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Sentenza

Sentenza n. 1059/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501765

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea di una sentenza del Tribunale Ordinario di Vicenza, sezione lavoro, recante il riconoscimento di una somma dovuta dall'Amministrazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, il 29 settembre 2025, un ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Vicenza, sezione lavoro, n. 105/2024, pubblicata il 19 marzo 2024. Nelle more della camera di consiglio, la ricorrente ha comunicato che il Ministero le aveva corrisposto la somma riconosciuta dalla sentenza e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento intervenuto nelle more del giudizio. Quanto alle spese, ha considerato sia l'adempimento spontaneo dell'Amministrazione sia il fatto che l'esecuzione della sentenza era comunque avvenuta dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza. Ha quindi compensato le spese per metà e posto la restante metà a carico del Ministero, liquidata in 400 euro oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nel provvedimento; la definizione concreta del giudizio è avvenuta mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione dell'integrale soddisfazione della pretesa creditoria nelle more del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione adempie integralmente all'obbligo risultante dal giudicato dopo la proposizione del ricorso, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio non esclude necessariamente la rilevanza della condotta processuale dell'Amministrazione ai fini della regolazione delle spese: il giudice può compensarle parzialmente e porre la restante parte a carico dell'Amministrazione che abbia adempiuto tardivamente, dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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