Sentenza n. 1056/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione per sessanta giorni delle licenze e delle SCIA relative alla conduzione di una discoteca, adottata ai sensi dell’art. 100 TULPS
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Questore di Padova ha sospeso per sessanta giorni i titoli relativi alla gestione di una discoteca, dopo un’aggressione commessa da addetti alla sicurezza ai danni di due avventori, con lesioni rispettivamente guaribili in trenta e tre giorni. Sono stati dedotti l’insussistenza dei presupposti dell’art. 100 TULPS, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti e la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. I ricorrenti hanno sostenuto che l’episodio fosse isolato e imputabile a soggetti terzi, che vi fosse stato un subentro operativo della società conduttrice nell’ottobre 2025, che fossero state adottate misure preventive quali metal detector e affidamento del servizio di sicurezza a imprese autorizzate e che, dopo la riapertura provvisoria, non si fossero verificate nuove criticità. È stata inoltre contestata la durata di sessanta giorni, superiore al limite ordinario di quindici giorni previsto dall’art. 9, comma 3, della legge n. 287 del 1991, nonché l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. L’Amministrazione ha eccepito anche il difetto di legittimazione attiva di una delle società ricorrenti, questione non esaminata perché il ricorso è stato ritenuto infondato nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo non necessario esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva perché il ricorso era infondato nel merito. Ha affermato che la sospensione prevista dall’art. 100 TULPS ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e non richiede l’accertamento di una responsabilità personale del titolare dell’esercizio, essendo sufficiente un collegamento oggettivo tra l’attività del locale e la situazione di pericolo. Il collegio ha ritenuto adeguatamente motivato e istruito il giudizio prognostico della Questura, fondato non solo sull’aggressione più recente, grave e commessa da personale addetto alla sicurezza, ma anche su plurimi episodi violenti verificatisi nel 2025, su precedenti sospensioni del locale e su ulteriori violazioni concernenti capienza, somministrazione di alcolici, sostanze stupefacenti e possesso di un’arma impropria. La riconducibilità formale degli addetti alla sicurezza a una società autorizzata ex art. 134 TULPS non ha interrotto il nesso funzionale con l’organizzazione del locale, poiché il servizio di sicurezza costituisce parte essenziale dell’apparato organizzativo dell’esercizio. Il subentro operativo della società ricorrente non è stato ritenuto idoneo a creare una discontinuità effettiva, alla luce della continuità soggettiva, societaria ed economica tra le società coinvolte e del fatto che ulteriori episodi si erano verificati anche dopo il preteso subentro. Le iniziative successive, come la sostituzione di una società di sicurezza, non potevano incidere sulla legittimità originaria del provvedimento. È stata ritenuta congrua anche la durata di sessanta giorni: il superamento del limite ordinario di quindici giorni era specificamente giustificato dalla gravità dell’episodio, dalla reiterazione delle condotte e dall’inefficacia delle precedenti sospensioni. Infine, è stata respinta la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio, poiché la misura, adottata a fronte di fatti recenti e gravi, è assistita da ragioni di urgenza connaturate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 100 TULPS
Il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
La disposizione attribuisce un potere preventivo e cautelare, non sanzionatorio, esercitabile in presenza di un collegamento oggettivo tra l’attività del locale e una situazione attuale o reiterabile di pericolo, senza necessità di accertare una responsabilità personale del titolare.
art. 9, comma 3, legge n. 287/1991
La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall’art. 100 TULPS non può avere durata superiore a quindici giorni, salvo che sia necessario disporre una sospensione di durata maggiore per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.
Il limite ordinario di quindici giorni può essere superato quando l’Amministrazione motivi specificamente le particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica e la durata maggiore risulti non manifestamente irragionevole e proporzionata.
art. 7 legge n. 241/1990
La comunicazione di avvio può essere omessa per le misure ex art. 100 TULPS quando ricorrano ragioni di urgenza connesse a episodi recenti e gravi e alla necessità di prevenire un pericolo attuale per l’incolumità e la sicurezza pubblica.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata quando l’istruttoria è completa, il contraddittorio è integro e le parti sono state avvertite della possibile definizione immediata.
art. 134 TULPS
L’autorizzazione della società incaricata dei servizi di sicurezza non esclude il collegamento funzionale tra tali servizi e l’organizzazione del locale destinatario della misura preventiva.
Massime di principio
- La sospensione della licenza prevista dall’art. 100 TULPS è una misura preventiva e cautelare, non una sanzione: per la sua adozione non occorre accertare una responsabilità personale del titolare, ma è sufficiente che sussista un collegamento oggettivo tra l’attività dell’esercizio e una situazione di pericolo per l’ordine o la sicurezza pubblica.
- Il comportamento violento degli addetti alla sicurezza può integrare il collegamento oggettivo richiesto dall’art. 100 TULPS, poiché il servizio di sicurezza costituisce parte essenziale dell’organizzazione del pubblico esercizio e deve prevenire i rischi, non determinarli o aggravarli.
- Nel sindacato sulla sospensione adottata ai sensi dell’art. 100 TULPS, la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza, caratterizzata da ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, è censurabile soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti.
- Il subentro di un diverso soggetto nella gestione del locale non rende irrilevanti i precedenti dell’esercizio quando emergano elementi di continuità soggettiva, societaria o economica oppure quando nuove criticità si siano verificate anche dopo il subentro.
- Il limite ordinario di quindici giorni previsto per la sospensione ex art. 100 TULPS può essere superato se la durata maggiore è specificamente motivata con riferimento alla gravità e reiterazione delle condotte pericolose e all’inefficacia delle precedenti misure, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.
- La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa nell’adozione di misure ex art. 100 TULPS quando la gravità e l’attualità del pericolo rendano necessaria un’azione immediata a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
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