto dell’Unione.

  • Art. 267 TFUE

    La questione posta nel presente giudizio è stata già ampiamente esaminata dalla Corte di giustizia unionale e risolta nel senso già chiarito nelle argomentazioni sopra illustrate.

    La Corte ha escluso il rinvio pregiudiziale perché la questione era già stata chiarita dalla giurisprudenza della CGUE e le argomentazioni della società non giustificavano un nuovo quesito interpretativo.

  • Art. 382, terzo comma, ultima parte, c.p.c.

    Da ciò discende l'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo, così che la sentenza va cassata, senza rinvio, ai sensi dell' art. 382 , terzo comma, ultima parte, cod. proc. civ.

    Quando la carenza di legittimazione determina l’inammissibilità originaria della domanda e non occorre un nuovo giudizio di merito, la Cassazione può cassare la decisione senza rinvio.

Massime di principio

  • Chi paga al fornitore un’IVA che ritiene non dovuta, di regola, deve chiederne la restituzione al fornitore e non direttamente all’Amministrazione finanziaria; il rapporto di rivalsa non attribuisce automaticamente al cliente un’azione di rimborso nei confronti dell’erario.
  • L’azione diretta del cliente contro l’Amministrazione è eccezionale: può essere riconosciuta, secondo i principi richiamati, quando il recupero dal fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile, oppure quando l’indebito derivi dal contrasto con una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non attuata o non correttamente attuata, non invocabile nell’azione civilistica tra privati.
  • La circostanza che il cliente sia un soggetto passivo IVA ma non possa detrarre l’imposta, come nel caso di attività esente o con detrazione preclusa, non basta da sola a fondare la legittimazione a chiedere direttamente il rimborso all’Agenzia.
  • Prima di esaminare se una componente del prezzo dovesse essere inclusa nella base imponibile IVA, il giudice può decidere la questione logicamente prioritaria della legittimazione: se questa manca, la domanda è inammissibile e la questione sostanziale resta assorbita.
  • La disciplina nazionale della restituzione dell’IVA deve rispettare i principi UE di equivalenza ed effettività; tuttavia, in assenza delle circostanze eccezionali indicate, resta applicabile il percorso ordinario di restituzione dal fornitore.

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