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Sentenza

Sentenza n. 1055/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Venezia che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Venezia n. 383/2025, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere € 761,98, oltre rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata, quale retribuzione professionale docenti relativa al servizio prestato nel periodo 2021-2022. La domanda è stata proposta perché l’Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il comando giudiziale. Il Ministero, pur ritualmente notificato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e che era stata notificata all’Amministrazione il 16 maggio 2025. Nel merito, ha ritenuto non contestato l’inadempimento ministeriale e ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di liquidare e corrispondere le somme dovute. In caso di inutile decorso del termine assegnato, l’esecuzione dovrà essere compiuta dal Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione della parte ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, in quanto dipendente della struttura amministrativa debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e fonda il potere del giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    È richiamato quale ulteriore presupposto per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione di una pronuncia giurisdizionale recante obblighi di pagamento.

Massime di principio

  • È ammissibile il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro, purché siano comprovati il passaggio in giudicato e la previa notificazione della pronuncia all’Amministrazione.
  • L’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire una sentenza passata in giudicato che contiene un obbligo specifico di pagamento integra inadempimento del giudicato e giustifica l’ordine giudiziale di liquidare e corrispondere le somme dovute.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, l’attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di un compenso specifico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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