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Sentenza

Sentenza del 03/04/2025 n. 8828 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento relativi al 2006, notificati il 16 dicembre 2011: uno intestato alla I. Srl, società a ristretta compagine sociale cancellata il 7 gennaio 2008, e uno al ricorrente personalmente per la presunta distribuzione di utili in proporzione alla sua partecipazione. Il ricorrente contestava, con quattro motivi, la legittimità degli accertamenti riferiti alla società estinta e delle conseguenti pretese verso i soci; lamentava inoltre che non fosse stata provata la notificazione dell’avviso societario agli altri soci e contestava il riparto dell’onere probatorio sulla determinazione del maggior prezzo di vendita degli immobili. La posizione personale del ricorrente ai fini IRPEF è stata definita con procedura agevolata.

La decisione

La Corte ha preso atto della cessazione della materia del contendere limitatamente all’impugnazione dell’avviso personale del socio, per il regolare perfezionamento della definizione agevolata; le spese relative a tale parte restano a carico di chi le aveva anticipate. Per la restante parte, relativa all’avviso societario, ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il ricorrente non aveva interesse a impugnare come liquidatore e, come socio, non poteva più ottenere un’utilità dalla decisione dopo la definizione della propria posizione personale. La Corte ha inoltre rilevato che la società era estinta prima della notifica e che gli altri soci, rimasti intimati, non avevano manifestato interesse alla riforma della decisione. Non ha quindi deciso nel merito i quattro motivi. Spese del giudizio integralmente compensate; escluso l’ulteriore contributo unificato, perché l’inammissibilità è dipesa da una carenza di interesse sopravvenuta.

Norme richiamate

  • Articolo 2495 del codice civile

    Altresì, trattandosi di società estinta, prima ancora della notifica dell'avviso di accertamento, non vi è nemmeno un interesse quale socio al bene della società che, ormai, non è più.

    Nel caso concreto l’estinzione della società prima della notifica ha inciso sull’interesse del socio a impugnare l’accertamento intestato alla società: una volta definita anche la propria posizione personale, il ricorrente non poteva ricavare utilità dalla contestazione dell’atto societario.

  • Articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In quanto giustificata dalla mancanza dell'interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta rispetto all'epoca di proposizione del ricorso, la dichiarazione di inammissibilità non comporta l'applicazione dell' art. 13 , comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , introdotto dall' art. 1 , comma17, della legge n. 228/2012 , riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell'impugnazione ovvero con la dichiarazione di inammissibilità originaria della stessa ( Cass., Sez. U., 14/12/2020 n. 28383 ).

    Il contributo unificato aggiuntivo non è dovuto quando l’inammissibilità dipende da una carenza di interesse sopravvenuta alla proposizione del ricorso; la disposizione riguarda invece il rigetto o l’inammissibilità originaria.

Massime di principio

  • L’interesse a impugnare deve sussistere al momento della decisione, oltre che al momento della proposizione del ricorso. Se una definizione agevolata elimina ogni possibile utilità pratica per il contribuente, la contestazione degli atti presupposti può diventare inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse.
  • La posizione personale del socio e l’accertamento intestato alla società sono profili distinti: la definizione della pretesa personale può far venir meno l’interesse del socio a contestare l’accertamento societario, quando da quest’ultimo non possa più derivare un’utilità concreta.
  • Il liquidatore di una società estinta non è legittimato, per la sola qualità di liquidatore, a coltivare l’impugnazione dell’accertamento intestato alla società. L’eventuale interesse del socio va valutato separatamente e in concreto.
  • La declaratoria di inammissibilità per un fatto sopravvenuto non equivale a una decisione sulla legittimità sostanziale dell’accertamento: le contestazioni non esaminate nel merito non possono essere considerate accolte o respinte.
  • Quando l’inammissibilità deriva da una carenza di interesse sopravvenuta, non si applica il contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o per l’inammissibilità originaria dell’impugnazione.

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