Sentenza n. 2279/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.600/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 600/2025, notificata e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere alla docente l'importo complessivo di 500 euro mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese riferibili al titolo, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, ma ne consente il soddisfacimento sulla base del titolo giudiziale, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali. Di conseguenza, i conteggi della parte privata relativi al capitale residuo e agli interessi non sono vincolanti per l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Il TAR ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche prima dell'avvio del recupero coattivo. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con termine di 60 giorni per l'esecuzione e senza riconoscimento di compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.
Fissano i parametri legali per determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione oltre i limiti risultanti dal titolo e dalla legge.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Rileva ai fini dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha funzione satisfattiva e non costitutiva: il giudice amministrativo deve assicurare l'attuazione del diritto già riconosciuto dal titolo, senza modificarne la portata sostanziale.
- Quando il titolo giudiziale riconosce un credito pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, l'Amministrazione deve verificare il capitale residuo, gli eventuali pagamenti parziali e gli interessi secondo il titolo e la legge; i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore non sono vincolanti quanto a misura e decorrenza degli accessori.
- Il giudizio di ottemperanza può concludersi con l'assegnazione all'Amministrazione di un termine per adempiere e con la nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a operare soltanto in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- Il commissario ad acta individuato tra dirigenti pubblici cui sono istituzionalmente affidate funzioni inerenti alla gestione della spesa può svolgere l'incarico senza compenso aggiuntivo quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali.
- Prima dell'avvio del recupero coattivo di somme dovute in base a un titolo esecutivo nei confronti delle amministrazioni dello Stato deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo.
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